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Fonte: Unindustria Rovigo
Il decreto legislativo n. 1 agosto 2016, n. 159 pubblicato nella GU n. 192 del 18 agosto 2016, recepisce la direttiva 2013/35/UE sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti all’esposizione a campi elettromagnetici. Il decreto sostituisce l’intero capo IV del titolo VIII del decreto legislativo 81/2008, ed è in vigore dal 2 settembre 2016.
I campi elettromagnetici rappresentano uno dei rischi fisici oggetto della disciplina in materia di salute e sicurezza di cui al titolo VIII del d.lgs. 81/2008 (1). Le modalità di valutazione del rischio sono definite nel capo IV del titolo VIII (2).
Campo di applicazione
La disciplina relativa alla protezione dai rischi derivanti da campi elettromagnetici si applica alle attività lavorative dove vi sia possibilità di esposizione a campi elettromagnetici con frequenza da 0 Hz a 300 GHz ed è finalizzata
- alla riduzione degli effetti a breve termine che tali campi possono determinare sull’uomo, detti “effetti biosifici”: un campo elettromagnetico può causare al lavoratore effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti corporei, oppure effetti non termici come la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali;
- alla riduzione, o, se possibile, eliminazione, dei rischi derivanti dalla presenza di oggetti che in un campo elettromagnetico possono causare interferenze con le attrezzature o con dispositivi medici, propulsione di oggetti, innesco di incendi o esplosioni, ecc (“effetti indiretti”).
Il capo IV non riguarda i rischi derivanti dall’esposizione a lungo termine a campi elettromagnetici (3).
La valutazione del rischio derivante da esposizione a campi elettromagnetici non è necessaria se i lavoratori utilizzano esclusivamente attrezzature normalmente immesse sul mercato per uso non professionale e conformi alle norme di prodotto dell’Unione europea (4), che stabiliscono livelli di sicurezza più rigorosi di quelli fissati dal capo IV del titolo VIII del d.lgs. 81/2008.
La valutazione del rischio
Il datore di lavoro deve, nell’ambito della valutazione di tutti i rischi (5), considerare anche quelli derivanti dai campi elettromagnetici che possono essere generati da attrezzature, impianti e altre attività lavorative, tenendo conto dei valori limite di esposizione – VLE – (6).
I valori limite di esposizione sono da considerarsi rispettati qualora la valutazione evidenzi valori di esposizione inferiori ai valori di azione – VA (7), mentre se i valori di azione sono superati, il datore di lavoro deve adottare specifiche misure tecnico-organizzative al fine di prevenire il superamento dei valori limite di esposizione (8).
La valutazione si effettua tenendo conto delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza del fabbricante; qualora non sia possibile accedere a tali informazioni, la valutazione dell’esposizione si effettua sulla base di misurazioni e calcoli.
Misure di prevenzione e di protezione
Le misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori sono adottate, sulla base della valutazione per eliminare il rischio, ovvero ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori limite di esposizione, prioritariamente prevedendo
- la sostituzione delle attrezzature che generano i campi elettromagnetici,
- l’adozione di altre metodologie di lavoro,
- la riduzione dell’esposizione e l’adozione di barriere di protezione.
I luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azioni devono essere indicati con apposita segnaletica (9) ed il loro accesso deve essere limitato in maniera opportuna.
Le attività di informazione e formazione dei lavoratori devono riguardare le risultanze della valutazione del rischio, gli effetti dei campi elettromagnetici ed i rischi specifici per i lavoratori particolari, quali
- soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche;
- soggetti particolarmente sensibili;
- donne in gravidanza.
La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata con periodicità almeno annuale e può essere richiesta dal lavoratore in caso di segnalazione di effetti indesiderati o inattesi sulla salute (10).
Condizioni particolari e deroghe
Il superamento dei valori limite di esposizione (VLE) è ammesso solo in determinati casi ed a determinate condizioni dettagliatamente stabiliti (11) o, ricorrendone i presupposti, per deroga temporanea autorizzata dal Ministero del Lavoro (12).
Guide e buone prassi
Segnaliamo che, vista la complessità della materia, la Commissione europea ha pubblicato (come previsto dalla stessa direttiva) guide pratiche non vincolanti, che alleghiamo, al fine di fornire orientamenti e procedure in merito ad alcuni aspetti specifici della norma.
NOTE
1) Il titolo VIII del d.lgs. 81/2008 riguarda la prevenzione dei lavoratori dall’esposizione ai rischi fisici rappresentanti da
- ultrasuoni,
- infrasuoni,
- microclima,
- atmosfere iperbariche,
- rumore (con specifica disciplina di cui al capo II del titolo VIII)
- vibrazioni (con specifica disciplina di cui al capo III del titolo VIII)
- campi elettromagnetici (con specifica disciplina di cui al capo IV del titolo VIII)
- radiazioni ottiche artificiali (con specifica disciplina di cui al capo V del titolo VIII).
L’applicazione della norma relativa alla valutazione del rischio derivante dall’esposizione a campi elettromagnetici è stata più volte rinviata poiché la direttiva 2004/40/CE è stata più volte modificata con conseguente slittamento della sua entrata in vigore cui è collegata l’entrata in vigore della disciplina nazionale come previsto dall’articolo 306, comma 3, del d.lgs. 81/2008.
2) La direttiva 2004/40/CE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2013/35/UE, oggi oggetto di recepimento con il d.lgs 159/2016, che sostituisce il capo IV del titolo VIII, entrando in vigore il 2 settembre 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2016)
3) Per gli effetti a lungo termine si applica la normativa relativa all’elettrosmog con riferimento alla popolazione generale di cui alla raccomandazione 1999/519/CE.
4) Si tratta delle attrezzature normalmente immesse sul mercate e marcate CE, utilizzabili anche non professionalmente dai privati.
5) L’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 sancisce che il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori
6) Definiti all’articolo 207 del d.lgs. 81/2008 e fissati a seconda degli effetti sulla salute o sugli organi di senso nell’allegato XXXVI.
7) Definiti all’articolo 207 del d.lgs. 81/2008 e fissati nell’allegato XXXVI.
8) L’articolo 210 del d.lgs. 81/2008 individua le seguenti misure tecnico-organizzative per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di esposizione:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) adozione di misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) attuazione di appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) progettazione e strutturazione dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
g) disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) adozione di misure appropriate al fine di limitare e controllare l’accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;
i) in caso di esposizione a campi elettrici, adozione di misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.
9) Conforme a quanto previsto dal titolo V del d.lgs. 81/2008
10) Secondo le modalità previste dall’articolo 41 del d.lgs. 81/2008
11) Articolo 208, commi 5 e 6, del d.lgs. 81/2008
12) Articolo 212 del d.lgs. 81/2008
Documenti scaricabili
- Campi elettromagnetici
- Guida pratica campi elettromagnetici PMI
- Guida pratica campi elettromagnetici
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Il nuovo Accordo Stato-Regioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto 2016.
L'accordo è "finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione" come prevede l'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. Entrerà in vigore a partire dal 4 settembre 2016.
A questo link la pubblicazione.
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