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IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Guida per la sicurezza antincendio
Gli impianti fotovoltaici, per loro costituzione, possono rappresentare un rischio per la sicurezza di quelle figure preposte allo spegnimento di un incendio o all’intervento in casi di altro tipo di emergenza. Per far fronte a una tale evenienza il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha divulgato una guida dettagliata per l’installazione degli impianti fotovoltaici.
Questo argomento sarà ulteriormente approfondito in occasione del prossimo seminario a partecipazione gratuita “La sicurezza nella manutenzione degli impianti fotovoltaici su coperture” organizzato presso Polistudio il 24 giugno p.v.
Contenuto della lettera circolare datata 26 maggio 2010 e protocollo 5158, la guida fa luce su alcuni aspetti delicati che possono compromettere salute e sicurezza di quelle figure che operano a contatto con l’impianto fotovoltaico. In particolare chiarisce che l’installazione di un impianto fotovoltaico, se non modifica il rischio incendio, non richiede la presentazione di un nuovo parere di conformità. In caso di modifica, invece, delle misure di prevenzione e protezione a seguito di un aumento del rischio incendio, dovrà essere effettuato l’aggiornamento della valutazione del rischio con la conseguente presentazione di un nuovo parere di conformità ai sensi del D.P.R 12 gennaio 1998 n.37.
La guida, che estende il suo campo di applicazione a quegli impianti fotovoltaici con tensione in corrente continua non superiore a 1500V, fornisce indicazioni sulla documentazione da produrre in quanto “gli impianti fotovoltaici devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte”; sui requisisti tecnici tenendo conto che dal punto di vista della sicurezza è impossibile porre il sistema fuori tensione in presenza di luce solare. Circostanza, questa, che spinge a prestare maggiore attenzione non solo in fase di costruzione e di manutenzione del generatore fotovoltaico, ma anche in caso di intervento di soccorso.
VALUTAZIONE RISCHIO STRESS NELL’ENTE PUBBLICO
Difficoltà e strategie di intervento
Come prevede la normativa, la valutazione dello stress lavoro-correlato va estesa a tutte le realtà lavorative, da quelle private a quelle pubbliche.
Quali difficoltà presenta la valutazione dello stress nel settore pubblico? Come può il dirigente di una struttura pubblica promuovere e implementare azioni migliorative per contenere il fenomeno dello stress? Cosa non deve mancare per poter intervenire?
Quali difficoltà presenta la valutazione dello stress nel settore pubblico?
“L’esperienza che riportiamo – spiega Cristina Dall’Ara, tecnico di Polistudio - si riferisce a una valutazione effettuata in un tribunale. Premesso che la metodologia di valutazione dello stress lavoro-correlato possa essere applicabile ad ogni realtà lavorativa, il settore pubblico presenta, per sua natura, alcune criticità di cui necessita tenere conto. Innanzitutto la carenza di concorsi pubblici rende il sistema piuttosto statico; manca una reale possibilità, per i lavoratori, di un’evoluzione di carriera, un sistema incentivante e vi è spesso una sovrapposizione di ruoli e poca chiarezza nella loro suddivisione. Inoltre, le eventuali azioni migliorative sono condizionate da una carenza di fondi da investire nella gestione delle risorse umane e da una normativa e un iter burocratico che di certo non agevolano i cambiamenti.
Come può il dirigente di una struttura pubblica promuovere e implementare azioni migliorative per contenere il fenomeno dello stress?
“Se il dirigente crede nel potenziale delle risorse umane può intervenire per esempio implementando un piccolo sistema incentivante o aumentando i momenti d’incontro e confronto col personale. E’ il caso del dirigente del tribunale che ha promosso incontri suddivisi per aree per favorire lo scambio e la comunicazione coi lavoratori. E’ intervenuto altresì sull’orario di apertura al pubblico e ha introdotto un piccolo sistema gratificante per le eccellenze che sapranno distinguersi per il loro operato.”
Cosa non deve mancare per poter intervenire?
“Nel settore pubblico, venendo a meno alcune opportunità di intervento possibili nel settore privato, diventa importante la leadership che il dirigente riesce ad esercitare sul personale e la sua determinazione nel trovare possibili azioni migliorative nonostante le difficoltà d’intervento.
NEWS del 20/06/2011
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MANUTENZIONE SU PARTI ELETTRICHE
Quale formazione e quali procedure da adottare

Le qualifiche del personale che svolge manutenzione su parti elettriche si collocano in un ampio quadro normativo che include la norma CEI 11-27 sui lavori elettrici, “figlia” della norma CEI EN 50110 (CEI 11-48). L’impianto normativo stabilisce che per lo svolgimento di attività che vanno dall’installazione alla manutenzione di parti elettriche, debba essere assegnata agli elettricisti un’attribuzione da parte del datore di lavoro che ne chiarisca il campo di attività. Non si tratta di un inquadramento contrattuale bensì di un ordinamento di tipo operativo che metta in evidenza abilitazioni e attitudini personali. Di cosa si tratta? Come avviene questa attribuzione di profili professionali? Sulla base di quali elementi si può valutare? Questo argomento sarà ulteriormente approfondito in occasione del prossimo seminario a partecipazione gratuita “La sicurezza nella manutenzione degli impianti fotovoltaici su coperture” organizzato presso Polistudio il 24 giugno p.v.
Di cosa si tratta?
“Esistono lavori su parti elettriche – spiega Claudio Meseris di Polistudio - che possono risultare più rischiosi di altri, basti pensare ai lavori svolti su impianti in tensione. Anche se poco frequenti e regolati da severe norme che li ammettono solo in determinate condizioni, questi tipi di interventi richiedono abilità specifiche che possono essere assegnate dopo attente valutazioni.”
Come avviene questa attribuzione di competenze?
“L’attribuzione viene assegnata dal datore di lavoro al proprio personale in base ai criteri richiamati nella norma CEI 11-27 e in caso di lavoratore autonomo, il professionista dovrà assegnare l’attribuzione a se stesso, con il supporto di adeguata documentazione. L’attribuzione si fonda su tre aspetti: la formazione, la provata esperienza e l’attitudine. La formazione include quella scolastica, la partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio attinenti al settore elettrico, formazione sull’antinfortunistica generale e su quella elettrica in particolare. L’esperienza fa riferimento ai ruoli già assunti nel settore. L’attitudine invece è quella caratteristica intrinseca che una persona dovrebbe avere per essere un operatore elettrico.”
Sulla base di quali elementi si può valutare l’attitudine?
“In base alla normativa, il datore di lavoro nella valutazione dell’attitudine dovrebbe tener conto di alcune caratteristiche personali dell’operatore. Si va, per esempio, dalla puntualità, considerata espressione di una certa precisione, alla capacità di prestare attenzione e all’equilibrio psicofisico. Gli elettricisti non devono dimenticare nulla perché la loro sicurezza sta in mano alla loro lucidità. La mancata attitudine può essere frutto anche di un periodo transitorio, un momento in cui l’operatore non possiede più queste caratteristiche. Pensiamo al caso di un lutto importante che può tradursi in una mancanza di lucidità temporanea o a una disabilità temporanea. In questo caso il datore di lavoro potrebbe sospendere in via transitoria l’incarico attribuito all’operatore, in particolare in caso di nomina formale del datore di lavoro che lo mette in condizioni di svolgere anche lavori sotto tensione.”
Come si formalizza l’assegnazione?
“Si tratta di una comunicazione scritta che la norma prevede per tutte le condizioni di addestramento. Con l’assegnazione della condizione di addestramento, l’operatore prende atto della sua nomina formale a quelle che sono le abbreviazioni di cui si sente parlare. Pensiamo alle persone PES, persone PAV, PEI, PEC. Sono acronimi che stabiliscono lo stato dell’operatore. PES sta per Persona Esperta, PAV per Persona Avvertita, PEC per Persona Comune, PEI Persona Idonea ai lavori sotto tensione.”
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Il software per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs.81/2008
DoVaRisk consente di realizzare un documento di valutazione dei rischi modificabile con qualsiasi editor di testo (p.es. MS Word e OpenOffice).
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NEWS del 07/06/2011
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FORNITURA ELETTRICA E CTS
Ecco come evitare una spesa inutile in bolletta
E’ ormai noto che il risparmio è prima di tutto un guadagno. E cosa c’è di meglio che scoprire di poter evitare una voce onerosa in bolletta regolarizzando la propria posizione con l’ente erogatore di fornitura elettrica? Cos’è la DIDA?Cosa succede per quegli utenti che non hanno inviato tale dichiarazione? Cos’è il CTS?Sono solo alcune delle domande che aiuteranno a chiarire una delle tante voci di spesa che si potrebbero non pagare.
Cos’è la DIDA?
“La DIDA, o Dichiarazione di adeguatezza – spiega Roberto Silvestrini di Polistudio – è stata introdotta dalla delibera 247/04 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. In base a questa delibera coloro che distribuiscono energia elettrica sul territorio nazionale, ad esempio l’Enel distribuzione, devono garantire certi standard di qualità inclusa l’assenza di stacchi di tensione che possano creare problemi alle aziende. Parliamo di rete in media tensione, quella a cui sono collegati utenti che hanno una cabina elettrica di trasformazione e una potenza impegnata importante superiore a 200 chilowatt. Dall’entrata in vigore della delibera qualche utente si è attivato, ha coinvolto una figura di riferimento, tipo il tecnico abilitato di una ditta installatrice e ha verificato il rispetto dei requisiti richiesti e inviato la suddetta dichiarazione di adeguatezza.”
In cosa consiste?
“Si tratta di un modulo predefinito che va scrupolosamente compilato in ogni sua voce con i dati e i requisiti, da quelli più semplici a quelli complessi, della cabina di trasformazione e i dati del personale tecnico che ha effettuato le verifiche del rispetto degli standard richiesti. Così completa va inviata all’Ente distributore.”
Cosa succede per quegli utenti che non hanno inviato la DIDA?
“L’utente che dopo l’entrata in vigore della delibera nel dicembre del 2007 non abbia ancora inviato la DIDA dal 2008 paga il CTS.”
Cos’è il CTS?
“Il CTS è il corrispettivo tariffario specifico, un contributo che l’utente non in regola paga all’ente distributore affinché questi possa far fronte, in caso di disservizio, al pagamento di eventuali danni ad altri utenti collegati alla rete.”
Che consiglio dare alle aziende?
“Per prima cosa è importante stabilire se si sta pagando regolarmente il CTS. Basta controllare le singole voci delle bollette. A cadenza variabile, in base all’ente distributore, compare la voce specifica. L’Enel distributore, ad esempio, riscuote il contributo in due tranche, la prima a febbraio la seconda a ottobre. Si tratta di cifre anche consistenti, dipende dai singoli casi. Su 90mila utenti connessi alla media tensione, 75mila continuano a pagare il CTS e potrebbero evitarlo.”
In che modo potrebbero non pagare il CTS?
“Basterebbe effettuare la verifica, compilare e inviare la DIDA e quell’onerosa voce scomparirebbe dalla bolletta.”
Qualora interessati Vi informiamo che i tecnici di Polistudio svolgono le verifiche necessarie per la redazione della DIDA a firma di tecnico abilitato.
NEWS del 16/05/2011
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RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Strumenti per i formatori

A un anno dall’entrata in vigore delle disposizioni relative alla valutazione dei rischi derivanti da radiazioni ottiche artificiali, le cosiddette ROA, Polistudio ha messo a punto un utile compendio a supporto dell’attività dei formatori che affrontano l’argomento nelle loro aule. Il supporto didattico è in grado di affiancare RSPP, ASPP, consulenti e Datori di Lavoro nella formazione dei lavoratori in particolare aiuta a trasmettere nozioni di base legate alle radiazioni ottiche artificiali, alle tipologie e sintomatologie delle malattie professionali riconducibili a un’esposizione a ROA; alle principali misure di prevenzione di tipo collettivo, tecnico e dei DPI.
Completando il percorso formativo che Polistudio propone, con un’illustrazione accurata della valutazione dei rischi aziendali e delle specifiche misure di prevenzione e protezione, l’attività di informazione, formazione, addestramento e gli adempimenti previsti dall’art.184 DLgs 81/08 saranno pienamente assolti.
Il modulo formativo è corredato anche di test di verifica dell’apprendimento.
NEWS del 02/05/2011
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VALUTAZIONE DEL RUMORE
Nuova edizione della UNI 9432:2011 e nuova UNI 9612:2011
Nel mese di marzo è stata pubblicata la nuova edizione della norma UNI 9432:2011, la versione del 2008 che fissava le metodologie per la valutazione dei livelli di esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro e rappresentava la prassi metodologica per calcolare i livelli di esposizione al rumore e il contributo dell’incertezza. La modifica/adeguamento, che segue la recente emanazione della norma UNI EN ISO 9612:2011, dà luogo a qualche cambiamento. Perché una nuova edizione? Quali aziende coinvolge? Cosa cambia?
Perché una nuova edizione?
“Dopo la pubblicazione della norma UNI 9432 del 2008, parallelamente, a livello internazionale, è stata emanata un’altra norma che segue un iter procedurale diverso per la valutazione dei livelli di esposizione al rumore da parte dei lavoratori, la UNI EN ISO 9612:2011, appunto. Questa difformità formale ha reso necessario il recepimento di ciò che era stato deciso in sede internazionale ed a livello europeo in una nuova edizione della UNI 9432:2011.
Quali aziende coinvolge?
“Nelle aziende che hanno già la misurazione e valutazione del rumore, seguendo le indicazioni della vecchia edizione della norma (9432:2008), probabilmente non viene richiesto alcun intervento fino alla scadenza di detta valutazione, ricordiamo che la periodicità dell’aggiornamento e posta dal legislatore con cadenza almeno quadriennale. La nuova edizione della norma invece coinvolge le aziende che dovranno svolgere le misurazioni al fine di valutare ex novo o aggiornare la valutazione dell’esposizione al rumore dei propri lavoratori.”
Cosa cambia?
“Aldilà delle difficoltà interpretative, riconducibili al fatto che la nuova norma introduce in Italia nuovi concetti legati alla valutazione del rumore, cambia innanzitutto la prassi di misura e il metodo per il calcolo dell’incertezza dell’esposizione. Le valutazioni svolte nell’osservanza di tale norma comporteranno tempi di misura più lunghi ed maggiore difficoltà nell’elaborazione dei dati.
Cosa propone Polistudio?
“Per le aziende che avranno la necessità di aggiornare la valutazione del rumore e per quelle che dovranno effettuare le misure per la prima volta, da metà aprile sarà disponibile il nuovo modello di valutazione alla luce dell’introduzione delle nuove norme.”
NEWS del 01/04/2011
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SICUREZZA FERROVIARIA
La valutazione dei rischi nel trasporto sui binari
Regolamentata dal DLgs 162/2007, che disciplina le condizioni di sicurezza per l’accesso al mercato dei servizi ferroviari, la valutazione dei rischi per la sicurezza ferroviaria si pone l’obiettivo del mantenimento e del costante miglioramento, se possibile, della sicurezza del sistema ferroviario italiano.
Cosa si intende per sicurezza in ambito ferroviario? Quali sono gli obiettivi? Cosa comporta una valutazione dei rischi?
Cosa si intende per sicurezza in ambito ferroviario?
“Parlare si sicurezza ferroviaria – spiega Luca Rostellato di Polistudio – significa estendere il concetto di salute e sicurezza del lavoratore e riferirsi anche a tutte quelle figure che gravitano attorno alla ferrovia; ai passeggeri che si affidano al trasporto ma anche ai terzi che per esempio si fermano solo davanti al passaggio a livello.”
Quali sono gli obiettivi?
“Innanzitutto è importante gestire l’interoperabilità. Diverse sono le imprese di trasporti su rotaia che possono trovarsi a utilizzare la stessa rete ferroviaria. Da questo nasce la necessità, per tutte le compagnie, di parlare la stessa lingua in fatto di sicurezza, di usare un metodo comune.”
Cosa comporta una valutazione dei rischi?
“Rispetto all’azienda, la valutazione dei rischi ferroviari si basa su principi nuovi, per noi che ci occupiamo di sicurezza del lavoratore. Segue il cosiddetto metodo comune istituito dal Regolamento n.352/2009 ai sensi della direttiva 2004/49/CE. Il metodo comune è finalizzato a preservare e migliorare il livello di sicurezza delle ferrovie comunitarie, e deve agevolare l’accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario promuovendo l’armonizzazione dei procedimenti di gestione dei rischi utilizzati per valutare il livello di sicurezza e la conformità ai requisiti di sicurezza; favorendo gli scambi delle informazioni riguardanti la sicurezza tra i vari operatori del settore ferroviario al fine di gestire la sicurezza nei vari punti di interazione presenti nel settore; tenendo conto delle prove risultanti dal procedimento di gestione dei rischi. Le imprese ferroviarie, che entro il 31/12 avrebbero dovuto inviare la loro valutazione dei rischi all’ANSF, l’agenzia nazionale di sicurezza per le ferrovie, sono in attesa del responso che verrà inviato il mese di aprile. L’ANSF, in realtà, non chiede solo un documento di valutazione dei rischi, bensì un sistema di gestione della sicurezza, ossia l’indicazione di una specifica procedura che l’azienda segue per evitare tutti i rischi elencati nel documento di valutazione.”
Cosa propone Polistudio?
“Polistudio, che ha acquisito competenze in questo ambito con imprese ferroviarie locali che gravitano nel nord Italia, propone una procedura di sicurezza che tiene conto di tutti gli aspetti normativi.”
NEWS del 10/01/2011
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CONTROLLI AGLI IMPIANTI ELETTRICI
Un obbligo di legge a carico del datore di lavoro
L’articolo 86 del DLgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro provveda affinché gli impianti elettrici e di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controlli per verificarne lo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza. Qual è la differenza fra controlli e verifiche? Come si redige un corretto registro dei controlli? Quali vantaggi può portare all’azienda?
“Fra verifiche e controlli ci sono due sostanziali differenze anche se spesso non vengono colte nei dettagli, – spiega Claudio Meseris, tecnico di Polistudio - riviste specializzate e testi autorevoli lo confermano. Per verifiche si intendono quelle attività previste dal DPR 462/01 e svolte da organismi abilitati, siano essi pubblici o privati. I controlli, invece, sono a carico del datore di lavoro che può rivolgersi a personale interno, se la struttura lo consente, o a tecnici esterni di fiducia, installatori qualificati, professionisti, consulenti.”
Cosa prevede la normativa?
“Come e quando fare questi controlli – continua Meseris - sarà oggetto di un decreto ministeriale come prevede il comma 2 dell’articolo 86, ma nell’attesa resta comunque l’obbligo di effettuarli.
Perché tenere un registro?
“Perché l’esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione delle autorità di vigilanza. Il Testo Unico stabilisce di effettuare i controlli e di riportarli in un registro. Non fornisce indicazioni sui tempi, sulla periodicità e sulle modalità di registrazione ma rimanda alle norme tecniche corrispondenti. Dalle norme (CEI 64-8) si possono estrapolare indicazioni circa la periodicità e le modalità di controllo. Noi abbiamo studiato una cadenza temporale di controllo che permetta di tenere monitorato l’impianto a frequenza stretta, esorcizzando lunghi lassi di tempo di abbandono dell’impianto a se stesso.”
Obbligo di legge non sempre colto nel suo dettaglio, il controllo periodico dell’impianto elettrico è stato inserito in un modello di registro dei controlli degli impianti elettrici e di protezione dei fulmini che Polistudio mette a disposizione delle aziende. Strumento operativo in grado di fornire un supporto a datori di lavoro, RSPP e ASPP, dirigenti e preposti alla sicurezza, aziende installatrici di impianti elettrici, responsabili e addetti degli uffici tecnici interni, professionisti e consulenti aziendali per la scurezza, il registro dei controlli degli impianti elettrici e di protezione dei fulmini, oggetto di un recente seminario e presentato alla fiera di Modena, consente al datore di lavoro di assolvere a tutti gli obblighi di legge e di effettuare i controlli previsti con le relative registrazioni al fine ultimo di mantenere i requisiti di sicurezza dell’impianto nel tempo.
Visualizza la demo del modello “Registro dei controlli degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini – art. 86 c.3 D.Lgs. 81/08”
NEWS del 10/01/2011
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RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO: NOVITA’
Pubblicate le indicazioni per la valutazione del rischio stress lavoro correlato. La scadenza per l’avvio delle attività di valutazione è fissata al 31/12/2010 da parte del Datore di Lavoro.
“La Commissione Consultiva Permanente istituita dall’art. 6 del D.Lgs. 81/08, nella seduta di mercoledì 17-11-2010, ha approvato, ed emesso, le INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO, così come previsto dalla stesso articolo 6 al comma 8 lettera m-quater.
Tali indicazioni erano tanto attese sia per fare chiarezza sulla metodologia da seguire, viste le innumerevoli proposte uscite al riguardo da più parti, sia per capire il reale significato del termine del 31-12-2010 fissato quale limite temporale per tale valutazione. Cosa dice sostanzialmente il documento emesso dalla Commissione ? Rispetto alla metodologia riporta alcune indicazioni importanti che riportiamo :
- Si ribadisce che la valutazione dovrà essere eseguita secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004;
- Il processo di valutazione prevede due fasi : una NECESSARIA (preliminare), e l’altra EVENTUALE da attivare nel caso in cui la preliminare abbia evidenziato elementi di rischio, e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci;
- La fase di valutazione preliminare andrà a rilevare elementi oggettivi e verificabili, in tre aree significative dell’organizzazione di un’azienda : Eventi Sentinella (infortuni, malattie, turnover, ecc.), Fattori di Contenuto del Lavoro (ambiente ed attrezzature di lavoro, carichi di lavoro, ecc.), e Fattori di Contesto del Lavoro (ruolo nell’ambito dell’organizzazione, presenza di conflitti interpersonali, ecc.);
- Per la valutazione preliminare, così come per l’eventuale fase successiva di approfondimento, non vengono indicate metodologie specifiche da utilizzare, ma si lascia alla scelta del datore di lavoro, rispetto a quanto presente in letteratura, in funzione delle esigenze e dell’organizzazione aziendale;
- Criteri di approccio “semplificato” vengono indicati per le aziende fino a 5 addetti .
Per quanto poi riguarda la scadenza fissata del 31-12-2010, la Commissione precisa che tale data deve intendersi come data di avvio delle attività di valutazione da parte del Datore di Lavoro; nella sostanza, il Datore di Lavoro dovrà redigere un piano temporale delle attività di valutazione, secondo le metodologie indicate nella nota, che parta a far data dal 31-12-2010. Tale piano dovrà essere inserito all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, e gli Organi di Vigilanza, nel valutare l’ottemperanza all’obbligo di valutazione, dovranno tenere conto di tale piano.
Risulta quindi evidente, dai contenuti della nota emessa dalla Commissione, che la fase cruciale del processo di valutazione è rappresentata, oltre che dalla stessa VALUTAZIONE anche dalla corretta individuazione ed attuazione delle eventuali azioni correttive.
E’ pertanto fondamentale adottare una metodologia adeguata; in questo POLISTUDIO ha messo a punto uno strumento che, oltre a permettere una efficace valutazione, permette anche di identificare in modo puntuale le eventuali azioni correttive da implementare”.
NEWS del 01/12/2010
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ILLUMINAMENTO
Il Modello che semplifica
Per far fronte a quel che prevede l’assetto normativo in materia, ossia, che, come previsto dal DLgs 81/08, il datore di lavoro debba provvedere a valutare tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro, e che, come prescritto dal comma 1 dell’allegato IV questi debba garantire un’adeguata illuminazione degli stessi, Polistudio ha elaborato un modello di valutazione del rischio illuminamento. Quale vantaggio può portare? Cosa deve garantire un’adeguata illuminazione? E come si interviene ai fini di prevenire i danni causati alla salute imputabili all’illuminazione?
“Il modello di valutazione del rischio derivante dall’illuminamento – spiega Luca Boarolo, tecnico di Polistudio – risponde all’esigenza di creare un vademecum che chiarisca un metodo di verifica dell’adeguatezza o meno dell’illuminamento nelle postazioni e nei luoghi di lavoro occupati dal personale operativo di un’azienda, con particolare riferimento all’illuminazione artificiale. E’ un modello che semplifica il lavoro di valutazione perché in grado di indirizzare passo per passo. ”
In cosa consiste il metodo di valutazione?
“E’ caratterizzato da un foglio di acquisizione dati che consente di raccogliere elementi utili – continua Boarolo – e una prevalutazione che aiuta a focalizzare le situazioni che possono nascondere un problema. Il valutatore è seguito punto per punto e guidato dalla prevalutazione all’esecuzione delle misure, fino all’elaborazione dei dati e alla stesura della valutazione stessa.”
Si parte quindi dalla misurazione dei parametri descrittori del rischio, ossia di quei valori effettivamente misurabili a livello strumentale, che vengono elaborati e confrontati con i requisisti di illuminamento richiesti dalla norma UNI 12464-1 del 2004.
Cosa deve garantire l’illuminazione?
“Su suggerimento anche del buon senso e non solo della normativa – chiarisce Boarolo – le condizioni ottimali al fine dello svolgimento del compito visivo richiesto sono quelle che fanno sentire il lavoratore a proprio agio. Quelle che consentono una visione chiara e nitida dell’oggetto su cui si lavora e permettono di distinguere i colori; quelle che garantiscono una certa uniformità di illuminazione; quelle che consentono una luce adeguata allo specifico compito visivo; quelle che prevedono un’adeguata collocazione delle fonti.”
Cosa può causare una cattiva illuminazione?
“Sfavorevoli condizioni di illuminazione possono esporre a rischi per la sicurezza per effetto di scarsa visibilità e/o al contrario per abbagli incontrollati; inoltre una non corretta illuminazione potrebbe costringere il lavoratore ad assumere una scorretta postura atta a compensare le insufficienze visive.”
Come si interviene in caso di rischio?
“Le misure di prevenzione e protezione vanno dallo studio dei punti luce all’uso di schermature e tendaggi, dal corretto posizionamento della postazione di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione all’adeguamento dell’intensità fino alla costante manutenzione e pulizia delle superfici vetrate o illuminanti.”
NEWS del 01/12/2010
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ACOOL E DROGA
Come accertarne l’abuso negli ambienti di lavoro e fare informazione
Appurato l’obbligo da parte del datore di lavoro di valutare anche i rischi legati all’uso e abuso di sostanze stupefacenti e di alcolici, è opportuno individuare le corrette procedure atte a svolgere una buona azione di prevenzione e protezione. Cosa può fare il datore di lavoro? E come deve comportarsi in presenza di tossicodipendenze e alcool-dipendenze?
Inserito in un contesto normativo che ancora richiede un approfondimento, il rischio legato all’uso di alcool e droga è tema di grande attualità e va affrontato con metodo e consapevolezza dei ruoli che i diversi attori chiamati in causa sono tenuti a ricoprire. Datore di lavoro e medico competente in primis, ma anche il lavoratore con la sua partecipazione alle iniziative, sono i principali deputati alla gestione di questo rischio. Il datore di lavoro attraverso l’individuazione di quelle mansioni a rischio legato dall’uso di sostanze che possano alterare le facoltà mentali e fisiche, attraverso la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria e attraverso l’adozione di quelle procedure che portino al rispetto dei divieti. Il medico competente svolgendo i dovuti accertamenti sull’uso di sostanze psicotrope seguendo le apposite linee guida e sottoponendo i lavoratori all’alcol test là dove sia ritenuto necessario e il lavoratore assoggettandosi alla visita di controllo qualora sia richiesta e programmata.
In che modo si può accertare l’abuso di sostanze stupefacenti a alcol nei luoghi di lavoro?
“Per prima cosa è bene non confondere i controlli sull’uso di alcool e droga nei luoghi di lavoro con quelli effettuati dalle Forze dell’Ordine” spiega Francesca Maffione, tecnico di Polistudio. “Sarebbe opportuno che il datore di lavoro accertasse la presenza o meno di una tossicodipendenza o alcol-dipendenza. Anche se la normativa vieta tassativamente l’assunzione di tali sostanze durante le ore di lavoro e l’eventuale alterazione dovuta a un’assunzione nelle immediate ore precedenti, è solo in caso di dipendenza che ci troviamo di fronte a una vera e propria malattia.”
Di quali strumenti dispone il datore di lavoro?
“Il datore di lavoro può vigilare affinché venga rispettato il divieto di somministrazione di alcool durante le ore di lavoro e richiedere al medico competente di effettuare l’alcool test qualora sia motivato da un dubbio consapevole, mentre non è ancora chiaro a livello legislativo come accertare una dipendenza.”
Previste per il 31 dicembre 2009, le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol-dipendenza non sono state ancora enunciate. Un ritardo questo che spinge le Regioni a regolarsi autonomamente. La regione Veneto, diversamente da quanto accaduto per la Toscana e per il Lazio, che hanno dato il via libera ai controlli da parte del medico competente, non è fra quelle che hanno maturato una scelta e dato indicazioni in merito.
In attesa di una traccia da seguire il datore di lavoro deve impegnarsi in una campagna di formazione e informazione con l’obiettivo di sensibilizzare, fare prevenzione e preparare il lavoratore all’eventuale tipo di test al quale verrà sottoposto.
Al fine di fornire qualche spunto in merito, Polistudio dedica un intero seminario sul tema. Inserito nell’ambito del ciclo i Venerdì di Polistudio, il seminario che si svolgerà il 17/12/2010 sarà occasione per fare luce sugli aspetti più controversi in materia e sui contenuti di quella formazione e informazione che potrà risultare così importante ai fini della prevenzione e protezione dai rischi in azienda.
Clicca qui per visualizzare la demo del materiale didattico “Alcool e droga, cosa sono e come prevenire il rischio”
NEWS del 02/11/2010
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
E’ in arrivo il piano finanziario per la sicurezza
Poiché l’orientamento aziendale si spinge sempre più di frequente verso un sistema di gestione che rappresenti il modello organizzativo ai sensi dell’art. 6 del DLgs 231 e dell’art. 30 del DLgs 81/2008, è emersa l’esigenza di una pianificazione economica specifica per le attività di prevenzione nell’ambito della sicurezza.
Come nasce l’idea di redigere un piano finanziario per la sicurezza? Pianificare le spese può aiutare anche a risparmiare? Quali altri vantaggi può portare? Cosa significa dare maggior valore alle deleghe di funzione?
Come nasce l’idea di redigere un piano finanziario per la sicurezza?
“E’ un’esigenza che abbiamo percepito entrando nelle aziende come organismo di vigilanza – spiega Sandro Romagnolo, Responsabile marketing operativo Aree Tecniche di Polistudio – Ci siamo accorti che una semplice pianificazione economica, stabilita nell’ambito di un sistema di gestione aziendale, non era sufficiente a garantire efficacia in termini di sicurezza. Le risorse rischiavano di essere mal distribuite. Gli investimenti sulla prevenzione, stabiliti spesso seguendo la scia di informazioni frastagliate provenienti da colleghi imprenditori, da una newsletter o da input interni, rischiavano di indirizzare le risorse verso quelle attività che nella scala gerarchica delle urgenze erano di terzo o quarto livello, lasciando così scoperti quegli ambiti fondamentali per la gestione dell’impresa. Per non parlare degli sprechi.”
Pianificare le spese può aiutare anche a risparmiare?
“Certamente. Ogni impiego delle risorse ha una ricaduta di tipo economico. Qualsiasi azienda deve pensare anche a una pianificazione economica in grado di giustificare le attività del suo sistema, mantenere sotto controllo i costi anche nell’ambito della sicurezza e razionalizzare le spese. Pianificare una serie di azioni mirate e tese alla prevenzione significa anche evitare, per esempio, di distribuire senza criterio dispositivi di protezione individuale e scoprire a fine anno di avere risparmiato delle risorse. Ma il risparmio viene anche e soprattutto a fronte della riduzione di incidenti, infortuni e malattie professionali.”
Quali altri vantaggi può portare?
“Un piano finanziario per la sicurezza porta sicuramente una maggiore efficacia della prevenzione e
migliora il clima aziendale, perché quando le risorse vengono indirizzate là dove ci sono le necessità, il personale dell’azienda lo percepisce. Inoltre accorda un maggior valore alle deleghe di funzione.”
Cosa significa dare maggior valore alle deleghe di funzione?
“L’elemento della delega è fondamentale nei sistemi di gestione. Ha origine nel momento in cui un datore di lavoro, non riuscendo inevitabilmente a seguire tutti gli aspetti legati alla prevenzione, delega alcune attività di cui è responsabile a terzi. Ma per dividere e condividere la responsabilità affinché il compito affidato non rimanga solo virtuale, è necessaria l’attribuzione di un potere economico. Una delega di funzione sorretta da un piano finanziario acquista un ulteriore valore e ai fini legali scongiura il reindirizzamento dell’eventuale responsabilità penale al delegante, che in questo caso è il datore di lavoro.”
Vero e proprio strumento innovativo a garanzia di una maggiore efficacia delle attività di prevenzione, il piano finanziario per la sicurezza sarà presentato giovedì 7 ottobre dalle 9:00 alle 12:30 presso il quartiere fieristico di Modena in occasione dell’appuntamento annuale con la Convention Ambiente Lavoro.
Rivolto alle aziende, agli RSPP e ai consulenti, il piano verrà introdotto e descritto in tutte le sue parti, dalla progettazione al riesame, al fine di fornire un valido spunto per la sua gestione e l’implementazione futura.
NEWS del 16/09/2010
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Valutazione Stress: proroga dei termini
“La notizia era già nell’aria da tempo, quella di una possibile proroga al termine oltre il quale la valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato sarebbe diventato obbligo, scadenza originariamente fissata al 01-08-2010.
Tutto si riconduceva ad una previsione dell’art. 8 comma 12 del D.Lgs 78/2010, nella quale, col fine di razionalizzare la spesa delle pubbliche amministrazioni, si prorogava SOLO PER QUESTE il termine per la valutazione del rischio in oggetto al 31-12-2010.
A seguito di ciò, sono state sollevate da più parti questioni di legittimità rispetto alla disparità di trattamento, su tale tema, tra lavoratori pubblici e privati, questioni che hanno portato ad un emendamento al provvedimento che ha inserito nella previsione anche i Datori di Lavoro del settore privato; l’approvazione finale avvenuta ieri, del D.Lgs. 78/2010 così emendato, ha di fatto spostato il termine di obbligatorietà PER TUTTE LE AZIENDE di valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato al 31-12-2010.
Riportiamo il testo del provvedimento in questione :
“D.Lgs. 78/2010, Art. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato , è differito al 31 dicembre 2010 …[omissis]”.
Tale proroga pone ovviamente i Datori di Lavoro nelle condizioni di poter applicare nel miglior modo possibile un processo di valutazione di un particolare fattore di rischio che, pur essendo complesso nella sua sostanza, se ben gestito in termini, appunto, di valutazione e successiva gestione delle misure preventive e protettive, può certamente aprire per le aziende anche grandi possibilità di miglioramento e crescita della propria organizzazione, con conseguente miglioramento del rendimento generale di tutte le componenti aziendali.
Proprio in tale ottica, POLISTUDIO ha messo a punto un modello di valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato che vuole andare al di la del mero assolvimento di un obbligo normativo, al fine di fornire alle aziende una serie di elementi ed indicazioni utili al perseguimento di quegli obiettivi di miglioramento generale di cui si è parlato sopra.”
NEWS del 02/08/2010
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SICUREZZA NEL COMPARTO AGRICOLO
Normative e interpretazioni in un settore storicamente “poco sicuro”
Ambito lavorativo che vede sì la presenza di aziende con lavoratori subordinati (fissi e/o stagionali) ma che spesso ruota attorno alla figura del coltivatore diretto, il comparto agricolo è sempre più oggetto di attenzione da parte degli enti incaricati della salute e sicurezza sul lavoro e della legge in materia.
In particolare, come fa notare Carlo Dallemulle, tecnico di Polistudio, “ se il D.Lgs. 626/94 non accennava alla figura del coltivatore diretto, con l’avvento del Testo Unico sulla sicurezza e del successivo D.Lgs. 106/09, quest’ultimo viene chiamato esplicitamente in causa in merito all’utilizzo di attrezzature conformi e dispositivi di protezione individuale.”
In particolare l’articolo 21 del D.Lgs. 81/08 prevede che i coltivatori diretti del fondo e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo utilizzino attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto i suddetti soggetti devono inoltre esporre un’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità.
Con oneri a proprio carico, i coltivatori diretti e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo hanno altresì la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.
“Gli infortuni mortali nel settore agricolo – continua Dallemulle – sono storicamente riconducibili all’utilizzo della trattrice agricola e alle cadute dall’alto: se per le cadute dall’alto la normativa fa chiarezza già dal 1955 (D.Lgs. 547/55), per le trattrici agricole si è dovuto attendere il 1981 (circolare n.49/81 del MLSP) perché venisse esplicitato l’obbligo di installazione di dispositivi di protezione in caso di ribaltamento (telai, cabine, ecc.) su tutte le trattrici a ruote, anche se in realtà tale obbligo esisteva già dal 1974 limitatamente però alle trattrici di nuova immissione sul mercato (immatricolate cioè dal 01/01/1974 in poi) e con determinate caratteristiche (a due assi, con carreggiata minima superiore a 1.000 millimetri, peso superiore a 800 Kg., ecc.). Tale svolta, date le tempistiche di adeguamento del comparto agricolo, portò, a partire dal 1994 e facendo riferimento alle statistiche INAIL, ad una forte diminuzione sia degli infortuni che degli infortuni mortali: resta però il dubbio ben fondato che tale diminuizione sia da attribuire all’estromissione dall’assicurazione obbligatoria (che infatti data 01/06/1993) dei lavoratori autonomi per i quali l’attività agricola non risulta prevalente, provvedimento che ha di fatto determinato il mancato conteggio di molti infortuni da parte dell’INAIL”.
Il D.Lgs. 81/08, all’allegato V comma 2.4, chiude il cerchio in merito alle trattrici agricole indicando che, se sussiste il pericolo, in caso di ribaltamento, che il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.
Dalla lettura di questo passo si può desumere che l’installazione dei sistemi di ritenzione risulti obbligatorio sulle trattrici dotate di telai di protezione ma non su quelle dotate di cabina (anche se, in quest’ultimo caso, tali sistemi di ritenzione sarebbero utili al fine di evitare che il lavoratore, sempre in caso di ribaltamento, urti con il capo e/o le varie parti del corpo contro le parti interne della cabina stessa).
Che il settore agricolo sia sempre di più oggetto di attenzione da parte degli enti preposti alla sicurezza lo dimostrano anche le iniziative degli SPISAL che sembrano rispondere a un’esigenza di maggiore controllo e sensibilizzazione sui temi della sicurezza. In particolare, in provincia di Verona è stata messa in atto una vera e propria campagna di prevenzione denominata Operazione Agricoltura Sicura.
Maggiori informazioni si possono trovare al link: http://prevenzione.ulss20.verona.it/agricoltura_sicura09.html
Nell’ambito del materiale didattico per formatori della collana Safety Education realizzata da Polistudio si segnala il corso “Sicurezza e salute in agricoltura” in cui sono trattati i seguenti argomenti: i luoghi di lavoro e le aree di transito, locali di lavoro ed aree esterne: comportamenti da seguire, uso delle macchine e delle attrezzature agricole, uso degli antiparassitari, movimentazione manuale dei carichi, dispositivi di protezione individuale, rischio elettrico, rischio incendio, il rumore, le vibrazioni, rischio di esposizione al sole, rischio da calore, rischio biologico ha sviluppato la linea di prodotti didattici.
Per maggiori informazioni consultare il sito di Polistudio alla pagina http://www.polistudio.it/it/prodotti/materiale_didattico.php
NEWS del 02/08/2010
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VALUTAZIONE DELLO STRESS
Da obbligo normativo a possibilità di crescita aziendale
Introdotta dall’articolo 28 del DLgs 81/08 e prorogata fino al 1° agosto 2010, la valutazione dello stress lavoro-correlato rende nota una tipologia di rischio nuova che, se affrontata con serietà, può trasformare un obbligo normativo in una concreta possibilità di crescita da parte dell’azienda. Riferito all’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 che ne stabilisce i parametri di valutazione, lo stress da lavoro-correlato contribuisce al malessere aziendale e può minare la salute e la sicurezza di un lavoratore ripercuotendosi negativamente sull’ambiente lavorativo.
La valutazione, come precisa il suddetto accordo, passerà da una descrizione dello stress all’individuazione dei problemi che ne derivano fino a individuare eventuali responsabilità del datore di lavoro e dei lavoratori al fine di prevenire, eliminare e ridurre i problemi ad esso connessi.
Quali sono i metodi di valutazione di questo rischio?
“Il punto di partenza può essere la check-list confezionata nel maggio del 2009 dall’Asl di Verona” successivamente proposta al tavolo nazionale ISPESL che l'ha adottata dopo opportune modifiche ed integrazioni spiega Massimo Cartura, responsabile tecnico dell’area sicurezza aziende. E' stato inoltre prodotto un piccolo sistema di analisi dei dati e predisposta una scheda di feedback per poter monitorare il metodo e promuovere azioni di miglioramento coerenti. Nello spirito del monitoraggio e del miglioramento tali strumenti sono divulgati esclusivamente dagli enti autorizzati e nella fattispecie si può richiedere all’ASL di Verona mediante il sito internet.
La valutazione che deriva dall’uso di tale strumento è di tipo oggettivo e permette di analizzare tre macroaree di variabili che vanno dagli indicatori aziendali, come l’assenteismo e le malattie, fino al contesto e al contenuto del lavoro stesso, giungendo ad analizzare variabili come il ruolo nell’ambito dell’organizzazione e i rapporti interpersonali sul lavoro.
“Questo tipo di valutazione non ha rilevanza solo come strumento per adempiere a un obbligo legislativo, ma se ben affrontata può tradursi in una crescita dell'azienda. E' questo lo spirito con il quale la stiamo affrontando – spiega Cartura – partendo dall’individuazione di un buon gruppo di lavoro che affronti con efficacia la compilazione dei dati.”
In particolare, il Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha elaborato una guida operativa che facilita la valutazione del rischio fino a definire anche le modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi.
Quale sono i punti della guida operativa?
Pubblicata nel marzo del 2010, la guida introduce un percorso di valutazione del rischio con tappe ben delineate a partire dalle azioni comunicative e informative e dall’esplicitazione da parte del management della volontà di affrontare il problema, riconoscendo il ruolo dei lavoratori per la ricerca di una soluzione condivisa. Particolare importanza viene data ai percorsi formativi che serviranno a rafforzare le diverse competenze per la gestione del rischio specifico. In particolare corsi per dirigenti e preposti, corsi per i lavoratori e per i loro rappresentanti ma anche convegni e seminari per medico competente e responsabile del servizio prevenzione e protezione.
La valutazione del rischio passa da una rilevazione di tipo oggettivo a una ad una di tipo soggettivo tramite la misurazione della percezione dei lavoratori e l’individuazione della fascia di rischio in cui si colloca l’azienda.
“A questo punto – insiste Cartura – le misure d’intervento per la gestione del rischio rappresentano una concreta opportunità di miglioramento aziendale sotto l’aspetto qualitativo.”
La valutazione del rischio stress da lavoro-correlato è l’oggetto del prossimo appuntamento dal Venerdì di Polistudio, seminario gratuito che vede l’intervento di esperti in materia.
Si coglie l’occasione per ricordare che la check list dell’ASL di Verona è contenuta (nella sua prima versione) nel software Dovarisk, pertanto è possibile elaborare in modo omogeneo il documento di valutazione dei rischi, compreso il rischio da stress lavoro-correlato, così come previsto dal D.Lgs. 81/08. (per maggiori informazioni www.dovarisk.it)
NEWS del 01/07/2010
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RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: valutazione del rischio
Sono entrate in vigore il 26 aprile 2010 le disposizioni relative alla valutazione dei rischi derivanti da radiazioni ottiche artificiali.
Cosa sono le radiazioni ottiche artificiali? Quali sono le sorgenti delle ROA? Quali sono i rischi? Cosa prevede la norma?
“Fermo restando che in base al Testo Unico il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori – precisa Michele De Stefani di Polistudio - le nuove disposizioni stabiliscono i criteri di tale valutazione e ne forniscono le indicazioni necessarie.”
Cosa sono le radiazioni ottiche artificiali?
Alle radiazioni ottiche si associa quella porzione dello spettro elettromagnetico che va dall'ultravioletto (UV) all'infrarosso (IR), passando per il visibile (VIS). Sono classificate in coerenti e non coerenti. Le prime emettono radiazioni con onde in fase fra di loro, mentre le seconde emettono radiazioni sfasate. I L.A.S.E.R. sono sorgenti di radiazioni ottiche artificiali coerenti (emettono su un’unica lunghezza d’onda, mentre tutte le altre sono non coerenti). Si distinguono dalle radiazioni ottiche naturali, per esempio le radiazioni solari, per le quali va comunque effettuata una valutazione del rischio in quanto, come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e precedentemente sottolineato, la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Quali sono le sorgenti delle ROA?
Le radiazioni ottiche artificiali non coerenti di tipo infrarosso, sono quelle presenti per esempio nei riscaldatori radianti, nei forni di fusione di metalli e vetro e nelle lampade per riscaldamento a incandescenza; di tipo visibile, sono quelle generate dalle sorgenti di illuminazione artificiale, da lampade ad alogenuri metallici e dai sistemi LED; di tipo ultravioletto, sono quelle frutto di processi di sterilizzazione, essicazione di inchiostro e vernici, fotoincisione, derivanti da lampade per uso medico e saldatura ad arco. Tra le sorgenti non coerenti (laser) troviamo le applicazioni mediche, quelle per uso estetico come la depilazione, quelle derivanti dalle telecomunicazioni e dall’informatica, le lavorazioni di materiali come il taglio, la saldatura, la marcatura e l’incisione; i lettori cd e i laser per discoteche e concerti.
Quali sono i rischi?
Il capo V stabilisce prescrizioni minime di protezione dai rischi per la salute e sicurezza che possono derivare dall’esposizione alle ROA durante il lavoro con particolare riguardo agli effetti nocivi a carico dell’apparato visivo e di quello cutaneo. Si va dalla cheratite e congiuntivite alla cataratta e dall’eritema fino ai tumori cutanei e all’invecchiamento precoce della pelle per l’esposizione a radiazioni ultraviolette; dal danneggiamento della retina e della cornea fino alla bruciatura della pelle per l’esposizione a radiazioni infrarosse.
A tali rischi si aggiungono disturbi temporanei visivi, come l’abbagliamento e l’accecamento temporaneo e rischi di incendio e di esplosione che possono essere innescati dalle sorgenti della radiazione.
Cosa prevede la norma?
Il Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l’ISPESL ha emesso le “Indicazioni operative” relative alla protezione dei lavoratori dall’esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA).
Le linee guida stabiliscono in sintesi un iter procedurale che permette un approccio alla problematica per “fasi”.
“In linea con quanto stabilito dalle linee guida, Polistudio ha già messo in campo un modello di valutazione che affronti il problema step by step rendendo più semplice l’attività del datore di lavoro – assicura De Stefani – garantendo altresì mediamente un modesto impatto economico e di tempo.”
NEWS del 01/06/2010
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D.Lgs. 17/2010 - RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE
Ecco cosa cambia con la sua entrata in vigore
Con il DLgs 27/01/2010 n. 17, che di fatto sostituisce il DPR 459/96, anche l’Italia ha recepito la Direttiva Comunitaria 2006/42, detta anche Nuova Direttiva Macchine.
Entrato in vigore a tutti gli effetti il 6 marzo 2010, il Decreto Legislativo 17/2010 di fatto integra ed aggiorna i contenuti del precedente DPR, introducendo chiarimenti e qualche correttivo rispetto al vecchio impianto.
“Il nuovo Decreto Legislativo interviene con provvedimenti che aumentano l’efficacia, rispetto al passato, di tutta una serie di misure finalizzate a gestire la progettazione, la costruzione, l’installazione la manutenzione di macchine destinate ad attività produttive, nonché a definirne un’attività strutturata di sorveglianza sul mercato al fine di evitare condizioni di mercato selvaggio, e per ridurre il più possibile la presenza di macchine non sicure” dichiara Mauro Gallana Direttore Tecnico di Polistudio.
Ma cosa introduce?
“Nessuna grande novità, ma alcuni miglioramenti in termini di definizioni e su alcuni aspetti procedurali, oltre ad alcune variazioni riguardanti contenuti di tipo tecnico” precisa Gallana.
Ecco le novità più importanti:
- La definizione di quasi-macchine, cosa non chiara nella precedente direttiva. Le quasi-macchine sono insiemi di elementi che costituiscono quasi una macchina, ma che da sole non avrebbero utilità in termini di applicazione, e che pertanto hanno la necessità di essere inglobate in altri insiemi.
- Un chiarimento e una maggiore distinzione tra i prodotti soggetti all’applicazione del nuovo decreto e quelli coperti dalla Direttiva Bassa Tensione (2006/95). A differenza del vecchio ordinamento, dove la distinzione era legata al rischio prevalente dell’elemento in oggetto (se questo era di natura elettrica si applicava la direttiva Bassa Tensione, se era di natura meccanica si applicava la Direttiva Macchine), il nuovo Decreto Legislativo specifica in modo chiaro per quali prodotti si debba applicare la direttiva Bassa Tensione, lasciando tutto il resto sotto copertura del nuovo provvedimento normativo.
- L’aggiornamento dell’allegato IV che definisce le macchine particolarmente pericolose per le quali vanno adottate procedure particolari in termini di valutazione della conformità.
- La previsione di sanzioni. Il precedente ordinamento non prevedeva al suo interno un sistema sanzionatorio, bensì riconduceva, per quanto in via indiretta, a sanzioni previste dal D.Lgs. 626/94 a carico di produttori, noleggiatori, concedenti in uso di macchine, impianti o attrezzature non conformi alle norme di sicurezza. Elencate dall’art.15 del nuovo decreto, le sanzioni previste raggiungono un massimo di 150.000 Euro, oltre al fatto che, nei casi più gravi, rimane sempre valido il reato di frode in commercio per quei produttori o commercianti che immettano sul mercato una macchina non conforme alle normative. Un ulteriore aspetto innovativo, introdotto dal sistema sanzionatorio, riguarda la previsione di sanzione, fino a 6.000 Euro, nei confronti di chiunque apponga o faccia apporre marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE. Così come verrà sanzionata la promozione di pubblicità di macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto.
“Riguardo quest’ultima previsione, il problema si potrebbe presentare nelle manifestazioni fieristiche – spiega Gallana – dove, per rivolgersi a mercati diversi da quello italiano, o per fini dimostrativi, la macchina potrebbe essere presentata in configurazioni inconsuete, spesso alleggerita di determinati dispositivi di sicurezza. Sarà interessante osservare come al riguardo si porranno gli organismi di vigilanza, e fatto salvo che è auspicabile al riguardo qualche circolare di chiarimento da parte degli organismi di Governo”
Per quanto riguarda gli ascensori, l’applicazione della Direttiva 2006/42 viene demandata ad un regolamento specifico, non ancora emanato, che andrà a modificare il DPR 162/99 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio).
Riguardo al Decreto Legislativo 17/2010, POLISTUDIO si sta attivando sia in termini di aggiornamento sulle metodologie di valutazione dei rischi, che rispetto ad altre iniziative di supporto alle aziende.
NEWS del 03/05/2010
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VOLONTARIATO E SICUREZZA:
ecco la posizione del volontario rispetto al Testo Unico
L'attività di volontariato, quella libera prestazione di collaborazione spontanea e gratuita definita dalla Legge 266 del '91, diventa oggetto di interesse del legislatore anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
“Con l’entrata in vigore del Dlgs 81/08 – spiega Mauro Gallana, Direttore Tecnico di Polistudio – il volontario assume una posizione chiara ed esplicita che all’epoca della 626/94 non aveva.”
I riferimenti legislativi antecedenti al Testo Unico contemplavano solo le attività di soccorso pubblico e protezione civile tralasciando tutto il resto del mondo del volontariato, quello per esempio costituito dalle parrocchie, dalle proloco, ecc. ; ma già nel gennaio del 2008 una sentenza della Corte di Cassazione sembrava anticipare la legge in arrivo, riconoscendo la responsabilità del parroco per un infortunio accorso a un fedele impegnatosi volontariamente nell'approntamento a una struttura deputata alla svolgimento della festa parrocchiale.
Nella prima stesura del Testo Unico infatti, il volontario viene equiparato alla stregua dei lavoratori dipendenti, Ma sarà “ il DLgs 106 del 2009 a introdurre una variante a questa condizione dividendo due ambiti di volontariato – precisa Gallana - da una parte la protezione civile e il pronto soccorso in attesa di un decreto attuativo previsto per la fine del 2011, e dall’altra il resto del mondo del volontariato.”
Per questo resto del mondo, fatto di proloco, parrocchie, società sportive e associazioni, il 106/09 disciplina in maniera specifica la figura del volontario equiparandola ai fini della sicurezza al lavoratore autonomo e applicando le disposizioni di cui all’art.21 del Testo Unico riguardante i Lavoratori Autonomi.
“Questo - spiega Gallana – sgrava i responsabili delle organizzazioni di volontariato dagli obblighi e demanda tutto al volontario che, come il lavoratore autonomo, deve utilizzare le attrezzature di lavoro solo in conformità a quanto stabilisce il titolo III del DLgs 81/08; deve munirsi di dispositivi di protezione individuale, ha la facoltà di beneficiare delle visite mediche e sorveglianza sanitaria e quella di partecipare ai corsi di formazione specifica con oneri a proprio carico. E per fare questo può (Art.3 comma 12) prendere accordi con l’associazione di volontariato e individuare le modalità di attuazione.” Una situazione abbastanza particolare e non priva di elementi critici, insiste Gallana, che fa ricadere sull’associazione un obbligo di verifica dell’operato dei volontari rispetto alle disposizioni previste nell’art. 21. Obbligo che se non assolto potrebbe, in caso di infortunio, sfociare in una responsabilità per “culpa in vigilando”.
In questo scenario che addossa al volontario nuovi oneri e obblighi e riconosce alle associazioni la responsabilità di vigilare, si rendono opportune, da parte delle organizzazioni,’attività di coordinamento e verifica delle attrezzature e, perché no, la fornitura dei dispositivi di sicurezza individuale e una formazione specifica, affinché non siano le disposizioni di una legge a far diminuire il numero dei volontari, preziosa risorsa dell’associazionismo sportivo, culturale e religioso.
NEWS del 01/04/2010
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Pubblicato in G.U. il nuovo D.Lgs. 27 gennaio 2010
Pubblicato in G.U. il nuovo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, ovvero la cosiddetta “nuova Direttiva macchine” (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0031) (GU n. 41 del 19-2-2010 - Suppl. Ordinario n.36). Il decreto stabilisce le seguenti principali novità :
- E' abrogato il precedente D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (cosiddetta “Direttiva macchine”); è fatta salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel precedente regolamento governativo, che riguarda le macchine costruite ante direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria.
- Nel campo di applicazione sono state definite ed inserite in le “quasi-macchine” tra i prodotti normati (ovvero gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata). Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto. Le "quasi-macchine" subiscono una sorveglianza del mercato
- Viene meglio definito il confine tra la direttiva macchine e la direttiva 2006/95/CE, c.d. "direttiva bassa tensione".
- Il nuovo decreto contiene misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose. Per le macchine a pericolosità più elevate (allegato IV) varia la procedura fin'ora adottata con la direttiva precedente
- Il nuovo decreto indica le procedure di valutazione della conformità delle "quasi macchine". Anche per le quasi-macchine sono stabilite ora procedure di valutazione della conformità di una quasi-macchina, da parte del fabbricante o suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato
- Il nuovo decreto rinvia la parte relativa agli Ascensori a fonte secondaria, per le necessarie modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162
(Sanzioni) è presente un articolo specifico (art. 15).
Seguiranno approfondimenti dalla prossima newsletter
NEWS del 01/03/2010
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ALCOOL E DROGA NEI LUOGHI DI LAVORO
La sensibilizzazione come primo passo verso la gestione del rischio
Che l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro possa essere causa di infortunio è un dato risaputo che risulta dalle statistiche sul fenomeno.
Il d.lgs. 81/08, all’art. 28, prevede a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ed il fatto che anche i rischi connessi all’alcol dipendenza ed all’uso di sostanze stupefacenti debbano essere considerati viene evidenziato all’art. 41 dove si stabilisce che la sorveglianza sanitaria è altresì finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Ma cosa comporta per il datore di lavoro l’introduzione di questi nuovi elementi?
La normativa di riferimento risulta piuttosto chiara. Già la legge quadro in materia di alcool e problemi alcool correlati del 2001 stabiliva la tutela del diritto delle persone a una vita lavorativa protetta dalle conseguenze legate all’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, e la regolamentazione si completa con l’intesa scaturita dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Intesa che ha individuato quelle attività lavorative che implicano un elevato rischio di infortuni sul lavoro e compromettono la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Simile è il contesto normativo che regola la valutazione del rischio derivante dall’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope al quale si aggiunge l’intesa del 30/10/2007 che ha stabilito l’elenco di quelle mansioni a rischio per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria, provvedimento che non solo tende a tutelare la salute del lavoratore, ma garantisce la salvaguardia da possibili danni a terzi derivanti da comportamenti a rischio generati dal lavoratore a seguito di assunzione anche saltuaria di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
Al datore di lavoro spetta quindi individuare le mansioni a rischio, effettuare in questi casi la sorveglianza sanitaria, adottare procedure per il rispetto dei divieti, per esempio non somministrare alcool durante le ore di lavoro, e promuovere una campagna di sensibilizzazione e informazione dei lavoratori.
“E’ importante creare una cultura della sensibilizzazione - spiega Massimo Cartura, tecnico dell’area sicurezza aziende di Polistudio – affinché il datore di lavoro riesca a trasferire al lavoratore l’importanza delle gravi conseguenze che possano scaturire dall’abuso di determinate sostanze in ambiente lavorativo.”
Cartura attribuisce all’informazione ai lavoratori un’importanza strategica nella gestione del rischio. Associata alle procedure messe in atto per favorire il rispetto dei divieti, prima ancora di avviare un processo di monitoraggio, una buona campagna di sensibilizzazione è ritenuta un metodo efficace per formare il lavoratore sugli aspetti legislativi e individuare quei comportamenti che possano negare in qualche modo il diritto delle persone a una vita lavorativa protetta. Quel diritto che il datore di lavoro stesso dovrebbe garantire.
> Scarica la locandina di sensibilizzazione
NEWS del 18/02/2010
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ARTICOLO 86: OBBLIGO DI VERIFICHE AGGIUNTIVE AGLI IMPIANTI ELETTRICI
Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare ulteriori verifiche agli impianti elettrici e a tenere l’esito dei controlli a disposizione degli organi di vigilanza. Polistudio è già pronto per supportare i suoi clienti.
L’Art. 86, del D. Lgs. Del 9 aprile 2008, relativo all’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, impone ai datori di lavoro di effettuare verifiche aggiuntive all’impianto elettrico nel suo complesso. Nello specifico “il datore di lavoro provvede affinchè gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dei fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza”. Come già citato, tali obblighi sono aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal DPR 22 ottobre 2001 n. 462 – “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” – per quanto riguarda le verifiche periodiche.
Obiettivo delle prescrizioni contenute nell’articolo 86 è quello, attraverso azioni volte a garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza degli impianti in questione, di ridurre gli infortuni e gli incidenti da elettrocuzione, così come gli incendi dovuti a guasti e/o anomalie; destinatari di tale obbligo sono tutte le aziende nelle quali trova applicazione il D.Lgs. 81/08.
Un ulteriore obbligo, derivante dalle prescrizioni sopra riportate, a carico del datore di lavoro, è la registrazione dell’esito dei controlli, così come previsto dal comma 3 dell’art. 86 : comma 3. - “l’esito dei controlli ..[..].. è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza”.
Al fine di supportare le aziende e gli enti nell’espletamento degli obblighi sopra descritti, POLISTUDIO ha predisposto uno strumento, specificatamente il Registro di Verifica degli Impianti, che può essere fornito unitamente ad un supporto nella corretta tenuta dello stesso.
La sanzione pecuniaria per il datore di lavoro che disattende la norma può variare dai 500,00 ai 1800,00 Euro.
NEWS del 28/01/2010
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Decreto Correttivo del 3-agosto-09 nr 106 del D. LGS. 81/08: novita’ per la delega di funzioni (Art.16)
Delega di funzioni, art. 16 del d. lgs. 81/08: restano immutate forma e sostanza, introdotte novità che investono l’obbligo di vigilanza.
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 106/09, l’art. 16 del D.Lgs. 81/08 (Delega di funzioni), ai fini dell’assolvimento, da parte del Datore di Lavoro, degli obblighi di vigilanza nei confronti del delegato, al comma 3 prevedeva che “La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4” ; va ricordato che i sistemi di cui all’art. 30 comma 4 citati altro non sono che le attività svolte dall’Organismo di Vigilanza nell’ambito di verifica dell’efficacia di un Modello di Organizzazione e Gestione secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08.
Era piuttosto chiaro, nella stesura originaria del comma 3, che avvalersi dell’O.d.V. poteva essere una possibilità, ma non l’unica, lasciando così “spazio” al Datore di Lavoro delegante di dimostrare l’assolvimento degli obblighi di vigilanza nei confronti del delegato con i metodi che riteneva più opportuni.
Il D.Lgs. 106/2009 ha sostituito la versione originaria del comma 3, per cui, con l’entrata in vigore di tale Decreto di modifica del T.U. sicurezza, si prevede che “l’obbligo di cui al primo periodo (vigilanza) si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”. Da notare che, nella nuova formulazione, il termine “anche” non appare più, togliendo, di fatto, l’ambito di discrezionalità di scelta dello strumento da parte del Datore di Lavoro delegante.
La nuova formulazione, identificando, di fatto, nelle attività dell’O.d.V. l’unico strumento utilizzabile, rafforza il ruolo del Modello di Organizzazione e Gestione ai fini della sicurezza (MOG), previsto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08, nelle realtà dove si intende fare uso dello strumento della Delega di Funzioni; di fatto, con tale modifica all’art. 16, lo strumento della Delega avrà piena ed effettiva efficacia solo in presenza di un MOG adottato ed efficacemente attuato.
Laddove tale MOG non fosse presente, l’assolvimento dell’obbligo di vigilanza sul delegato non sarebbe dimostrabile; quali le conseguenze? L’art. 16 non prevede sanzioni a carico del Datore di Lavoro delegante per inadempienza all’obbligo di vigilanza, ma appare evidente che l’efficacia delle delega potrebbe anche essere del tutto vanificata, facendo ritornare in capo al delegante quelle funzioni e responsabilità che si volevano trasferire.
News del 25/11/2009
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La struttura del documento di valutazione dei rischi
La corretta prassi di compilazione di un documento di valutazione dei rischi prevede la suddivisione e, quindi, la valutazione distinta dei seguenti “fattori” sensibili: “luoghi di lavoro” e “attività lavorative”. Tale modalità operativa permette, tra l’altro, il vantaggio di valutare distintamente i rischi cosiddetti “ambientali” dai rischi “proprietari”.
Tale prassi operativa, ormai consolidata a livello nazionale, trova ulteriore riscontro dalla constatazione che i rischi hanno caratteristiche diverse tra loro e, nello specifico, la differenza rilevante riguarda il fatto che i rischi ambientali sono rischi tipicamente “trasmissibili” a tutti coloro che si trovano fisicamente in un determinato luogo di lavoro (es. rumore, pavimentazione scivolosa, ecc.). I rischi proprietari sono relativi alle singole attività lavorative, inoltre la loro individuazione risulta fondamentale per permettere la definizione del protocollo sanitario per mansione, l’individuazione del DPI (Dispositivi di protezione individuale) e la definizione di programmi di formazione, informazione e addestramento specifici.
Dovarisk, il software per l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, realizzato da SBG Software Engineering grazie alla diretta e continua collaborazione degli esperti di Polistudio, supporta nativamente tale struttura di valutazione, permettendo agevolmente agli utenti la valutazione dei rischi suddivisa per attività e reparti.
Dovarisk supporta inoltre gli utenti stessi con banche dati di valutazione dei rischi specifici, che permettono una valutazione dei rischi di qualità e priva di errori sia per le valutazioni dei rischi “ambientali”, che per quelle dei rischi “proprietari”.
News del 15/10/2009
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Sempre più aziende in Italia scelgono DoVaRisk
A poco più di un anno dalla sua uscita nel mercato sono oltre un centinaio le aziende in Italia che hanno scelto DoVaRisk, il software per stilare il documento di valutazione dei rischi realizzato da SBG Software Engineering grazie alla diretta collaborazione degli esperti di Polistudio.
DoVaRisk è attualmente il migliore strumento di ausilio per il tecnico incaricato di produrre il documento di valutazione rischi, poiché è un software ancora “in progress” e dunque aperto ai suggerimenti e alle modifiche indicate dai clienti stessi.
Tra le aziende che finora si sono affidate a DoVaRisk ci sono Cava Logistics Spa, So.g.aer spa (società di gestione dell’aeroporto di Cagliari), Komatsu Utility Europe Spa, Cedam Italia srl, Provincia di Arezzo, Metro Italia Cash & Carry spa, Riva Calzoni spa, Regione Veneto, Azienda Sanitaria Isontina.
Per informazioni: www.dovarisk.it
News del 22/09/2009

