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SCUOLA
MODELLO ORGANIZZATIVO PER GESTIRE LA SICUREZZA NELLE SCUOLE

I vantaggi di un caso applicato

Si iniziano a raccogliere i primi risultati dell’applicazione del modello organizzativo per la sicurezza nelle scuole che Polistudio ha implementato in ottemperanza al suggerimento del DLgs 81/08 e ai sensi del Dlgs 231/01. Il modello, utile a far fronte a un’eccessiva frammentazione del mondo scuola in riferimento agli aspetti legati alla sicurezza e alla suddivisione degli istituti in plessi scolastici dislocati che impedisce al dirigente scolastico di avere una visione complessiva, permette di creare un organigramma della sicurezza che facilita l’individuazione delle figure coinvolte e favorisce una migliore definizione dei compiti e delle responsabilità. Quale valore aggiunto immette  l’applicazione del modello? Qual è la tipologia di scuola che può trarne un maggiore vantaggio?

“Il primo beneficio che proviene dall’applicazione di un modello organizzativo – spiega Andrea Vicariotto, tecnico di Polistudio, si manifesta al passaggio di consegna tra un dirigente scolastico e l’altro. Il massiccio turnover della direzione scolastica infatti, genera spesso difficoltà nella reperibilità dei documenti e un’attenta e strutturata organizzazione fornisce notevoli vantaggi in questo senso e permette al nuovo dirigente di iniziare l’anno con maggiore disinvoltura.”

Qual è il valore aggiunto?  
“L’esperienza è quella di un Istituto Agrario dove è evidente che gli studenti, andando in campagna e usando prodotti chimici o fitosanitari siano paragonabili ai lavoratori a tutti gli effetti. Il modello  organizzativo che qui abbiamo implementato ha permesso di pianificare e monitorare le attività e favorisce una forte responsabilizzazione degli insegnanti. L’intervento si allarga anche all’ambito didattico e si completa con un momento di informazione e formazione sulla sicurezza per tutti gli studenti. La formazione sarà anche verticale, mirata, e coinvolgerà tutte le figure presenti nell’organigramma, insegnanti inclusi.”

Qual è la tipologia di scuola che può trarne un maggiore vantaggio? 
“Di certo un modello organizzativo può essere indispensabile per un istituto tecnico dove le ore di laboratorio, officina meccanica e didattica pratica in generale espongono lo studente agli stessi  rischi di un lavoratore a tutti gli effetti. Per le scuole medie inferiori o quelle elementari, dove questa eventualità, specie per i rischi più gravi, viene a mancare può essere più adatta e sufficiente una consulenza direzionale sulla gestione della sicurezza in ambiente scolastico.”

Il modello organizzativo e di gestione di Polistudio è ampiamente descritto nella nuova edizione di “Gestione della sicurezza nella scuola” edito dal Sole24ore, pubblicazione che si rivolge ai dirigenti scolastici e ai professionisti che operano nel settore della sicurezza all’interno del mondo scuola.  

 

NEWS del 02/05/2011

 

 

SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE SCUOLE
Quando il certificato di prevenzione incendi diventa un obbligo

Partendo dal presupposto che ogni attività lavorativa comporta un rischio incendio, parlando di sicurezza nelle strutture scolastiche, con riferimento ad alunni, personale docente e non docente, è bene sottolineare che in primo luogo vige il rispetto delle norme e misure di prevenzione incendi. Per gestire correttamente la sicurezza antincendio, alla realizzazione delle misure di carattere strutturale e impiantistico nel rispetto delle norme vigenti e all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI), deve seguire una corretta gestione dell'attività scolastica. Quali sono le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in un complesso scolastico? Cosa comporta? Come si ottiene un certificato di prevenzione incendi? Che validità ha? Qual è il ruolo del dirigente scolastico?

“All’interno dell’ambito scolastico, esistono delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco riportate all’interno del D.M. 16/02/82– spiega Marco Boscolo di Polistudio – tali attività possono essere per la maggior parte dei casi ricadenti tra:

Se il plesso scolastico ricade in almeno di una delle attività precedentemente indicate è necessario che il Dirigente Scolastico tramite i tecnici dell’ufficio comunale di competenza avvii l’iter per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Come si procede per ottenere un certificato di prevenzione incendi?
“Innanzitutto spetta all'ente proprietario dell'immobile, tramite un tecnico abilitato, far redigere un progetto che predisponga le misure nel rispetto delle norme di prevenzione incendi; presentarlo al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per ottenere il parere positivo e prendersi cura della realizzazione delle opere richiamate nel progetto stesso. Al termine della realizzazione delle opere indicate all’interno del progetto approvato dal funzionario del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza, il tecnico incaricato dovrà richiedere il sopralluogo da parte del funzionario per verificare la corrispondenza del progetto approvato con le opere effettivamente realizzate e rilasciare quindi il Certificato di Prevenzione Incendi.”

Qual è il ruolo del Dirigente Scolastico?
“La responsabilità del Dirigente Scolastico entra in gioco nella fase legata alla norma d’esercizio dell’attività scolastica. Infatti dovrà accertarsi che tutte le misure di prevenzione (es. formazione addetti antincendio, verifiche impianto elettrico di messa a terra) e protezione (es. manutenzione presidi antincendio) vengano correttamente effettuate.

 Qual è la validità del CPI?
“Il CPI, quando viene rilasciato, ha una data di emissione e una data di scadenza. Quest'ultima può variare in base alle attività soggette ai sensi del DM 16/02/82. Il rinnovo dovrà essere effettuato da un tecnico abilitato e sarà compito del Dirigente Scolastico riferire al Comune lo stato di scadenza del certificato stesso.

Che consiglio dare al Dirigente Scolastico?
“Verificare che sia stata effettuata la valutazione del rischio d’incendio, alla luce di tale valutazione verificare se esistono o meno attività rientranti all’interno del DM 16/02/82. Nel caso in cui si rientri tra queste attività si dovrà verificare con l’ufficio tecnico Comunale lo stato di fatto riguardante la presenza o meno del C.P.I. e nel caso non sia presente tale certificato provvedere ad attivare l’iter per l’ottenimento. Nel caso sia presente, verificare che le attività denunciate non siano modificate o ne siano subentrate altre, nel secondo caso informare immediatamente l’ufficio tecnico Comunale ed effettuare una nuova istruttoria per il rilascio di un nuovo Certificato.

NEWS del 15/02/2011

 

 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA SCUOLA
Cosa fare in caso di rifiuti speciali

La gestione dei rifiuti speciali in una struttura di tipo scolastico non è diversa dalla gestione dei rifiuti prevista per un’azienda o ente. Quali sono i rifiuti speciali che solitamente vengono prodotti all’interno della scuola? Anche per i plessi scolastici è necessaria la caratterizzazione dei rifiuti?

Quali sono i rifiuti speciali che solitamente vengono prodotti all’interno della scuola?
“Si può pensare di suddividere i rifiuti speciali che possono essere prodotti all’interno di un generico plesso scolastico – spiega l’Arch. Marco Boscolo di Polistudio -  in due macrocategorie in funzione della tipologia di attività da cui derivano. Distinguiamo i rifiuti da attività ordinaria da quelli derivanti dall’attività straordinaria. I primi sono quelli prodotti usualmente come la carta, il cartone, la plastica, gli scarti di cancelleria in genere, i toner e le cartucce di stampa esauriti, le apparecchiature elettriche ed elettroniche da dismettere, i rifiuti biodegradabili, quelli derivanti da attività svolte nei laboratori scolastici, basti pensare agli acidi e basi da laboratorio e i rifiuti da manutenzione ordinaria come le lampadine o i neon. I secondi invece sono ad esempio quelli derivanti da lavori di ristrutturazione, di demolizione e di rinnovo degli arredi.”
Anche per i plessi scolastici è necessaria la caratterizzazione dei rifiuti?
“Analogamente a quanto previsto per qualsiasi azienda o ente che produce rifiuti speciali, anche nel caso dei plessi scolastici, a ogni tipologia di rifiuto deve essere assegnato un codice CER, e in particolare nel caso di rifiuti che possono essere classificati come pericolosi mediante il riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso da quello pericoloso”, è necessaria l’esecuzione di una analisi chimica di caratterizzazione dei rifiuti stessi ai sensi di quanto riportato nel Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006) all’Allegato D della parte IV degli Allegati. In particolare anche i contratti di manutenzione dovranno essere completati dal punto di vista della gestione dei rifiuti prodotti all’interno dei plessi da parte di ditte esterne. Questo si rende fondamentale anche al fine di individuare l’obbligo o meno del plesso di aderire al SISTRI, il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti rivolto ai produttori di rifiuti speciali.”

NEWS del 15/02/2011

 

 

STRESS DA LAVORO CORRELATO
Anche le scuole devono valutarne il rischio

Scaduto il termine ultimo di programmazione per la valutazione del rischio stress da lavoro correlato, fissato al 31 dicembre dalla Commissione Consultiva, prendono il via le operazioni per rilevare il rischio nei luoghi di lavoro. Quali sono le metodologie corrette? Quali le aziende interessate? Cosa suggerisce la normativa? Qual è il metodo corretto? Cosa fare di fronte a un esito di stress elevato? Come verrà misurato lo stress nelle scuole?

“La normativa – spiega Andrea Vicariotto, tecnico di Polistudio – non fa distinzione fra aziende private o enti pubblici o fra le diverse tipologie di azienda, di conseguenza la valutazione del rischio stress da lavoro correlato si estende a ogni luogo di lavoro incluse le scuole.”
Lasciata invariata dalla Commissione Consultiva che di recente, attraverso una circolare, ha ridefinito il 31 dicembre quale termine per la pianificazione della valutazione e non più termine ultimo per la valutazione stessa, la modalità di misurazione dello stress dei lavoratori resta una libera scelta del datore di lavoro o del consulente.

Cosa suggerisce la normativa?
“Si inizia a parlare di stress da lavoro correlato già nel 2004 con un accordo quadro – precisa Vicariotto – Nello specifico viene stabilito che per la valutazione dello stress vengano tenuti in considerazione diversi fattori fra i quali gli indicatori aziendali, dati puramente oggettivi, e quei fattori legati al contesto del lavoro e al contenuto del lavoro. Al momento attuale non esiste ancora una linea guida chiara o una metodologia che abbia valenza dal punto di vista delle fonti del diritto, esistono solo proposte metodologiche avanzate dall’Università di Padova o dall’Asl di Verona. Il consulente è libero di scegliere. La legge distingue la valutazione di una dimensione oggettiva da quella di una dimensione soggettiva, ma non suggerisce figure professionali specifiche né fissa procedure particolari.”  

Qual è il metodo corretto?
“In assenza di linee guida tutte le metodologie sono corrette. Polistudio prende spunto dalla metodologia proposta dalla’ASL di Verona che prevede una valutazione dal punto di vista oggettivo, attraverso la somministrazione di un questionario ai  lavoratori. Tenendo conto dell’esito vengono poi indirizzate le misure di prevenzione sia a carattere oggettivo che soggettivo.” 

Cosa fare di fronte a un esito di stress elevato?
“La Commissione Consultiva  ha definito che a fronte di un esito che metta in evidenza un livello di stress elevato, il datore di lavoro debba adottare misure di prevenzione oggettive mirate ad abbatterlo. Così Polistudio, andando oltre a quanto suggerisce  la metodologia dell’ASL di Verona, che prevede un intervento di tipo soggettivo, propone un intervento puramente oggettivo che metta in pratica misure di prevenzione atte a eliminare le problematiche emerse. “Il nostro metodo non prevede l’intervento di figure specifiche, come psicologi o altro.”

Come verrà misurato lo stress nelle scuole?
“La valutazione consiste nella somministrazione di un questionario a un gruppo di lavoro che rappresenti la scuola nel suo insieme, tenendo conto anche della sua suddivisione in diversi plessi. Dall’esito del questionario verrà redatto un verbale da allegare al documento di valutazione dei rioschi al quale seguirà un’eventuale pianificazione degli interventi, qualora necessari.”

 

Visualizza la demo del modello “Strumenti operativi per la gestione del rischio stress”

NEWS del 10/01/2011

 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE ALL’INTERNO DELLE SCUOLE


Ecco cosa fare in presenza di disabili

L’effettuazione della prova di evacuazione nelle attività lavorative con più di dieci dipendenti e quindi anche nelle scuole, è imposta dal DM 10 marzo 98 allegato VII al punto 7.4.


Ma cosa accade in caso di presenza di disabili? Come si programma una prova di evacuazione? Cos’è il verbale di valutazione finale?

“Oltre a essere un obbligo di legge – chiarisce Marco Boscolo, tecnico di Polistudio – la prova di evacuazione è un momento per addestrare il personale per la gestione delle emergenze e quindi deve coinvolgere tutte le figure presenti all’interno dell’edificio, dagli insegnanti ai collaboratori, dal dirigente scolastico agli alunni inclusi quelli affetti da qualche disabilità, che sia di tipo sensoriale, motoria o visiva.”
Approfondire le tematiche relative alla gestione delle emergenze negli edifici scolastici significa anche esaminare in concreto le difficoltà che possono sorgere in presenza di disabili e trovare soluzioni che possano dare risposte o suggerire percorsi di applicazione di una legge che spesso è pensata per un’utenza in possesso di facoltà sensoriali e mobilità rientranti nella norma.

Cosa comporta la presenza di disabili nella gestione delle emergenze? 
 “La presenza di disabili all’interno dell’attività scolastica si traduce in un allungamento dei tempi dell’evacuazione stessa, in quanto la modalità di trasporto del disabile, la reazione dello stesso può risultare problematica.”

Cosa deve fare il dirigente scolastico? 
“Innanzitutto dipende dal tipo di disabilità. In alcuni casi potrebbe essere indispensabile il ricorso alla figura del tutor, solitamente l’insegnante di sostegno, o di un'altra figura come l’educatore che in caso di disabilità grave di tipo motorio, potrebbe essere di supporto all’insegnante di sostegno stessa. Inoltre, in caso di problemi di trasporto, per abbattere il rischio, potrebbe essere necessario dotare il personale di sistemi particolari per il trasporto (es. portantini). ”

Quali sono gli strumenti che possono aiutare a svolgere una corretta prova di evacuazione?
“Anche se non è previsto per legge, risulta utile compilare un verbale di programmazione, per tracciare la strada da percorrere nello svolgimento di una prova di evacuazione che sia efficace. Si tratta di uno scenario tipo, completo di dati e indicazioni in merito. Un verbale che riporti informazioni utili come la data, il dirigente scolastico, il tipo di emergenza, il personale coinvolto, le problematiche ipotizzabili, la simulazione di situazioni possibili e tutto ciò che è utile al fine di progettare nei particolari lo svolgimento della prova stessa.”

Qual è il passo successivo? 
“Alla prova segue il verbale di valutazione finale. In questo caso si tratta di una risposta a un’esigenza legislativa che impone l’ufficializzazione delle prove svolte, attraverso la loro verbalizzazione. Si tratta di una cronaca che riassume la prova passo per passo e consente di mettere in evidenza le criticità. In caso di presenza di disabili, sarà il verbale stesso a far emergere le problematiche riscontrate durante tale esercitazione. In quel caso, spetterà al dirigente scolastico far fronte alle problematiche riscontrate al fine di risolverle o comunque di migliorare la gestione dell’emergenza con misure specifiche e interventi in tal senso.”

NEWS del 01/12/2010

 

 

LAVORATRICI GESTANTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Un modello per avere una traccia sull’iter da seguire

Lo stato delle lavoratrici gestanti richiede attenzione e rappresenta un momento di criticità nella vita aziendale che va gestito seguendo un iter specifico. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro? Quali le scelte possibili per la lavoratrice?

Anticipato all’art. 11 del DLgs 151 che introduce un elenco di mansioni vietate, pericolose e insalubri per le lavoratrici gestanti, e disciplinato dal DLgs 81/2008 che ha fatto chiarezza sulle modalità di valutazione dei rischi, lo stato delle lavoratrici gestanti richiede attenzione e rappresenta un momento di criticità nella vita aziendale che va gestito seguendo un iter specifico. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro? Quali le scelte possibili per la lavoratrice?
“Innanzitutto – spiega Cristina Dall’Ara, tecnico di Polistudio -  la valutazione del rischio per le lavoratrici in gestazione puerperio e allattamento deve essere fatta a monte, anche in assenza di lavoratrici gestanti perché è d’obbligo per il datore di lavoro valutare ogni sorta di rischio ma è auspicabile che vengano informate per tempo le lavoratrici affinché maturino una coscienza sui lavori da evitare in caso di gestazione e allattamento.”
Elencati nel decreto 151, i lavori dannosi e di conseguenza vietati per le gestanti possono indurre le lavoratrici all’astensione dalla mansione ritenuta pericolosa fino a sette mesi dopo il parto.

Ma quali sono le informazioni che il datore di lavoro deve assicurare alla lavoratrice?  E cosa accade nel momento in cui la lavoratrice dichiara il suo stato di gestazione?           
“Il datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio, può procedere con la consegna di quegli aspetti rilevati del documento e formare le lavoratrici sui rischi legati alla gestazione e all’allattamento al fine di dare una giusta collocazione all’importanza di una comunicazione tempestiva dello stato di gravidanza. Comunicazione che può avvenire anche in forma riservata e che serve ad agevolare l’adozione delle misure di prevenzione e protezione sulla base dei rischi precedentemente calcolati. In seguito alla comunicazione dello stato di gestazione e nel caso in cui l’attività lavorativa presenti dei rischi, il datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del lavoro, sentito il parere del medico competente, la possibilità o meno di adibire la lavoratrice ad altra mansione non pericolosa.”

Fermo restando che in caso di impiego della lavoratrice in altra mansione si renderebbero necessarie una nuova formazione e informazione e la consegna dei dispositivi di sicurezza individuali, cosa potrebbe accadere se non fosse possibile trovare un’altra mansione adeguata?
“In quel caso si può procedere all’astensione per lavoro a rischio ma sarà sempre la direzione provinciale del lavoro a prendere decisioni in merito.”

E se la gestante volesse continuare a lavorare?  
“Può farlo. E’ opportuno che il datore di lavoro la informi dell’opportunità di restare al lavoro fino all’ottavo mese, con la possibilità di beneficiare dell’astensione nei mesi successivi, come prevede la normativa vigente del contratto nazionale del lavoro.”

Al fine di agevolare la valutazione del rischio per i casi sopra menzionati, Polistudio ha messo a punto un modello integrativo del documento di valutazione dei rischi che tiene conto di tutti gli aspetti. Una checklist che riassume gli allegati ABC del decreto 151 e fornisce una traccia di quei lavori ritenuti vietati e pericolosi; una procedura operativa che individua l’iter da seguire e un corso di formazione che faccia chiarezza sui diritti in caso di gravidanza, perché è ormai noto che è proprio dal concepimento ai primi mesi di gestazione che la donna corre i rischi maggiori e in ambiente di lavoro si devono adottare misure di prevenzione e protezione fin da subito. 

Clicca qui per visualizzare la demo del modello “Modello di valutazione del rischio per le lavoratici gestanti”

NEWS del 02/11/2010

 

 

MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA SCUOLA
Obblighi del Dirigente Scolastico

Fermo restando che in base al D.Lgs 81/2008 gli obblighi del Dirigente Scolastico non delegabili sono la valutazione dei rischi (con l’elaborazione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi) e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nella scuola, sempre più di frequente, ci si trova di fronte ad attività lavorative che necessitano di sorveglianza sanitaria.

A titolo di esempio possiamo indicare le seguenti:

  1. l’utilizzo del videoterminale per più di 20 ore settimanali dedotte le interruzioni per gli impiegati amministrativi;
  2. l’esposizione ad agenti chimici pericolosi che determinano un rischio non irrilevante per gli insegnanti ed il personale che operano in laboratorio di chimica, meccanica, arte, restauro, azienda agraria, oreficeria, etc;
  3. la movimentazione manuale di carichi per il collaboratore scolastico, l’assistente tecnico di meccanica, di saldatura, l’addetto all’azienda agraria in un Istituto agrario;
  4. l’esposizione a rumore e vibrazioni per il personale che opera nei laboratori di metalmeccanica e negli Istituti Agrari;
  5. rischio biologico per gli insegnanti ed ausiliari degli asili nido, scuole dell’infanzia, scuole ove vi sia assistenza diretta ad alunni diversamente abili ivi compresi i rischi legati alla movimentazione degli alunni/assistiti;
    <…>

L’attività svolta in un istituto scolastico, pertanto, raramente potrà risultare esclusa dalla necessità di sorveglianza sanitaria e di conseguenza corre  l’obbligo per il Dirigente Scolastico di nominare il Medico Competente, così come esplicitato dall’art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008.

Gli obblighi del Medico Competente, elencati dall’art. 25 D.Lgs 81/2008, sono i seguenti:

Il Datore di Lavoro, in questo  caso il Dirigente Scolastico, è comunque tenuto a vigilare sull’adempimento degli obblighi del Medico Competente, ferma restando l’esclusiva responsabilità del medico per la mancata attuazione a lui addebitabile.
Si ricorda al Dirigente Scolastico di richiedere al Medico Competente individuato, l’autocertificazione del possesso dei titoli e di affidare allo stesso un incarico formale.

 

NEWS del 05/10/2010

 

APERTURA DELLE SCUOLE
Ecco alcuni obblighi per il dirigente scolastico in materia di sicurezza

E’ al via un nuovo anno scolastico, e come in tutti i contesti lavorativi, anche nelle scuole riprendono le attività legate alla gestione della sicurezza. Ma quali sono gli obblighi per il Dirigente Scolastico?

“Nella scuola, come in ogni altra attività lavorativa – spiega Marco Boscolo, tecnico di Polistudio – il datore di lavoro, che in questo caso è identificabile nella figura del dirigente scolastico, dovrà eseguire i dovuti controlli sui vari aspetti legati alla sicurezza.
In particolare, in riferimento all’articolo 4 del DM 10 marzo 1998 è responsabilità del dirigente scolastico assicurare il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.”

Qual è il primo passo per il dirigente scolastico?
“Se appena insediato, come prima cosa dovrà verificare che nei vari plessi scolastici siano presenti gli addetti antincendio investiti del compito di effettuare la sorveglianza sugli estintori, idranti, naspi, illuminazione di emergenza, vie di fuga e su tutte le attrezzature ed impianti antincendio. Con l’aiuto di tali addetti dovrà inoltre consultare il registro dei controlli antincendio di ogni plesso ed accertare che nell’anno precedente siano state portate a termine tutte le verifiche sui dispositivi ed impianti antincendio secondo quanto indicato dalla normativa vigente”.
Parole come sorveglianza, controllo, revisione e collaudo dei mezzi e dispositivi antincendio, sancite dalla norma Uni 9994, assumono così un significato specifico ai fini di garantire l’efficienza operativa degli stessi. In particolare la manutenzione degli impianti antincendio, come ad esempio gli estintori, deve essere espletata entro le scadenze prescritte con i seguenti interventi:

Di tutti questi passaggi, solo la sorveglianza spetta all’addetto antincendio individuato all’interno di ogni plesso scolastico. Il controllo, la revisione e il collaudo sono a carico della ditta che ha l’onere della manutenzione degli estintori.

In considerazione delle varie figure che intervengono nella scuola per assicurare il mantenimento in efficienza dei mezzi e dispositivi antincendio, è di fondamentale importanza che il Dirigente Scolastico si accordi con tutti i soggetti, comprese le ditte esterne, circa le giornate e gli orari di intervento al fine di garantire la presenza di referenti scolastici e la compilazione del registro antincendio. “In alcune realtà scolastiche” comunica Boscolo “la manutenzione ed il controllo degli estintori e di altri impianti avviene in orario extrascolastico pertanto non viene garantita la compilazione del registro e la comunicazione di eventuali anomalie riscontrate. Tale registro è un documento ufficiale che riassume la storia di tutti i controlli effettuati all’impianto e Polistudio ne ha redatto un modello “Registro dei controlli nella scuola” che tenendo conto di tutti gli aspetti, agevola gli adempimenti.”

“Altro aspetto che il dirigente scolastico deve controllare è la rispondenza dei nominativi dei lavoratori individuati nella squadra di emergenza con il nuovo organico di plesso. A tal proposito oltre alla verifica suddetta ed eventualmente alla individuazione di nuovi addetti, è auspicabile un incontro di informazione rivolto a tutti i lavoratori circa i comportamenti da adottare e le procedure di emergenza da intraprendere. L’incontro se svolto all’inizio dell’anno scolastico permette agli insegnanti, parallelamente all’accoglienza dei nuovi alunni, di intraprendere un adeguato percorso formativo sulla gestione delle emergenze per arrivare a simulare tempestivamente la prima prova di evacuazione”.

NEWS del 16/09/2010

 

 

SOVRAFFOLLAMENTO DELLE AULE E CORRETTA GESTIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO.

Con l’organizzazione del prossimo anno scolastico potrebbe presentarsi la necessità di inserire nelle aule un numero maggiore di studenti pertanto, come dichiara Marco Boscolo, tecnico dell’area sicurezza scuole, il Dirigente dovrà sempre fare riferimento alla normativa in vigore in materia di sicurezza per organizzare le classi.

“In particolare – chiarisce Boscolo – nonostante la recente riforma del Ministro Gelmini abbia portato il numero degli alunni in aula fino a 27 per le elementari e 33 per le superiori, la normativa sulla prevenzione incendi regola la circostanza fissando in 26 persone, incluso l’insegnante, il massimo dell’affollamento ipotizzabile per ogni aula. ”

Il riferimento è l’articolo 5 del Decreto Ministeriale 26 agosto 1992. 

Ma come ci si deve regolare qualora l’esigenza si spingesse oltre questi parametri?

La normativa sull’affollamento, oltre a fissare il numero massimo ipotizzabile di alunni per aula, stabilisce che qualora le persone presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto responsabilità del titolare dell’attività, ovvero del dirigente scolastico.

“Il Dirigente Scolastico, che ha in capo la corretta gestione della scuola anche in termini di affollamento, dovrà in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, garantire il rispetto della normativa antincendio (D.M 26 agosto 1992) e di fronte all’esigenza di inserire un numero maggiore di studenti all’interno dell’aula, verificare che la larghezza delle singole uscite di piano permettano il deflusso dell’affollamento massimo previsto.
L’idoneità di cui sopra viene desunta dal calcolo effettuato ai sensi del D.M.10/03/98 contenuto nella Valutazione del rischio d’incendio all’interno del Documento di Valutazione dei rischi.

Per quanto riguarda invece lo spazio del quale ogni alunno deve disporre all’interno dell’aula si dovrà far riferimento al Decreto ministeriale 18/12/1975, che per tipologia di scuola e di locale occupato pone degl’indici in mq/alunno.”

Cosa suggerire ai Dirigenti Scolastici?
“Per le scuole con un affollamento massimo inferiore a 100 unità il Dirigente Scolastico dovrà seguire integralmente i parametri succitati, mentre per scuole con un affollamento maggiore a 100 persone dovrebbe essere presente o in fase d’ottenimento il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) il quale regola l’affollamento massimo previsto e le norme d’esercizio.

E’ di fondamentale importanza che il Dirigente si coordini con l’ufficio tecnico comunale/provinciale al fine di verificare la presenza del C.P.I. o l’eventualmente lo stato di avanzamento della pratica prendendo atto dei contenuti e delle eventuali limitazioni.”

Clicca qui e Scarica il MODULO per effettuare la verifica idoneità dei locali rispetto alla popolazione scolastica.

 

NEWS del 01/07/2010

 

 

OBBLIGHI IN CAPO AL DIRIGENTE SCOLASTICO: una breve guida operativa

Nella scorsa news letter – precisa Cristina Dall’Ara, tecnico di Polistudio - abbiamo anticipato che in previsione della fine dell’anno scolastico, qualora l’istituto sia oggetto ad un cambio dirigenziale, è consigliabile che il Dirigente uscente effettui un adeguato passaggio di consegne al Dirigente entrante, attestante lo stato di fatto “documentale” dell’Istituto.

Tale passaggio di consegne, specifica Cristina Dall’Ara, si concretizza con l’accertamento da parte del Dirigente entrante dell’avvenuta predisposizione e trasmissione all’Ente Proprietario dell’immobile del programma degli interventi di natura strutturale ed impiantistica da attuare, con tale adempimento infatti si ritiene assolto il relativo obbligo in capo al dirigente scolastico, tranne che per pericoli gravi e imminenti. “Noi tecnici di Polistudio – continua Cristina Dall’Ara – consigliamo ai dirigenti scolastici un riepilogo della documentazione sia dal punto di vista dell’idoneità degli edifici, che dal punto di vista degli obblighi del dirigente scolastico stesso. Si allega un esempio di check list utile ad effettuare tale verifica.

Check-list per verifica adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e l’ambiente

 

NEWS del 01/06/2010

 

DIRIGENTE SCOLASTICO E PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE
Definizione delle Responsabilità

Il rapporto tra Dirigente Scolastico ed Ente proprietario dell’immobile è importante ai fini dell’ottemperanza degli obblighi di legge e del rispetto delle responsabilità verticali di entrambe le figure.

Individuato come Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, il dirigente scolastico deve, fra gli altri obblighi, provvedere all’individuazione e valutazione dei rischi ed alla redazione di un programma che riporti gli interventi di carattere strutturale ed impiantistico necessari ad assicurare la sicurezza degli edifici scolastici.
Tale documento, in ottemperanza a quanto esplicitato dall’art.18 comma 3 del suddetto decreto, deve essere trasmesso all’ente proprietario dell’immobile come condizione essenziale per l’assoluzione dalle Responsabilità in capo al Dirigente Scolastico.

In particolare come recita il comma 3 dell’art. 18, Il dirigente Scolastico si ritiene assolto dagli obblighi previsti dal Testo unico sulla sicurezza in merito agli interventi strutturali e di manutenzione con la richiesta del loro adempimento da parte dell’Amministrazione competente. Resta comunque inteso che il Dirigente Scolastico come indicato al punto 5 comma 2 del D.M. 382/98, qualora ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza e salute degli utenti della scuola, sentito il RSPP, deve adottare ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio comunicando all’Ente Proprietario dell’immobile gli adempimenti a Suo carico.

Si ritiene pertanto, di fondamentale importanza, che la richiesta di intervento e qualsiasi comunicazione con l’ente proprietario avvenga in maniera formale e strutturata.

In considerazione del turn- over del personale scolastico che coinvolge in primis i Dirigenti Scolastici, è necessario sottolineare l’importanza del passaggio di consegne tra dirigente uscente e dirigente entrante in merito all’ottemperanza di tutti gli obblighi in capo allo stesso. “Un’adeguata procedura può aiutare nell’adempiere alle proprie funzioni – consiglia Cristina Dall’Ara –  e tramandare correttamente la documentazione necessaria aiuta ad avere chiaro lo stato di fatto in merito alla gestione della sicurezza e salute nel proprio istituto ”

Nella prossima news letter una check-list di verifica per controllare i documenti e procedere al corretto passaggio di consegne nel rispetto degli adempimenti di legge.  

NEWS del 03/05/2010

 

 

SICUREZZA ED ENTI PUBBLICI

Al via il modello organizzativo che gestisce la sicurezza nelle scuole

Al fine di agevolare il dirigente scolastico nella gestione della salute e sicurezza all’interno delle scuole, Polistudio S.p.A ha messo a punto un modello organizzativo di riferimento che sostenga l’adempimento di tutti gli obblighi di legge. 
“Questa idea – precisa Andrea Vicariotto, tecnico dell’area sicurezza nelle scuole di Polistudio - nasce dal fatto che il mondo scuola oggi è frammentato per quel che riguarda gli aspetti legati alla sicurezza, in quanto ogni istituto è suddiviso in un certo numero di plessi scolastici e al dirigente scolastico manca spesso una visione complessiva.”

Suggerito dall’entrata in vigore del DLgs 81/01 che prevede, per le sole aziende private, la realizzazione di un modello di organizzazione ai sensi del DLgs 231/01, il modello proposto da Polistudio permette al dirigente scolastico di creare un organigramma della sicurezza per individuare quelle figure coinvolte nel processo della sicurezza, definirne i compiti e precisarne le responsabilità.

Abbiamo preso spunto dalla legge che si rivolge alle aziende private -  spiega Vicariotto - e trasferito l’utilità di questo strumento anche al settore pubblico.”

Valido strumento facilitatore che favorisce una visione globale di tutto ciò che è coinvolto nei processi legati alla sicurezza all’interno della scuola, il modello organizzativo e di gestione tiene conto della specificità dell’ambiente scuola e delle caratteristiche del dirigente scolastico che pur dovendo garantire la sicurezza al personale, differisce da un normale datore di lavoro in termini di autonomia di spesa e di possibilità di intervenire sulla struttura. 

Al dirigente scolastico – continua Vicariotto - anche se elude la responsabilità nel momento in cui segnala all’ente proprietario dell’immobile eventuali anomalie strutturali o impiantistiche, spetta comunque la redazione dei documenti e di tutto ciò che riguarda la sicurezza del personale.”
Mansioni e adempimenti che il modello organizzativo include in un sistema proceduralizzato che permette al dirigente scolastico di avere una visione globale e gestire ogni plesso e favorisce un miglioramento continuo.

Il modello organizzativo e di gestione di Polistudio è ampiamente descritto in “Gestione della sicurezza nella scuola” edito dal Sole24ore, pubblicazione indirizzata ai dirigenti scolastici e ai professionisti che operano nel campo della sicurezza all’interno del mondo scuola.

NEWS del 01/03/2010

 

ARTICOLO 26: VALUTAZIONE DEI REQUISITI D’IDONEITA’TECNICO PROFESSIONALE E DEI RISCHI DA INTERFERENZE OPERATIVE ANCHE NEL CASO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A VOLONTARI.

L’esperienza di Polistudio nel settore scolastico induce a sottolineare quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08, con particolare riferimento a quelle realtà scolastiche in cui i Dirigenti intendono affidare il servizio di mensa scolastica a gruppi di volontariato che per la loro tipologia associativa rendono difficoltoso l’approccio alla normativa da parte dei Dirigenti Scolastici.

Escludendo dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come forniture di materiale e prestazioni intellettuali, Polistudio pone l’accento sulla gestione dell’Art. 26 , concentrandosi sulle interferenze operative che potrebbero derivare in seguito all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica ad “associazioni” di volontariato.

In molte realtà scolastiche infatti, l’affidamento del servizio di refezione scolastica viene affidato ad associazioni di genitori, nonni o comunque di “volontariato” in genere, dove non sempre viene verificata l’effettiva idoneità tecnico professionale ed i requisiti richiesti dall’articolo stesso.
La presente informativa intende infatti richiamare l’attenzione dei Dirigenti Scolastici esortandoli ad ottemperare a quanto previsto dalla legge senza porre distinzioni tra Aziende, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dell’Artigianato, ed Enti/Associazioni “diverse”.


Pur essendo complessa, la legislazione sul volontariato (Legge 266/91) risulta molto dettagliata sulle caratteristiche che ogni associazione no – profit deve avere per essere considerata tale; nel contempo il D.Lgs. 81/08 delinea, all’art. 3 comma 12 bis, il campo di applicazione del decreto stesso nei confronti dei volontari.
Polistudio, in tal senso, si rivolge ai Dirigenti scolastici esortandoli a focalizzare l’attenzione a quanto previsto dall’articolo succitato, attenzione che deve riguardare aspetti legali, assicurativi e di operatività vera e propria legata alla presenza, molto spesso, di membri dell’associazione e di personale scolastico che inevitabilmente interferiscono nell’espletamento delle proprie mansioni, pertanto soggette a gestione e valutazione, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 che inquadra il volontario come lavoratore, quindi soggetto al campo di applicazione della legge stessa.

NEWS del 28/01/2010

 

Sicurezza nelle scuole: poche modifiche al d. lgs 81/08

Il D.Lgs 106/09 ha apportato alcune modifiche nell’ambito della sicurezza sul lavoro nelle scuole in particolare per quanto riguarda gli obblighi del dirigente scolastico.

Alcune modifiche riguardano gli obblighi del dirigente scolastico rispetto alla vigilanza in ordine all’adempimento degli obblighi individuati per i preposti, i lavoratori, i progettisti, i fabbricanti, fornitori ed installatori nonché sugli adempimenti riferiti al medico competente. Ad esempio il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 106/09, verificare che il medico aggiorni e custodisca una cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore soggetto, ha l’obbligo di verificare che il medico abbia consegnato la copia della cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore presso l’Istituto scolastico, di verificare e sollecitare il medico a visitare le strutture scolastiche almeno una volta l’anno.

Altro obbligo di rilevante importanza è quello di consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi anche su supporto informatico che potrà consultare esclusivamente presso la scuola.

News del 15/10/2009