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| 231/01 MODELLI ORGANIZZATIVI |
SISTEMA DI GESTIONE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Legami e vantaggi
Come prevede la parte II del Testo Unico Ambientale, sono svariate le tipologie di azienda che ad oggi devono avere presentato la richiesta di autorizzazione integrata ambientale (AIA) che andava a sostituire tutte le precedenti autorizzazioni in vigore. Perlopiù si tratta di quegli impianti appartenenti all’elenco che riporta l’allegato VIII della parte seconda del Testo Unico. Impianti di una certa rilevanza per l’impatto ambientale come quelli per lo smaltimento rifiuti, le centrali di energia elettrica, le fonderie e altro.
Può una certificazione ISO 14001 o EMAS facilitare il percorso di presentazione dell’autorizzazione integrata ambientale alle aziende che l’abbiano implementata? In che modo?
“Vi è uno stretto legame fra l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale EMAS o ISO 14001 e le indicazioni procedurali richieste per l’autorizzazione integrata ambientale – spiega Alessandra Libralon, Ingegnere Ambientale di Polistudio – infatti alla presentazione della domanda di autorizzazione ambientale vien richiesto di indicare se l’azienda è certificata tramite qualche sistema. Inoltre, un’azienda in AIA che voglia passare a un sistema di gestione ambientale si troverà già pronti alcuni documenti come l’analisi ambientale iniziale sulla base dei dati storici e il piano di monitoraggio e controllo. Così come un’azienda certificata nel presentare la domanda di AIA può utilizzare, integrandolo, il piano di monitoraggio e sorveglianza già esistente.”
Quali vantaggi hanno le aziende certificate?
“Innanzitutto ci sono agevolazioni procedurali. Nel caso di aziende certificate, l’autorizzazione ha una durata di 6 anni (invece di 5) in caso di certificazione ISO 14001 e 8 anni in caso di EMAS. Poi ci sono vantaggi gestionali in quanto un sistema di gestione già implementato facilita l’azienda a tenere sotto controllo tutti quei parametri che l’AIA richiede aiutando a definire una struttura organizzativa in grado di attuare questo piano di monitoraggio. Inoltre il reporting dei controlli e dei monitoraggi eseguiti è comune e può essere integrato.”
Si può parlare anche vantaggi economici?
“Certamente! Le aziende certificate beneficiano di una tariffa ridotta per l’istruttoria relativa al rilascio dell’AIA e dei controlli da parte dell’ARPA.”
News del 15/02/2011
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Gli strumenti di work flow management per la gestione della sicurezza.
L’utilizzo di un particolare strumento informativo per la gestione dei processi per la sicurezza
L’approfondimento dell’Ing. Davide Biasco
News del 01/02/2011
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RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE
Quali soluzioni di tutela
Il concetto di responsabilità amministrativa, introdotto dalla Legge 123 del 2007 e ribadito dall’articolo 30 del DLgs 81/08, coinvolge tutte le realtà lavorative in qualunque forma giuridica, incluse le piccole imprese. Cosa si intende per responsabilità amministrativa? Esiste una concreta possibilità di reato anche per la piccola impresa? Come si può creare una nuova coscienza? Quali soluzioni adottare? E’ possibile un modello di gestione anche per le piccole imprese?
“La piccola impresa, probabilmente, non si è ancora ben sintonizzata sull’evoluzione della norma” spiega Sandro Romagnolo di Polistudio S.p.A. “La normativa parla chiaro – continua Romagnolo – la responsabilità amministrativa è estesa a tutte le imprese per quanto riguarda, in particolare, i problemi di salute e sicurezza. Di fronte all’ipotesi di un reato penale di cui gli articoli 589 o 590 cioè in caso di infortunio mortale o di infortunio con lesioni gravi e gravissime, ogni azienda può trovarsi investita di questa responsabilità.”
Cosa si intende per responsabilità amministrativa?
“Prima della Legge 123 esistevano due forme di responsabilità: quella civile, e per i reati ascrivibili a persona fisica, quella penale. Il concetto di responsabilità amministrativa è un concetto diverso, è una responsabilità che punisce l’azienda come “soggetto giuridico”. Per tale motivo è necessario creare una coscienza anche nell’impresa di piccole dimensioni che deve valutare con attenzione l’esistenza o meno di una concreta possibilità di reato. Può essere il caso della piccola impresa di costruzioni, con struttura semplificata, che per la natura dell’attività svolta si trova però esposta a gravissimi rischi. In caso di morte o in caso di infortunio con grave invalidità di un lavoratore si può già parlare di responsabilità amministrativa con tutto ciò che ne comporta. Dalle sanzioni economiche pesantissime a diverse misure di tipo interdittivo che possono comportare, ad esempio, il blocco del lavoro con la pubblica amministrazione o la revoca dei contributi già emessi a livello statale.”
Si può creare una nuova coscienza nelle imprese di piccole dimensioni?
“Certamente sì, attraverso la comunicazione e l’informazione che deve essere diffusa nella maniera più idonea e ritagliata su misura su ogni soggetto. Lo si può fare attraverso l’organizzazione di convegni sul tema, programmando un’informazione mirata che accompagni il datore di lavoro nella giusta interpretazione degli articoli di legge, anche attraverso soggetti diversi dal “solito” consulente per la sicurezza. In questa ottica è stato concepito il convegno realizzato il 27 gennaio scorso in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo, nell’ambito del quale è stata illustrata la responsabilità amministrativa delle aziende e indicato il ruolo del professionista commercialista nei confronti delle imprese clienti.”
Quali sono le soluzioni al problema?
“Le soluzioni al problema, purtroppo o per fortuna sono le stesse di cui già usufruisce la media e la grande impresa: la strutturazione di un modello organizzativo e di gestione che aiuti a rimodulare l’organizzazione interna, favorendo processi che impediscano l’accadere di infortuni. Il principio è quello che tutela degli interessi aziendali e della salute dei lavoratori. La sfida da raccogliere e da vincere sarà quella di realizzare invece modelli organizzativi di gestione che non siano una raccolta infinita di carte generiche ma modelli essenziali e ritagliati sulle esigenze della piccola impresa che rispondano ai criteri minimi stabiliti dall’art 30 in sintesi e più in generale dal decreto 231, modelli di gestione adatti e creati appositamente per la piccola impresa.”
Vuoi maggiori informazioni? Clicca qui
News del 01/02/2011
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LA NORMA CHE AMMANETTA LE AZIENDE DIVENTA MENO SEVERA
L’approfondimento dell’Ing. Davide Biasco
Le pesanti sanzioni che colpiscono le aziende per reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro fanno discutere. La responsabilità passa dal datore di lavoro all’intera azienda. Un modello organizzativo può proteggere l’azienda da questo pericolo? In che modo?
News del 10/01/2011
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Le norme UNI EN ISO 19001 come riferimento per gli audit dell’OdV
L’approfondimento dell’Ing. Davide Biasco
In questo approfondimento si parla dei criteri per condurre un audit nell’ambito di un modello organizzativo 231 per la salute e sicurezza sul lavoro. La domanda per la quale vogliamo approfondire una risposta potrebbe essere la seguente: “Esistono dei riferimenti cui attenersi per effettuare un audit per la 231?”.
News del 01/12/2010
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La certificazione dell’OdV per la sicurezza
L’approfondimento dell’Ing. Davide Biasco
Ad oggi la normativa non prevede espressi requisiti tecnici per chi effettua l’attività di organismo di vigilanza nell’ambito dei modelli organizzativi “231” in generale e per la sicurezza in particolare. A proposito l’ing. D. Biasco presenta un approfondimento sul percorso formativo certificato dell’OdV per la sicurezza.
Ricordiamo inoltre che è in partenza il Corso di formazione per AUDITOR dei SISTEMI di
GESTIONE per la SICUREZZA - Corso certificato CEPAS n° 73
Clicca qui per visualizzare il programma e la scheda d’iscrizione.
News del 02/11/2010
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Il modello organizzativo 231 per la sicurezza nella sanità: opportunità o inutile fardello?
L’approfondimento dell’Ing. Davide Biasco
Il modello organizzativo 231 per la salute e sicurezza sul lavoro va considerato come uno strumento che agisce a livello di organizzazione aziendale per aumentare il livello di consapevolezza in materia di tutela dei lavoratori. Così concepito il modello organizzativo 231 è volto ad accrescere il livello di garanzia di buona organizzazione di un’impresa che deve fare profitto nel rispetto della condizione dei lavoratori. Sempre in quest’ottica risulta allora di difficile comprensione perché dall’ambito di applicazione del d.lgs 231/01 per i reati alla persona siano escluse le pubbliche amministrazioni e tra queste le aziende sanitarie.
Polistudio nell’ambito di Ambiente Lavoro Convention MODENA ha organizzato un apposito seminario di approfondimento su questo tema “La certificazione della sicurezza nella sanità” - 06/10/2010 dalle 16.00 alle 18.00 Sala dei 60.
Clicca qui per visualizzare il programma e le modalità di iscrizione
News del 16/09/2010
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA CERTIFICATO E MODELLI ORGANIZZATIVI
Il Sistema di Gestione della Sicurezza e il Modello Organizzativo possono, a un primo esame, convergere verso una definizione simile che li rende approssimativamente sinonimi, ma quali sostanziali differenze intercorrono tra i due? Il Sistema di Gestione della Sicurezza certificato soddisfa in pieno i requisiti previsti dall’art.30 del Dlgs 81 che disciplina i modelli organizzativi?
Ecco il parere dell’Ing. Davide Biasco, Presidente di Polistudio.
News del 02/08/2010
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L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
Un abito da confezionare su misura
Dall'individuazione del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti all'elaborazione dei mansionari, la costruzione di un valido organigramma della sicurezza attraversa varie fasi e impegna il progettista in un'accurata misurazione dell'azienda prima di sviluppare il suo modello.
Ecco cosa fare per un buon inizio: il parere dell'Ing Davide Biasco, Presidente di Polistudio S.p.A
News del 01/07/2010
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L’ORGANISMO DI VIGILANZA NELLE AZIENDE CERTIFICATE BS OHSAS 18001
L’approfondimento dell’Ing. Davide Biasco
In tema di modelli organizzativi sono ancora tanti i dubbi e le questioni da approfondire specialmente in merito all’Organismo di Vigilanza.
Introdotto dal DLgs 231/01, il cosiddetto ODV è l’organo preposto a garantire il rispetto delle norme e in quanto tale viene ad assumere una notevole importanza in termini di efficacia del Modello di Organizzazione e Gestione in merito alla Salute e Sicurezza sul Lavoro ai sensi dell’articolo 30 del Testo Unico.
Ma quale impatto avrà la sua attività in aziende con certificazione BS OHSAS 18001? Quali dovranno essere le sue competenze? Potranno esserci conflitti tra attività e risultati di audit riportati da specialisti diversi con diverse finalità e competenze incomparabili?
Ecco il parere dell’Ing Davide Biasco, Presidente di Polistudio S.p.A
News del 01/06/2010
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LA PRIMA SENTENZA DI CONDANNA PER RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
Infortunio sul lavoro e mancanza di un modello di gestione e organizzazione
Dalla circolare n.3/2010 dello Studio Legale Casella e Scudier
News del 03/05/2010
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L'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI MODELLI ORGANIZZATIVI
Il vantaggio del controllo delle procedure
Le procedure previste dai modelli di organizzazione e gestione che consentono all'azienda un esonero dalle responsabilità penali in caso di reati (reati societari come la falsa comunicazione sociale, reati legati alla sicurezza in caso di infortunio grave e gravissimo e prossimamente i reati legati all'ambiente) risultano nulle se non accuratamente applicate. “Se non vigili sull’applicazione delle procedure – assicura Vincenzo Moschetto di Polistudio - è come se il modello non l’avessi.”
Ma chi vigila sulla loro applicazione?
Introdotto dal DLgs 231/01, l'organismo di vigilanza è l’organo preposto a garantire il rispetto delle norme e assume un'importanza cruciale in termini di efficienza del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall’azeinda.
Cosa fa l’organismo di vigilanza?
“E’ un organo che entra in azienda con un compito di “controllo” assimilabile, in termini di coinvolgimento, a quello del collegio sindacale,” continua Moschetto. “Il primo valuta il rispetto di normative civilistiche e fiscali relative alla corretta esposizione dei fatti sociali quindi della corretta amministrazione dell’organo di gestione, il secondo veglia sul rispetto delle procedure con cui l’azienda svolge il proprio oggetto sociale e contenute nel Modello Organizzativo adottato per prevenire commissione di reati.”
Quali criteri possono adottare le aziende per individuare l’organismo di vigilanza?
Il modello organizzativo elaborato da Polistudio, che ha ottenuto recentemente la dichiarazione di conformità dall’ente di certificazione TÜV Italia (in relazione ai reati di cui alla salute e sicurezza in azienda), individua quegli elementi intangibili che permettono di riconoscere un buon organismo di vigilanza.
“Possono essere nominati membri dell’ODV – recita il paragrafo inerente – soltanto coloro che presentino requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia.”
Elementi di buon senso che orientano la scelta verso quei soggetti che possano garantire un efficiente controllo. In particolare “ la nomina di auditor dell’ODV, potrà ricadere su personale esterno indipendente dall’organizzazione o su quello interno indipendente dall’area/processo che andrà a vigilare.”
Chi può essere nominato?
La scelta dovrà orientarsi verso quei soggetti che siano in possesso di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale, con comprovate competenze anche nella conduzione di sistemi di gestione.
Inoltre, per garantire una copertura di controllo in riferimento alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, almeno un auditor dell’OdV dovrà aver conseguito un’adeguata formazione in materia. Per esempio dovrà essere in possesso di una qualifica di auditor di seconda o terza parte risultato di un corso di formazione di 40 ore sulle norme UNI, EN, ISO 9001 e/o UNI, EN, ISO 14001 e/o OHSAS 18001; o aver partecipato a un corso di Formazione Professionale in merito alla progettazione e alla consulenza sui SGSS riconosciuto dall’INAIL; o far parte del personale interno alla Silene e aver sostenuto un corso per auditor di prima parte sulle norme UNI, EN, ISO 9001, e/o UNI, EN, ISO, 14001 e/o OHSAS 18001 secondo i criteri della UNI, EN, ISO 19011.
In generale, l’organismo di vigilanza deve avere una comprovata esperienza professionale e una formazione specifica, ma anche una conoscenza globale perché i reati spaziano dalla falsa comunicazione sociale, all’utilizzo scorretto di software. Dalla violazione della legge che tutela la privacy, alla cattiva gestione della sicurezza.
News del 01/04/2010
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231/01: Adozione e verifica del modello organizzativo:
garanzia di sicurezza e sviluppo costante.
Adottare un modello organizzativo idoneo vuol dire lavorare in sicurezza lungo un percorso di sviluppo e crescita. Partecipazione e’ informazione, che e’ formazione, che è qualità, che e’ sicurezza.
L’azienda che intende adottare lo strumento deve effettuare un’analisi dei reati potenziali (reati societari, connessi alla Pubblica Amministrazione, reati connessi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, ecc..), rilevando attentamente i rischi presenti nello svolgimento dell’attività lavorativa, valutandone il livello e pianificando di conseguenza una programmazione di azioni tese alla diminuzione del livello di rischio rilevato. Un’ evoluzione dell’organizzazione della piramide e’ rappresentata da un modello organizzativo “adeguato”. Tanto piu’ adeguato quanto piu’ orizzontale e dunque piu’ partecipato.
L’adozione del Modello Organizzativo porta a due risvolti positivi per l’azienda che si tutela:
- l’azienda dimostra di essere organizzata in modo tale da svolgere la propria attività in piena correttezza e legalità perché in grado di prevenire al suo interno le violazioni delle norme contemplate come ad esempio quelle sulla sicurezza o almeno la ampiezza delle conseguenze ogni qualvolta non fosse possibile agire con la massima efficienza nel senso della completa eliminazione delle azioni lavorative non lecite;
- l’attuazione del modello sfocia nella verifica continua dello stesso a cura dell’Organismo di Vigilanza perché per essere efficace il modello deve risultare idoneo, vale a dire verificato, modificato e adeguato nel caso in cui ciò si renda necessario (violazioni riscontrate, mutamenti dell’attività aziendale o cambiamenti di legge).
L’attuazione del Modello Organizzativo, la continua attività di controllo e aggiornamento dello stesso, la condivisione aziendale di formazione e informazione porta ad un coinvolgimento “totale” dei reparti aziendali porta alla eliminazione di alcuni dei rischi presenti e alla diminuzione del livello di valutazione in altri casi e quindi al perfezionamento delle condizioni di correttezza, di trasparenza e salute nell’ambiente lavorativo e nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.
In questo senso l’azienda che si tutela si ritaglia opportunità di sviluppo e crescita costante.
News del 25/11/2009
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231/01: TUTELE SOLO PER L’AZIENDA CHE ADOTTA
“IL MODELLO ORGANIZZATIVO”
Quali sono i reati che un dipendente può commettere, implicando la responsabilità dell’azienda per cui lavora, se questa non si è adeguatamente tutelata dall’adozione del Modello Organizzativo 231/01?
A fronte di un vantaggio o interesse per l’azienda, questa è responsabile se un dipendente o collaboratore commette un reato in una delle seguenti direzioni:
1) reati cosiddetti “societari” (es. false comunicazioni sociali)
2) reati connessi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. corruzione e concussione)
3) reati potenziali conseguenti ad infortuni gravi, gravissimi o a morte di un lavoratore
4) reati informatici e relativi alla privacy
L’azienda che dimostra di aver ottemperato agli obblighi legislativi previsti dalla “231”, quindi di aver adottato il “Modello Organizzativo” adatto, nel caso si verifichi uno di questi reati è “sollevata” dalla responsabilità. In caso contrario rischia una sanzione amministrativa che può raggiungere fino a 1,5 milioni di euro e comprendere l’interdizione al lavoro fino a tre mesi e la comunicazione pubblica della notizia.
News del 15/10/2009
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LA RESPONSABILITÀ DI REATO DEGLI ENTI:
DA “OBBLIGO” A OPPORTUNITÀ
La legge 231/01 prevede la responsabilità dell’ente (società) in merito ai reati connessi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, ai reati societari, ai reati informatici ed ad altri come ad esempio quelli verso la libertà individuale. Questa può trasformarsi in una preziosa opportunità di crescita per le aziende che decidono di adottare il “modello organizzativo” previsto, di mantenerlo nel tempo e di vigilare su di esso.
Da diverso tempo infatti un’azienda può essere considerata responsabile di un reato commesso nell’ambito della sicurezza sul lavoro (2008) e su altri, come ad esempio quelli “societari” (2002), se non ha provveduto alla sua completa messa a norma attraverso “l’adozione del modello organizzativo” efficace ed efficiente al fine di evitare la commissione dello stesso. La sanzione amministrativa può ammontare fino a 1 milione di euro e comprendere l’interdizione al lavoro fino a tre mesi e la comunicazione pubblica della notizia.
Meglio quindi scegliere la via della qualità e della sicurezza anche se la legge 231 non è un obbligo. L’introduzione di misure organizzative utili a evitare qualsiasi rischio, non solo provvedono alla tutela dell’azienda a fronte degli imprevisti e degli incidenti, ma ne possono persino aumentarne l’efficienza utilizzando l’opportunità per ottimizzare l’organizzazione interna mirando all’eccellenza.
Gli esperti di Polistudio sono in grado di studiare le procedure modulari e proporzionali alle esigenze dei propri clienti, offrendo loro non solo il supporto rispetto all’assolvimento di specifici obblighi giuridici, ma soprattutto un’opportunità di crescita.
News del 22/09/2009

