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CANTIERI

PROGETTAZIONE DEI PONTEGGI
Cosa fare per essere in regola

La progettazione dei ponteggi è regolamentata dall’art. 133 del DLgs 81/08.

Dal progetto – recita l’articolo – che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione. Ma cosa si intende per progetto? Cosa accade se non è possibile rispettare gli schemi già previsti dall’autorizzazione ministeriale? Quali sono i casi in cui va redatto nuovamente? Quali novità introduce la circolare ministeriale del 27 agosto 2010?

Cosa si intende per progetto?
“Quando un ponteggio nasce, viene dotato di un libretto (autorizzazione ministeriale)  – spiega Eros Rangoni, Tecnico di Polistudio – Nel libretto è contenuto il progetto che raffigura i relativi schemi di impiego del ponteggio.”

Cosa accade se non è possibile rispettare lo schema di montaggio del progetto di cui è dotato il ponteggio?
“ Nel caso in cui non si possa rispettare lo schema del libretto, e, come cita l’articolo 133, quando il ponteggio sia di un’altezza superiore a 20  metri o quando non siano disponibili i relativi schemi d’impiego, il ponteggio va riprogettato.”

Un nuovo progetto quindi?
“Sì, è necessaria la redazione di un nuovo progetto da parte di un professionista abilitato, solitamente un ingegnere o un architetto, in base alle esigenze specifiche dell’uso che ne deve essere fatto. ”   

Quali novità introduce la circolare ministeriale del 27 agosto 2010?
“La circolare del Ministero, fornisce una serie di risposte a quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, in particolare, rende noto che nel caso in cui il ponteggio serva anche da protezione contro le cadute dall’altro rispetto al lavoro svolto su una copertura, il parapetto dell’ultimo piano del ponteggio stesso deve essere riprogettato per garantire questa protezione.”

Quanti ponteggi vanno riprogettati di media?
“In questa ottica normativa possiamo anche pensare a una percentuale che va oltre il 90%.”
Polistudio, fornisce il servizio di redazione del progetto con relativo disegno esecutivo che mostri la configurazione finale in base alle diverse esigenze di montaggio e utilizzo.

 

NEWS del 16/05/2011

 

 

Atti seminario: “Coordinamento della Sicurezza nella realizzazione di Opere Complesse” – Siracusa 28/03/2011 organizzato da APISIRACURA

Si è trattato di una proficua giornata di studi in cui si è fatto il punto della situazione sulle normative comunitarie e nazionali divenute operative ed attualmente in vigore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Esperti del settore provenienti da CONFAPI, INAIL, SPRESAL Siracusa, il Magistrato Dott. Alessandro Cetenzone, professionisti, etc. hanno efficacemente contribuito a diffondere una cultura della sicurezza intesa come valore e opportunità di crescita e non come onere a carico delle aziende. All’evento ha partecipato anche Polistudio con l’intervento svolto dal Responsabile Tecnico Divisione sicurezza cantieri Nicola Belloni sul tema “Il coordinamento della sicurezza nelle grandi opere. Strumenti operativi per la gestione della sicurezza utilizzate nel primo impianto al mondo di rigasificazione off-shor realizzato in Alto Adriatico”

Atti dell’intervento svolto dal Responsabile Tecnico Divisione sicurezza cantieri Nicola Belloni di Polistudio “Il coordinamento della sicurezza nelle grandi opere.

> Strumenti operativi per la gestione della sicurezza utilizzate nel primo impianto al mondo di rigasificazione off-shor realizzato in Alto Adriatico”

> Atti relatori seminario

> Programma seminario

NEWS del 15/04/2011

 

OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA
Alcuni approfondimenti


“Sono in aumento le sanzioni a carico dell’impresa affidataria per la mancata nomina del soggetto di cui l’articolo 97 DLgs. 81/08 o per l’inadempimento dello stesso” dichiara Nicola Belloni Responsabile del settore Sicurezza nei Cantieri di Polistudio S.p.A. Quali sono i compiti del soggetto nominato?
Il 29 aprile è stato organizzato presso Polistudio un seminario gratuito di approfondimento in cui sono stati invitati come relatori i Tecnici della prevenzione Dott. G. Negrello e Dott. D. Tommasi e l’Avvocato Marco Petternella.

Nelle imprese cosiddette “affidatarie” ovvero titolari di un contratto di appalto con il committente, datore di lavoro e dirigenti sono i responsabili della verifica delle condizioni di sicurezza e dell’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento; gli stessi soggetti assumono inoltre una posizione di garanzia anche per il coordinamento degli interventi relativi alle misure generali di tutela e, più in generale delle attività delle imprese esecutrici sub affidatarie presenti in cantiere.

Per far fronte alle attività di cui agli obblighi citati, il datore di lavoro deve nominare uno o più soggetti (dirigenti/preposti/tecnici) per ogni cantiere una sorta di coordinatore/i interno/i e comunicarne il/i nominativo/i al committente.

Ecco quali sono i compiti del soggetto nominato:

  1. verifica sulle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle
    prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;

  2. verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese sub affidatarie secondo l’allegato XVII del
    D. Lgs. 81/08;

  3. verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza dei sub affidatari rispetto al piano
    operativo della scrivente affidataria;

  4. trasmissione al committente della documentazione di cui al punto 2 precedente;

  5. trasmissione al CSE dei piani di cui al punto 3 precedente;

  6. coordinamento degli interventi di cui agli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 81/08 ovvero:

LINEE VITA
Come e quando fare le verifiche periodiche


Con modalità e regolamenti che variano da regione a regione, la normativa vigente in materia di sicurezza introduce la necessità di installare linee vita, secondo la UNI EN 795, ovvero un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture dove gli operatori possano agganciarsi tramite imbracature e relativi cordini per proteggersi contro le cadute dall’alto. Cosa accade dopo la loro installazione? Con quale periodicità vanno controllate? Come si assicura la loro funzionalità? Con quale periodicità vanno eseguite le verifiche?

“L’obbligo di legge – spiega Nicola Belloni, Responsabile Tecnico Cantieri di Polistudio – non si esaurisce con la sola installazione delle linee vita. Queste, com’è facilmente intuibile, una volta installate, verranno utilizzate in caso di eventuali interventi di manutenzione o riparazione sulle coperture e la loro funzionalità deve essere assicurata.”

 

Come si assicura la loro funzionalità?
“Naturalmente, essendo fissate ad elementi strutturali che devono avere determinate caratteristiche di tensionatura, le linee vita devono assolutamente essere sottoposte a verifiche periodiche che ne garantiscano la tenuta e la perfetta efficienza. Questa pratica non viene solo suggerita dal buon senso ma anche da un supporto normativo circa la periodicità di verifica delle linee guida. I riferimenti vanno dall’art.77 del DLgs 81 al DLgs 475 del 92 fino alla norma UNI EN 365.”

Con quale periodicità vanno eseguite le verifiche?
“Ciascun costruttore in base alle caratteristiche tecniche del proprio prodotto stabilisce la periodicità delle verifiche che di norma possiamo dire essere annuali.”
Polistudio ha introdotto nella sua carta sevizi l’effettuazione di dette verifiche periodiche; per informazioni sul servizio potete contattare Belloni Nicola via email nicolab@polistudio.it

NEWS del 01/04/2011

 

MANUTENZIONE SICURA NEGLI SPAZI CONFINATI
Cosa fare per le misure di prevenzione

I dati inerenti agli infortuni nella regione Veneto messi in evidenza dalle Ulss mostrano che sono circa 120.000 gli infortuni denunciati ogni anno, di cui 120 sono mortali e 2000 invalidanti. Sono 5700, pari a 1,9 % del totale delle aziende, le realtà lavorative coinvolte in cui avviene il 45 % degli infortuni. Nonostante sia stata registrata, nel periodo che va dal 2000 al 2007, una riduzione del 19,1% del numero assoluto degli infortuni denunciati all’INAIL rimane ancora molto da fare in termini di prevenzione. Fra gli infortuni mortali e invalidanti sono ancora molti quelli che avvengono nei cosiddetti ambienti confinati, ambienti chiusi in cui sono presenti condizioni atmosferiche e ambientali che possono favorire il verificarsi di incidenti.

Clicca qui per scaricare la Circolare Ministeriale n.42/2010

Basti ricordare i 2 operai di Monopoli che nell’agosto del 2006 caddero storditi in una cisterna e poi morirono asfissiati dalle esalazioni, oppure i 5 lavoratori, incluso il proprietario di un’impresa di manutenzione che morirono a Molfetta nel marzo del 2008 per le esalazioni liberate durante la pulitura della cisterna di un camion; o ancora i 6 lavoratori di Mineo, in provincia di Catania, morti durante la pulizia di una vasca del depuratore comunale o quelli morti a Cagliari nel 2009 per asfissia nella cisterna di un impianto di raffineria.  

Per fornire indicazioni in merito alla prevenzione, il Ministero pubblica la circolare n.42/2010 contenente istruzioni operative per l’applicazione e le successive verifiche della normativa vigente in tema di obblighi negli spazi confinati come silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione ecc.  
La circolare ministeriale che ha per oggetto Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive, risponde all’esigenza di arginare il fenomeno degli infortuni mortali verificatosi negli ultimi anni nell’ambito di lavori svolti in spazi confinati e mira a fornire indicazioni operative che consentano di applicare in maniera uniforme la normativa vigente e invoca una maggiore attenzione da parte di tutti gli operatori di tali obblighi.

Per scongiurare gli infortuni, che spesso sono causati da una mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione collettiva e individuale, da una carente formazione e informazione dei lavoratori e da un’insufficiente gestione dell’emergenza, diventa sempre più forte l’esigenza di pianificare specifiche azioni di monitoraggio e controllo degli appalti di servizio aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia in aree confinate.
Dello stesso parere è l’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza di Bilbao che promuove la campagna Manutenzione Sicura negli ambienti di lavoro, iniziativa mirata a incoraggiare un approccio integrato e strutturato alla manutenzione. 

La manutenzione sicura negli spazi confinati ed in particolare gli esempi pratici relativi al Terminal Gasifero di Adriatic LNG saranno oggetto di approfondimento del prossimo seminario gratuito Venerdì di Polistudio che si terrà 25 marzo nella sede di  Ceregnano.

 

NEWS del 01/03/2011

 

Strutturazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Sulla scorta del processo di pianificazione come evidenziato nella precedente analisi e delle richieste di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08, la strutturazione del PSC ovvero l’organizzazione dei dati da inserirvi viene proposta nel seguente documento (il documento, proposto può essere altresì utilizzato come linea guida / check list per l’individuazione puntuale di tutti dati necessari alla sua completa redazione).

Visualizza Linea Guida per il CSP

Visualizza struttura PSC

 

NEWS del 01/02/2011

 

COORDINAMETO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Quali Linee Guida adottare
PARTE PRIMA

L’attività di coordinamento in fase di progettazione, in riferimento alla sicurezza si propone lo scopo di assolvere gli adempimenti legislativi in capo al Coordinatore della Sicurezza e Progettazione (art.91 DLgs 81/08 e s.m.i.) e di assistere e tutelare il Committente e il Responsabile dei Lavori in relazione alle responsabilità derivanti dal Testo Unico e dalla più generale legislazione e giurisprudenza in materia di sicurezza. Inoltre, favorisce uno scambio di informazioni fra l’unità dedicata alla progettazione e l’unità dedicata al coordinamento della sicurezza, atto all’individuazione di indicazioni che consentano soluzioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e aiuta a identificare e definire i dati e i requisiti di base per la progettazione stessa. Può altresì assicurare che il progetto dell’opera e le corrispondenti sezioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento si evolvano in stretta connessione fin dalle prime fasi della progettazione e individuare le specifiche clausole, inerenti alla sicurezza, da inserire nei contratti con gli esecutori.
Come si procede per una corretta pianificazione? Come si svilupperà il percorso?


“Un’attività progettuale efficace – spiega Nicola Belloni di Polistudio – dovrà permettere l’individuazione delle condizioni di lavoro determinate dal sito, delle procedure di lavorazione, del luogo di lavoro e delle attività d’esercizio e di manutenzione. Così come dovrà individuare i materiali, gli apprestamenti e le prescrizioni operative utili ai fini della sicurezza.”
Il percorso per la pianificazione proposto da Polistudio comprende le seguenti fasi:

Come si svilupperà il percorso?
“Se l’Unità di Progettazione Esecutiva svolge la programmazione del procedimento e il programma preliminare individuando le opere componenti il procedimento e i lotti operativi con le loro peculiarità, allora il percorso può svilupparsi in questo modo:

Laddove l’analisi metta in evidenza pericoli e rischi di dovranno individuare le eventuali modifiche e riprogettazioni necessarie per la scelta della composizione spaziale, temporale e tecnologica; la scelta dei materiali da impiegare, delle attrezzature necessarie, delle sostanze di consumo; l’indicazione del processo di lavorazione; l’individuazione della composizione dei gruppi omogenei di lavoratori operanti.
Per i pericoli e rischi residuali ovvero che permangono dopo le suddette modifiche resterà da individuare e sistemare costi e tempi, procedure e apprestamenti di sicurezza necessari.
Tutti gli apprestamenti, le procedure, le istruzioni di lavoro progettati e predisposti dovranno essere  riportati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e stimati nei relativi costi. Andranno in ultimo  revisionati il computo metrico (nelle risultanze del quadro economico) e il cronoprogramma.

 

NEWS del 10/01/2011

 

 

L’intervento di Polistudio al convegno nazionale “La sicurezza negli appalti e nella grandi opere”

In data 5 novembre 2010 si è svolto a Catania il convegno nazionale “La sicurezza negli appalti e nella grandi opere” organizzato da ANIS Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza, Eurofiere ed INAIL.

Il Convegno è stato seguito da circa 600 persone. I qualificati ed illustri relatori hanno presentato i sistemi di sicurezza che hanno implementato per le più grandi opere italiane di sempre delle quali due già realizzate (Ferrovia Alta Velocità tratta Fi-Bo e Terminal di Rigassificazione off shore in alto adriatico) ed una in corso di progettazione (Ponte sullo stretto di Messina).

Nicola Belloni di Polistudio ha presentato il lavoro da lui stesso seguito: coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione del terminale gnl di Adriatic LNG. In particolare ha illustrato, oltre  alle caratteristiche tecniche del Terminale stesso, i sistemi di sicurezza applicati ed i relativi risultati conseguiti.

Visualizza i dettagli dell’intervento

NEWS del 01/12/2010

 

ENERGIE RINNOVABILI E FOTOVOLTAICO
La corsa all’installazione può minare la sicurezza

Dal privato cittadino, che desidera generare l’energia elettrica di cui ha bisogno, a interi insediamenti produttivi, che vogliono commercializzare l’energia prodotta, il mercato si sta orientando sempre di più verso le nuove energie rinnovabili, tra cui il fotovoltaico.
Perché il fotovoltaico?  Chi sono gli installatori? Quali sono gli obblighi per il committente? E le imprese?  Un consiglio per i progettisti degli impianti fotovoltaici?  E per le ditte installatrici?

“Il fotovoltaico è diventato un business – spiega Alessandro Zanaga, tecnico di Polistudio  - sia per le agevolazioni economiche  che lo Stato riconosce per ogni kilowatt prodotto, sia per gli introiti derivati dalla vendita della stessa energia elettrica. Nell’incertezza delle regole per il nuovo anno, fino alla fine del 2010, installare il fotovoltaico sarà ancora conveniente.”

Si prevede, quindi, che la richiesta di impianti fotovoltaici continui ad aumentare.

Chi sono gli installatori?
“Sono imprese di impianti elettrici che si sono specializzate nella realizzazione di impianti fotovoltaici. Spesso, però, la rapida conversione delle strategie produttive non ha consentito di approfondire adeguatamente gli specifici aspetti relativi alla sicurezza.
L’impianto fotovoltaico è spesso installato su copertura-  continua Zanaga - operazione che espone il lavoratore al rischio di caduta dall’alto. Sono auspicabili, quindi, l’utilizzo di parapetti di protezione sul perimetro di copertura, l’installazione delle cosiddette linee vita e l’impiego dei dispositivi di protezione individuale anticaduta (imbracature, cordini, ecc.).”  

Quali sono gli obblighi per il committente?
“L’installazione di un impianto fotovoltaico richiede solitamente l’intervento di diverse figure e in base al Testo Unico, il committente, valutata la presenza di più imprese esecutrici, dovrà nominare il coordinatore per la sicurezza.
Figura che ha l’obbligo di redigere il piano di sicurezza, il coordinatore farà un’analisi di tutti i rischi a cui saranno soggette le singole imprese nella realizzazione dell’opera.
Non solo, il Committente, prima dell’inizio dei lavori ha l’obbligo di effettuare la valutazione delle Idoneità Tecnico Professionali delle imprese che concorreranno alla realizzazione dell’opera; in altre parole, dovrà assicurarsi che tali imprese siano idonee all’esecuzione dei lavori secondo quanto indicato nell’allegato XVII del Testo Unico.”

E le imprese?  
“Le imprese dovranno redigere i piani operativi di sicurezza indipendentemente dalla dimensione dell’impianto o dal tipo di committente.  Inoltre, nel caso di impresa affidataria dei lavori (titolare del contratto diretto con la Committenza), la stessa dovrà nominare il soggetto atto all’assolvimento di quanto indicato nell’art 97 del Testo Unico, come indicato nell’allegato XVII dello stesso Decreto (una sorta di coordinatore interno all’impresa con il compito di gestire in sicurezza le lavorazioni proprie e delle eventuali imprese sub affidatarie).”

Un consiglio per i progettisti degli impianti fotovoltaici?
“Appurata la necessità di intervento di più imprese, raccomandiamo al  committente di nominare quanto prima il coordinatore per la sicurezza.”

E per le ditte installatrici?
“Non cedere alla tentazione di speculare sulla sicurezza.”

 

NEWS del 05/10/2010

 

Modifica e integra i contenuti della tessera di riconoscimento per gli addetti nei cantieri.

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, la Legge n. 136/2010, dal titolo "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per quanto riguarda la materia lavoro, importante novità è inserita all'articolo 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri), laddove si dice che nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovrà essere precisata anche la data di assunzione.

LEGGE
13 agosto 2010, n.136

Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia. (10G0162) (GU n. 196 del 23-8-2010 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2010

Art. 5.
(Identificazione degli addetti nei cantieri)

La tessera di riconoscimento di cui  all'articolo  18,  comma  1, lettera u), del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  deve contenere, oltre agli elementi ivi  specificati,  anche  la  data  di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. 
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera  di  riconoscimento  di  cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto  legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

 

NEWS del 16/09/2010

 

 

ADDESTRAMENTO PER L’USO di DPI di TERZA CATEGORIA CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO
Un obbligo di legge che va a integrare la formazione

La formazione sull’uso dei cosiddetti Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria, che difendono da rischi gravi e gravissimi o da morte, è prevista per legge fin dai tempi della 626 che stabiliva per il datore di lavoro l’obbligo di formare, informare e addestrare il personale chiamato a utilizzare tali dispositivi.

“L’addestramento è fondamentale per la salvaguardia della salute – dichiara Eros Rangoni, tecnico di Polistudio – così importante che se omesso può indebolire l’efficienza stessa dei dispositivi di protezione individuale.”

Obbligo previsto fin dal 1994, la formazione e l’addestramento per l’uso di DPI di terza categoria grava su tutte quelle attività che prevedono l’esecuzione di lavori a oltre due metri di altezza, individuata dalla normativa italiana come quella misura oltre la quale si può parlare di lavoro in altezza. In particolare la normativa stabilisce che il datore di lavoro debba dotare i dipendenti o di una protezione collettiva, il classico parapetto, o nel caso in cui non sia realizzabile, di dispositivi di protezione individuale e stabilisca per loro formazione e addestramento circa il loro uso. “Addestramento e formazione partono dalla scelta del corretto dispositivo perché sul mercato ce ne sono di diversi tipi adatti ad attività diverse,” spiega Rangoni tecnico dell’area sicurezza cantieri di Polistudio. L’uso di un dispositivo non specifico per un certo tipo di attività può infatti sottoporre il lavoratore a un rischio maggiore.

Per far fronte a questa specifica esigenza, Polistudio organizza su richiesta corsi di addestramento personalizzabili in base al tipo di attività per accentrare la formazione, soprattutto la parte pratica, sugli specifici dispositivi utilizzati.

Il corso, in base al numero dei partecipanti, va da quattro a sei fino a otto ore e passa da una breve panoramica sulla normativa in materia per poi entrare nel merito dell’utilizzo dei singoli elementi e fare sperimentare ai lavoratori i metodi di utilizzo dei diversi dispositivi.
A tal fine Polistudio ha realizzato un apposito materiale didattico dal titolo “Addestramento per D.P.I. di 3° categoria contro le cadute dall’alto” in cui si affrontano i seguenti argomenti: imbracature, sistemi di posizionamento, connettori, cordini, ecc.; ancoraggi; linee flessibili e rigide, linee certificate, ecc.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Polistudio alla pagina http://www.polistudio.it/it/prodotti/materiale_didattico.php.

 

NEWS del 02/08/2010

 

CANTIERE SI CANTIERE NO
Casi particolari: appalti pubblici e cantieri temporanei o mobili

Spesso ci si trova di fronte ad aziende o enti, solitamente pubblici, che formalizzano contratti di appalto “aperti” riferiti a un determinato arco di tempo (anno, triennio, quinquennio,…) per lavori di manutenzione e riparazione di una o più opere. Tali lavori non possono essere ben identificati e quantificati a priori, ovvero saranno da realizzare in relazione ai fabbisogni che l’azienda o ente appaltante stabilirà durante la durata del contratto.

La tipologia di tali contratti prevede quindi molteplici tipologie di attività da eseguirsi in posti e tempi diversi.

Ma capita che le aziende o enti appaltanti abbiano la tendenza a riferire tale contratto d’appalto a un “cantiere” e talvolta anche a produrre un Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo all’appalto stesso.

Ma un tale approccio è corretto?

 “Bisogna considerare che un cantiere mobile o temporaneo, così come stabilisce l’apparato normativo, è principalmente un luogo – spiega Nicola Belloni, responsabile dell’area sicurezza cantieri di Polistudio - e in quanto tale non lo si può ridurre a un contratto. Più precisamente il cantiere è identificato quale luogo ove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. I suddetti contratti si riferiscono a interventi da attuare in più e diversi luoghi per cui, ogniqualvolta vi sia la necessità di far eseguire un intervento in forza del contratto, è necessario stabilire se il lavoro sia edile o di ingegneria civile ovvero rientri tra quelli elencati nell’allegato X del D. Lgs. 81/08. In questo caso possiamo dire di essere in presenza di un luogo identificabile come cantiere.”

“Appurato questo – continua Belloni - vanno eseguite le valutazioni successive ovvero quelle di verifica delle imprese piuttosto che di nomina del coordinatore e redazione del PSC.”

In sintesi, anche se un contratto comprende interventi similari per tipologia lavorativa non è detto che per ogni intervento si possa parlare di cantiere, ovvero per ciascun lavoro se ne dovrà valutare l’effettiva presenza. Solo in tal modo infatti si potrà procedere alla valutazione dei rischi specifici di quel determinato luogo e riportarli nei piani di sicurezza che non a caso, fra le altre cose, nei loro contenuti minimi previsti dall’allegato XV, devono riferirsi all’indirizzo preciso del posto, alle attività ivi svolte e alle interazioni con l’ambiente circostante.

“Fermo restando che il PSC non dovrà e non potrà tralasciare il computo metrico specifico dei costi della sicurezza di quel singolo luogo di lavoro e poco importa se nel contratto già una stima generale degli stessi e per tutti i lavori doveva essere espressa al momento della gara in attuazione dell’art. 131 del D. Lgs. 163, poiché detta disciplina legislativa in materia di lavori pubblici non impatta con quella prevenzionistica del D. Lgs. 81 sia perché la materia è diversa sia perché, nella fattispecie dei costi, non è in contrasto.”

 

NEWS del 01/06/2010

 

ATTIVITA’ FORESTALI:
cantiere SI – cantiere NO

Come si deduce dall’allegato X, le opere di sistemazione forestale costituiscono cantieri ai sensi del D.Lgs.81 per la parte che, ovvero solo se, comportano lavori edili o di ingegneria civile.

 “E’ bene sottolineare che l’oggetto delle lavorazioni richiamate dall’allegato X, sono opere ovvero il prodotto di una attività umana e non naturale  pertanto – dichiara Nicola Belloni responsabile dell’area sicurezza cantieri di Polistudio - si può affermare che la pulizia dei boschi, nello specifico la rimozione del fogliame e degli arbusti del sottobosco, piuttosto che il taglio e lo falciatura dell’erba,  NON costituiscono lavori edili o di ingegneria civile non determinando la presenza di cantieri mobili o temporanei, che, al contrario, sono sicuramente indispensabili nella costruzione di manufatti per la regolarizzazione dei corsi d’acqua e nella realizzazione di percorsi stradali nei boschi.”
Si può quindi concludere che la manutenzione del verde o lo sfalcio dell’erba così come le lavorazioni manutentive per la sistemazione forestale che non riguardano opere ma beni della natura, NON determinano la presenza di cantiere ai sensi del D.Lgs.81/08.

ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

 

NEWS del 03/05/2010

 

 

SICUREZZA NEGLI APPALTI PUBBLICI
Trasferimento delle responsabilità dal committente al responsabile dei lavori

Appurato che, in base all’art. 89 comma 1 lettere b) e c) titolo IV del DLgs 81/08:

A) per committente si intende quel soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata,

B) in presenza di opera pubblica il committente è quel soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativa alla gestione dell’appalto,

C) per responsabile dei lavori ci si riferisce a quel soggetto che può essere facoltativamente incaricato dal committente per svolgere compiti ad esso attribuiti,

D) nell’ambito dell’applicazione della normativa sui lavori pubblici (DLgs 163) il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento

è bene chiarire che l’incarico di responsabile dei lavori deve essere conferito in maniera formale.


Cosa significa?
“Nell’ambito degli appalti pubblici dove il responsabile dei lavori viene identificato con il responsabile del procedimento – spiega Nicola Belloni, Responsabile Tecnico dell’area Sicurezza di Polistudio –  il committente ha la facoltà di trasferire le proprie responsabilità solo se delega formalmente un soggetto che accetti puntualmente e per iscritto tale delega.” Alla nomina del responsabile dei lavori, infatti, stabilisce la giurisprudenza, si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega che determini la sfera di competenza attribuitagli. E in questa nomina, ai sensi del DLgs 163 e dei suoi regolamenti attuativi, la scelta deve ricadere su una figura, che accentrando tutte le responsabilità di corretta esecuzione dell’opera, deve essere in possesso delle conoscenze dell’opera che va a sviluppare.


Ma chi è il committente pubblico?
“Dipende dall’organizzazione degli enti pubblici – chiarisce Belloni – Per definizione è colui che detiene il potere di spesa, quindi escludiamo l’organo politico, la Giunta Comunale e gli assessori. Spesso si tratta del dirigente, ma a volte non è facile individuarlo. Lo si evince solo entrando nel merito dell’organizzazione dell’ente che può variare in base alla sua entità.”
La facoltà del committente di liberarsi delle sue responsabilità agisce a 360 gradi, nel senso che tale soggetto può delegare interamente tutti i compiti che l'articolo IV gli attribuisce o, solo una parte di questi. Come stabilisce l'art.93 del Testo Unico, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori anche se tale delega non lo esonererà dalle verifiche sull'operato del responsabile lavori stesso.


Sarebbe opportuno per il dirigente, committente nel lavoro pubblico – dichiara infine Belloni – identificare nel responsabile del procedimento, che per legge è chiamato a essere il responsabile dei lavori, quella figura a cui delegare “solo” una parte di responsabilità (di carattere tecnico), ma al tempo stesso  individuare anche un altro responsabile per una serie di adempimenti diversi (di tipo amministrativo).

NEWS del 01/04/2010

 

 

IMPRESE AFFIDATARIE DI LAVORI IN CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Tra nomina e formazione, ecco gli adempimenti per il nuovo coordinatore interno

Le modifiche apportate dal D. Lgs. 106/09 al D. Lgs 81/08, per lavori in cantieri temporanei o mobili, hanno introdotto nuovi obblighi e responsabilità per le imprese cosiddette “affidatarie” ovvero titolari di un contratto di appalto con il committente. In particolare l’art.97 stabilisce che anche in queste imprese siano il datore di lavoro ed i dirigenti responsabili della verifica delle condizioni di sicurezza e dell’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento; gli stessi soggetti assumono inoltre una posizione di garanzia anche per il coordinamento degli interventi relativi alle misure generali di tutela e, più in generale delle attività delle imprese esecutrici sub affidatarie presenti in cantiere.

“Prima del D. Lgs. 106/09 tali responsabilità erano in capo solo ad altre figure come il committente, il coordinatore ed i datori di lavoro delle imprese e non erano previsti obblighi così specifici in capo all’impresa affidataria” spiega Nicola Belloni, Responsabile del settore Sicurezza nei Cantieri di Polistudio S.p.A. 
Per far fronte alle attività di cui agli obblighi citati, il datore di lavoro deve nominare uno o più soggetti (dirigenti/preposti/tecnici) per ogni cantiere una sorta di coordinatore/i interno/i e comunicarne il/i nominativo/i al committente.

La “nuova” figura di coordinatore interno costituisce un referente che vive il cantiere, ne conosce le esigenze e coordina le attività che in esso devono essere svolte. Ma l’impegno delle imprese affidatarie non si esaurisce con la sola nomina di questa figura, bensì si completa a termini di legge (D. Lgs. 106/09) con la sua “adeguata formazione”.   

Adeguata formazione di cui la legge non fissa i parametri temporali né tanto meno i contenuti, nella bozza del D. Lgs. 106/09 erano previste 120 ore considerandole, in analogia ai corsi per coordinatori, giuste come numero per i “cantieristi di primo pelo” ma, ai tavoli di concertazione per la redazione finale del testo, sono apparse troppe per i tecnici navigati e si è così deciso di lasciare ai datori di lavoro la discrezionalità.
“Riteniamo che una formazione minima di quaranta ore per i coordinatori interni possa essere considerata soddisfacente – precisa Belloni - quaranta sono anche le ore previste per l’aggiornamento obbligatorio per i coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera.”
Per quel che riguarda i contenuti, la formazione in questione verterà su argomenti inerenti all’oggetto della loro specifica attività. 
“Ci sono già le prime sanzioni sulla mancata testimonianza dell’avvenuta formazione – assicura Belloni – e gli organi ispettivi iniziano già a richiedere la trasmissione da parte dell’impresa affidataria del nominativo di questa figura al committente.”


> Scarica un esempio di nomina

 

NEWS del 01/03/2010

 

Sicurezza dei lavori in quota: in veneto provvedimenti
contro il rischio di caduta dall’alto.

Anche il Veneto, sensibile alla sicurezza nei  lavori in quota, è tra le prime regioni ad emanare un provvedimento che rende obbligatorie scelte progettuali contro il rischio di caduta dall’alto per il rilascio del permesso a costruire e/o l’autorizzazione DIA .

La rischiosità oggettiva nella costruzione di un’opera edile ha portato all’esigenza di definire precisi obblighi finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
A questo scopo sono state individuate nuove figure professionali (coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione) il cui compito è  seguire l’opera dall’idea alla realizzazione al fine di garantire lo svolgimento delle opere in totale sicurezza. A garanzia di questo la predisposizione da parte del coordinatore di una documentazione mirata all’ “individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera” già in fase di ideazione del fabbricato, una precisa e dettagliata  previsione e  valutazione dei potenziali rischi non solo in fase di progettazione e realizzazione ma anche in caso di future  manutenzioni e ristrutturazioni del fabbricato.

Il Veneto si è rivelato tra le prime regioni che hanno messo al primo posto la tutela del lavoratore, fornendo la legislazione  adeguata allo scopo. Ai Comuni ora il compito di dotarsi di adeguati regolamenti per il recepimento e l’attuazione reale delle norme.
Per i dettagli tecnici rimandiamo all’allegato alla Dgr n. 2774 del 22 Settembre 2009

News del 25/11/2009

 

D. Lgs. 81/08, titolo iv: primi chiarimenti del ministero del lavoro sulle nomine dei coordinatori nei cantieri “minori”

 

La Circolare n. 30/2009, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione del comma 11 dell’art. 90 del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Il Ministero chiarisce, con la suddetta Circolare, che “si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e .. pertanto il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione”.

News del 25/11/2009

D.Lgs. 81/08 e S.m.i.: recenti modifiche

L’entrata in vigore (il 20 agosto 2009) del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ha apportato diverse modifiche al testo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 inerenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Alcune delle novità introdotte dal correttivo riguardano i seguenti argomenti che saranno oggetto di commento nelle prossime news letter:

Tale decreto correttivo inoltre ha introdotto alcune modifiche all’articolato normativo del D. Lgs. 81/08 riguardo ai principali adempimenti del committente o del Responsabile dei Lavori.
Ecco un breve sunto elaborato dagli esperti di Polistudio: Maggiori informazioni

Fra le varie modifiche introdotte al D. Lgs. 81/08 è stato emanato il D. Lgs. n. 106/2009 (decreto correttivo); di seguito si evidenziano quelle relative ai principali adempimenti del Committente o del Responsabile dei Lavori, strutturate in un sinottico riassuntivo di facile lettura atto ad evidenziare gli adempimenti nelle varie casistiche.

 

ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE / R.L. IN ATTUAZIONE AL D.LGS. 81/08 E S.M.I.

ELEMENTI DI VERIFICA

ADEMPIMENTI

nr. imprese

uomini / giorno

importo lavori

presenza di titolo abilitativi (permesso di costruire, D.I.A., concessione, ecc.)

notifica preliminare

nomina
coord.
progett.

nomina
coord.
esecuz.

verifica idoneità tecnico-professionale dell’impresa affid., esecutrice, e lav. aut. (al. XVII)

si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15

1 IMPRESA

< 200 u-g

Irrilevante

Irrilevante

NO

NO

NO

SI

SI

1 IMPRESA

≥ 200 u-g

Irrilevante

Irrilevante

SI

NO

NO

SI

SI

PIU’ IMPRESE

< 200 u-g

< 100.000 euro

Irrilevante

NO

NO

SI

SI

SI

PIU’ IMPRESE

≥ 200 u-g

< 100.000 euro

SI

SI

NO

SI

SI

SI

PIU’ IMPRESE

≥ 200 u-g

< 100.000 euro

NO

SI

NO

SI

SI

SI

PIU’ IMPRESE

< 200 u-g

≥ 100.000 euro

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PIU’ IMPRESE

< 200 u-g

≥ 100.000 euro

NO

NO

NO

SI

SI

SI

PIU’ IMPRESE

≥ 200 u-g

≥ 100.000 euro

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PIU’ IMPRESE

≥ 200 u-g

≥ 100.000 euro

NO

SI

NO

SI

SI

SI

 

News del 22/09/2009