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CORSO SISTRI teorico pratico

Per le aziende che dal 01/09/2011 dovranno adottare il SISTRI sarà possibile partecipare ad un corso di formazione teorico pratico sulla "gestione dei rifiuti in azienda e l’utilizzo del SISTRI". Il corso si svolgerà presso Polistudio il 29/07/2011 dalle 9.00 alle 13.00.
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UFFICIALE LA NUOVA PROROGA SISTRI
Pubblicato in GU il Decreto ufficiale di proroga

Con il Decreto Ministeriale 26 maggio 2011, entrato in vigore il 30 maggio, il Ministero dell’Ambiente, a seguito di un accordo con le varie Associazioni di Categoria, ha disposto la quarta proroga per il termine del periodo di interoperatività e abbandono del sistema cartaceo, che scatterà gradualmente per i soggetti coinvolti tra il 1° settembre 2011 e il 2 gennaio 2012.
In particolare, il Sistri entrerà in vigore secondo la seguente tempistica (riassunta in una tabella esplicativa):
Riferimento |
Soggetto |
>500 dipendenti |
251÷500 dipendenti |
51÷250 dipendenti |
11÷50 dipendenti |
≤ 10 dipendenti |
Art. 3 comma 1 lettera a) DM 52/2011 |
Imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori in conto proprio dei rifiuti pericolosi |
01-09-2011 |
01-10-2011 |
02-11-2011 |
01-12-2011 |
02-01-2012 |
Art. 184 comma 3 lettere c), d) g) D.Lgs n. 152/2006 |
Imprese ed enti produttori dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi: |
01-09-2011 |
01-10-2011 |
02-11-2011 |
01-12-2011 |
Adesione volontaria |
Art. 3 comma 1 lettera c) DM 52/2011 |
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento rifiuti |
01-09-2011 |
||||
Art. 3 comma 1 lettera d) DM 52/2011 |
Commercianti e intermediari di rifiuti |
01-09-2011 |
||||
Art. 5 DM 52/2011 |
Comuni ed enti che gestiscono rifiuti urbani in Campania |
01-10-2011 |
||||
Art. 4 DM 52/2011 |
Soggetti che hanno aderito volontariamente |
01-09-2011 |
||||
Art. 3 Dm 52/2011 non menzionati |
Consorzi per il recupero e riciclaggio |
01-09-2011 |
||||
Riferimento |
Soggetto |
Quantità annua autorizzata > 3000 tonnellate |
Quantità annua autorizzata ≤ 3000 tonnellate |
Art. 3 comma 1 lettera f) DM 52/2011 |
Imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale |
01-09-2011 |
01-12-2011 |
Infine, in un comunicato, il Ministero dell’Ambiente annuncia inoltre procedure di salvaguardia nel caso di rallentamenti del sistema e un’attenuazione “transitoria” del regime sanzionatorio che verranno introdotti a breve.
Si ricorda a tutti gli operatori che fino alla data di operatività del SISTRI il regime sanzionatorio applicabile è quello relativo alla registrazione cartacea tramite il Registro di Carico e Scarico e la compilazione del Formulario di trasporto.
Tuttavia si consiglia alle aziende, in virtù del fatto che i problemi relativi ai dispositivi USB e Black box si stanno risolvendo, di utilizzare, anche prima della data di entrata in vigore, il sistema SISTRI, allo scopo di testare tutte le funzionalità ed evitare di arrivare impreparati alla relativa data. Tale principio è ribadito anche dal Ministero dell’Ambiente nel citato decreto di proroga.
REATI AMBIENTALI
IN ATTESA DELLA PROBABILE MODIFICA AL DLgs 231/01

L’8 aprile 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare la modifica al DLgs 231/01 sui reati societari. Già estesa nel 2007 ai reati inerenti la sicurezza, la cosiddetta 231, grazie al recepimento di due direttive europee (2008/99 e 2009/123) regolamenterà anche i reati a seguito di comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente con l’applicazione di sanzioni penali per condotte illecite e l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali. Un vero e proprio giro di vite che attualmente, in veste di schema di decreto, si trova in attesa dell’approvazione di Camera e Senato. Quali cambiamenti introdurrà? Quali sono i reati ambientali che vedranno sommarsi sanzioni aggiuntive rispetto al Testo Unico Ambientale?
L’efficacia di un sistema di gestione per l’ambiente verrà presentata il 16 giugno dalle 14:30 alle 17:30 in occasione del primo Workshop nazionale Sicurezza&Dintorni che si terrà a Corropoli, Teramo, presso il Centro Espositivo Ripoli, con un seminario dal titolo Il Modello Organizzativo per l’Ambiente e la Sicurezza. L’incontro è rivolto agli RSPP, ai professionisti, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, agli organi di vigilanza, ai responsabili di sistemi di gestione ambientale, ai consulenti e operatori del settore.
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Quali cambiamenti introdurrà la modifica al DLgs 231/01?
“Introduce innanzitutto – spiega Alessandra Libralon, Ingegnere Ambientale di Polistudio - nuove sanzioni penali a carico della società sotto forma di quote o interdizione dell’attività al pari di tutti gli altri reati.”
Quali sono i reati ambientali che vedranno sommarsi sanzioni aggiuntive rispetto al Testo Unico Ambientale?
“I reati ambientali che vedranno inasprirsi la pena sono diversi. Si va dall’assenza di un’autorizzazione integrata ambientale, alle sanzioni penali relative allo scarico delle acque (industriali, meteoriche e urbane); dalla gestione dei rifiuti non autorizzata, alla bonifica dei siti, Una serie di sanzioni saranno applicate alla cattiva gestione amministrativa dei rifiuti. Saranno puniti i certificati di analisi falsi e anche le schede SISTRI alterate, le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti e l’utilizzo di sostanze lesive per l’ozono, i cosiddetti gas-serra. Oltre alle sanzioni pecuniarie verranno dispensate anche sanzioni interdittive dell’attività per un limite massimo di 6 mesi.”
Per evitare di incorrere in tutte queste sanzioni, così come per i reati in materia di sicurezza, si rende opportuno introdurre un modello di gestione o integrare il proprio con la parte relativa a istruzioni e procedure ambientali.
TRASPORTATORI DI RIFIUTI IN CONTO PROPRIO
Iscrizione all’albo e scadenze

L’articolo 212 del DLgs 152/06, modificato dall’articolo 25 del DLgs 205/10 prevede il rinnovo ogni 10 anni delle iscrizioni all’albo nazionale dei Gestori Ambientali da parte dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché delle iscrizioni di quei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente a 30 litri o 30 chilogrammi al giorno.
Chi deve effettuare l’iscrizione all’albo? Qual è l’onere da sostenere? Quale consiglio per le aziende?
Chi deve effettuare l’iscrizione all’albo?
“Si tratta di quei produttori – spiega Alessandra Libralon, Ingegnere Ambientale di Polistudio – che producono rifiuti nell’ambito delle proprie attività e li trasportano verso la destinazione finale che può essere l’impianto di recupero o lo smaltimento. Secondo la normativa questa attività può essere svolta se il rifiuto non è pericoloso senza alcun limite di quantità, se il rifiuto è pericoloso fino a 30 litri o 30 chili al giorno a patto che le aziende facciano un’iscrizione all’albo gestori ambientali.”
Quanto costa iscriversi all’albo?
“Si tratta di una spesa piuttosto sostenibile. A parte gli oneri iniziali, mantenere tale iscrizione ha un costo di 50 euro l’anno.”
L’iscrizione all’albo, introdotta già dal Testo Unico 152/2006 che prevedeva inizialmente una semplice comunicazione è ora regolata dalla compilazione di una modulistica specifica introdotta già col primo correttivo nel 2008. Nel marzo del 2011, una circolare dello stesso Albo Nazionale dei Gestori Ambientali stabilisce che tutti coloro che hanno inoltrato l’iscrizione prima del 14 aprile del 2008 dovranno ripresentarla secondo le nuove modalità entro il 30 giugno 2011, per consentire all’Albo gestori di aggiornare la loro iscrizione entro il 25 dicembre, così come stabilito dallo stesso articolo 212 del D.Lgs. n.152/2006.
Quale consiglio per le aziende?
“Affrettarsi alla compilazione della modulistica per integrare le informazioni mancanti nel caso di iscrizione precedente al 14 aprile 2008 per non incorrere nel decadimento dell’autorizzazione stessa.”
NEWS del 07/06/2011
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SISTRI – istruzioni da applicare entro il 31.05.2011

Con il DM 18.02.2011 n. 52 (Testo Unico SISTRI), che entra in vigore il 13.05.2011, è stata confermata la data del 01.06.2011 per l’operatività effettiva del SISTRI e abbandono, quindi, del vecchio sistema cartaceo (registri di carico e scarico e formulari).
Sul sito www.sistri.it sono stati quindi aggiornati i manuali d’uso generale e per singolo operatore (produttori, trasportatori, destinatari), inoltre il SISTRI ha pubblicato le istruzioni, da applicare entro la mezzanotte del 31.05.2011 per allineare il registro cronologico (annullamento delle precedenti operazioni di test, se effettuate e inserimento della giacenza per codice CER).
Si consiglia inoltre, per chi non avesse già proceduto, di effettuare l’aggiornamento del software tramite il proprio dispositivo USB.
I tecnici dell’area ambiente di Polistudio si offrono di assisterVi, nel caso lo riteniate necessario, mediante assistenza telefonica o e-mail, attivando il nostro servizio ANNUALE di ASSISTENZA SISTRI A DISTANZA, appositamente predisposto per tali necessità.
PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI
Cos’è e chi deve redigerlo
Regolato dal Testo Unico Ambientale, il piano di gestione dei solventi è un documento integrativo che un’azienda è tenuta a elaborare in caso di svolgimento di specifiche attività che prevedano l’utilizzo di composti organici volatili. Si tratta di una documentazione atta a consentire la verifica della conformità degli impianti alle prescrizioni del DLgs 152/06. Quali sono le attività che richiedono la sua elaborazione? Cosa devono fare le aziende?
“Il piano di gestione dei solventi – spiega Stefano Incao, Ingegnere Ambientale di Polistudio – è inserito nell’allegato III della parte V del DLgs 152 del 2006. Oltre a stabilire i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, il decreto stabilisce anche le modalità di redazione del cosiddetto piano di gestione dei solventi.”
Quali sono le attività che richiedono la sua elaborazione?
“Per esempio attività come la verniciatura in continuo con un consumo di solvente superiore a 25 tonnellate annue; le attività di rivestimento compreso il rivestimento adesivo dei metalli e della plastica con un consumo di solvente superiore a 5 tonnellate annue; la pulitura a secco; la fabbricazione di calzature con un soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate; la fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate l’anno. In generale anche una serie di attività che riguardano il settore della stampa come la laccatura, la rotocalcografia e la laminazione associate alla stampa con consumi di solvente superiore alle 15 tonnellate. E questi sono solo alcuni dei casi previsti.”
Quando va redatto e dove va presentato?
“Il gestore dello stabilimento dove verranno svolte le attività dovrà presentare all’amministrazione provinciale competente, il piano di gestione dei solventi prima dello svolgimento delle stesse attività che non potranno partire finché l’ente non rilascerà l’autorizzazione.”
Quale consiglio per le aziende?
“Nel momento in cui si va a progettare il capannone per la propria attività se si pensa di svolgere una o più di quelle attività che richiedono il piano di gestione dei solventi è necessario procedere con la redazione del piano e la richiesta di autorizzazione. Anche se l’attività fosse solo una parte del ciclo produttivo.
E le aziende che invece già svolgono regolare attività come si devono comportare?
“Devono tenere sotto controllo il consumo dei solventi e nel caso in cui si preveda di superare le soglie indicate, è necessario integrare preventivamente l’autorizzazione alle immissioni con il piano di gestione dei solventi.”
NEWS del 16/05/2011
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RAAE VERSO SISTRI
Un chiarimento per i soggetti coinvolti nel ritiro “uno contro uno”
A seguito del DM 65/2010 meglio noto come “ritiro uno contro uno” e della conseguente delibera dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali n.1 del 19/05/2010 a partire dal 19 giugno dello scorso anno i distributori delle cosiddette AAE, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività commerciale; i trasportatori per conto terzi di RAAE, rifiuti che derivano dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e gli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sia di tipo domestico che di tipo industriale hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo e di gestire questa tipologia di rifiuti in via semplificata. Alla luce degli ultimi decreti ministeriali, qual è la situazione attuale? Come si intreccia questa gestione con il SISTRI? Si coglie l’occasione per ricordare che Polistudio ha organizzato un corso di formazione RAEE in programma il prossimo 25 maggio il cui programma è stato strutturato con il fine di analizzare in modo pratico i nuovi obblighi normativi e dare indicazioni pratiche su come procedere anche all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali presso la CCIAA del capoluogo di regione obbligatoria entro il 18 giugno per poter garantire il servizio del ritiro “uno contro uno” a tutti gli utenti.
> Visualizza scheda iscrizione corso RAEE
“Attualmente - spiega Jessica Vignali di Polistudio – distributori, trasportatori e installatori non devono gestire questi rifiuti come “i normali” rifiuti speciali attraverso la compilazione di un formulario e del registro di carico e scarico bensì con documenti che vanno a sostituirli e fanno parte di allegati presenti nel DM 65/2010. Così, ogni volta che viene effettuato un trasporto di RAAE anziché compilare un formulario di identificazione del rifiuto si va a compilare un documento conforme a quanto riportato nel suddetto decreto ministeriale (Allegato II); ogni volta che c’è un conferimento presso un distributore di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in ragione del ritiro uno contro uno si compilerà uno schedario da conservare per tre anni che va a sostituire il registro di carico e scarico (Allegato I); e ogni volta che l’installatore svolgerà un lavoro presso un utente dovrà compilare un documento conforme all’allegato III dello stesso decreto che vada a identificare la provenienza domestica del rifiuto.”
Come si intreccia questa gestione con il SISTRI?
“Anche se la normativa, a seguito del DM 205/2010 che va a modificare la parte IV dei rifiuti del testo unico ambientale l’articolo 188 ter comma 5 dice che l’obbligo d’iscrizione al SISTRI può essere esteso anche a tutti questi soggetti, ad oggi quest’obbligo non è ancora stato esteso, se ne deduce che possano continuare la gestione di questi rifiuti in via semplificata, continuando a utilizzare la modulistica che è stata dichiarata nel decreto ministeriale 65/2010.”
NEWS del 15/04/2011
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MUD 2011 – scadenza al 30/04/2011
Si ricorda che il 30 aprile 2011 è il termine per la presentazione del MUD relativo ai movimenti del 2010. Approfittate dell’interessante opportunità di redazione delle dichiarazioni MUD 2011 prevista all’interno della “Campagna promozionale marzo-aprile 2011”
MUD E “MUDINO” IN ATTESA DEL SISTRI
Le disposizioni indicate in una Circolare del Ministero dell’Ambiente
In attesa dell’entrata in vigore effettiva del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, prevista per il 1° giugno, rimane comunque l’obbligo di presentare il MUD, modello unico di dichiarazione ambientale, entro il 30 aprile 2011 relativo ai dati del 2010 e del cosiddetto “mudino” (da presentare entro il 31 dicembre) che coprirà il restante tempo “cartaceo” dal primo gennaio al 31 maggio 2011. Ma quali sono le modalità di presentazione del MUD? Quali i soggetti coinvolti? Come si può procedere per inviare il MUD? Chi deve inviare la dichiarazione MUD? Che consiglio possiamo dare alle aziende?
Ma quali sono le modalità di presentazione del MUD? Quali i soggetti coinvolti?
“E’ con una circolare del 2 marzo 2011 che il Ministero dell’Ambiente fornisce le indicazioni operative necessarie all’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale del MUD,” spiega Alessandra Libralon, Ingegnere Ambientale di Polistudio. “Il documento, in vista di un’imminente scadenza dei termini per la presentazione, riconferma la modulistica dell’anno scorso come da DPCM 27 aprile 2010 e stabilisce le modalità di invio della suddetta.”
Come si può procedere per inviare il MUD?
“La comunicazione relativa ai dati del 2010, stabilisce la circolare, può essere inviata seguendo due alternative. La prima consiste nel collegarsi direttamente al sito del SISTRI. In alternativa, si può sempre seguire l’iter solito utilizzando il software Ecocerved per compilare il modulo e trasmettendolo alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Chi deve inviare la dichiarazione MUD?
“La circolare del Ministero chiarisce anche quali siano i soggetti tenuti alla presentazione del MUD sulla base della previgente normativa e quali sono escluso da qualsiasi dichiarazione; a decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010 non è più tenuto a presentarla chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; e i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati. ”
Che consiglio possiamo dare alle aziende?
“Le aziende devono verificare se sono soggette o meno alla presentazione del MUD, successivamente possono rivolgersi al proprio consulente o scaricare direttamente dal sito di Ecocerved il programma per la compilazione del MUD che è già stato pubblicato. Per chi volesse effettuare la comunicazione tramite il dispositivo USB SISTRI, sul sito www.sistri.it sono presenti le istruzioni. A tal proposito si sottolinea che è stato aggiornato il browser SISTRI, pertanto al primo collegamento mediante il dispositivo, ne viene richiesto l’aggiornamento tramite la procedura pubblicata sul sito del SISTRI.
Ecco la tabella che riporta i soggetti tenuti alla dichiarazione del MUD.
NEWS del 01/04/2011
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NUOVA CLASSIFICAZIONE PER LE SOSTANZE CHIMICHE
Cosa cambia e come fare per adeguarsi
E’ scaduto il primo dicembre 2010 il termine entro il quale, in base al regolamento CLP (Reg. n. 1272/2008), è necessario apporre anche la nuova classificazione per le sostanze chimiche prodotte o importate nella Comunità Europea, oltre alla vecchia classificazione stabilita dalla Direttiva 67/548/CEE.
Per le miscele invece, lo stesso obbligo entrerà in vigore dal 01/06/2015 e fino a tale data l’applicazione della nuova classificazione resterà facoltativa, mentre rimane obbligatoria quella attuale che fa capo alla Direttiva 1999/45/CE.
Cosa prevede il regolamento REACH? Quali sono scadenze? Cosa cambia? Cosa devono fare i produttori di sostanze chimiche?
Appuntamento da non perdere: master valido ai fini dell’aggiornamento RSPP ASPP “CLP E REACH: cosa cambia nella valutazione del rischio chimico” 20/05/2011
“Il regolamento REACH (Reg. n. 1907/2006) – spiega Alessandra Libralon, Ingegnere Ambientale di Polistudio, che si intreccia con il nuovo regolamento di classificazione delle sostanze (CLP), prevede che i produttori o gli importatori di sostanze chimiche in Comunità Europea debbano dichiararne le proprietà, registrando presso un’Agenzia Europea (ECHA). Si tratta di un obbligo che compete solo le sostanze e non le miscele e il suo adempimento distingue diversi stadi di avanzamento in base alla tipologia di sostanza, la cosiddetta Deadline Reach.”
Quali sono le scadenze?
“La prima scadenza di registrazione era prevista entro il primo dicembre 2010 e riguardava le sostanze prodotte in misura superiore alle 1000 tonnellate l’anno oppure le sostanze CRM categoria 1 o 2, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotte in misura superiore a 1 tonnellata l’anno. Le scadenze successive sono fissate al 01/06/2013 per le sostanze prodotte tra 100 e 1000 tonnellate l’anno e al 01/06/2018 per le sostanze prodotte tra 1 e 100 tonnellate l’anno.”
Cosa cambia?
“La data del primo dicembre 2010 è importante perché per alcune sostanze segna un cambiamento sostanziale nella classificazione. Ciò che prima ad esempio era classificato come nocivo, oggi potrebbe ricevere una classificazione diversa o ulteriore. E’ il caso dell’olio combustibile che con la nuova classificazione passa a sostanza pericolosa per l’ambiente con le frasi di rischio R50-53. Tale classificazione rientra quindi in quelle previste per l’applicazione della normativa sui rischi di incidente rilevante Seveso (DLgs n.334/99)”
Cosa devono fare gli stabilimenti che prevedono uno stoccaggio di olio combustibile?
“Gli stabilimenti che prevedono uno stoccaggio di olio combustibile che oltrepassi le soglie previste dall’Allegato I del Decreto Seveso, devono adeguarsi a tale normativa entro il 01/12/2011, a un anno dall’introduzione della modifica della classificazione.”
Quali sono le aziende coinvolte? Quale consiglio dare?
“La nuova classificazione di pericolosità dell’olio combustibile può riguardare tutte le aziende che presentano uno stoccaggio di olio combustibile, quelle che per esempio possiedono un impianto di combustione, una caldaia o centrale termica alimentata a olio combustibile o coloro ne detengono un deposito. Tale situazione può riguardare anche le azienda galvaniche, per effetto del cambio di classificazione dei composti di cromo e cobalto. Trattandosi di un iter molto lungo, è necessario partire per tempo per evitare di sforare tale scadenza nell’adeguamento alla norma.”
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ACQUE METEORICHE E ACQUE INDUSTRIALI
Una sentenza del Consiglio di Stato chiarisce i due appellativi
Prendendo spunto dal caso di una cava a cielo aperto con frantumazione di materiali inerti, il Consiglio di Stato ha evidenziato un’anomalia sull’interpretazione che gli enti preposti, ARPA, Provincia e i servizi idrici integrati dei vari Comuni, danno delle acque meteoriche e delle acque industriali. In base alla sentenza del 4 dicembre 2009 n.7618, è acqua meteorica di dilavamento anche quell’acqua che pur andando a cadere su un piazzale e contaminandosi con materie, solidi sospesi, sostanze, residui di fango e inerti, sia frutto di un fenomeno meteorico.
In particolare si stabilisce che nel caso di una cava a cielo aperto, nonostante il piazzale dove avvengono la frantumazione, lo stoccaggio, il caricamento e il trasporto del materiale estrattivo costituisca una componente coessenziale dell’impianto utilizzato per l’esercizio dell’attività produttiva, tale connotazione non è sufficiente a trasformare le acque meteoriche di dilavamento in acque reflue industriali.
NEWS del 15/03/2011
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Campagna promozionale AMBIENTE
Marzo - Aprile 2011

La CAMPAGNA PROMOZIONALE AMBIENTE marzo-aprile 2011 comprende:
- Check up Ambientale quale indagine dello stato dell’organizzazione dell’azienda rispetto ai principali obblighi derivanti dal D. Lgs n° 152 del 3 aprile 2006 s.m.i.
- Redazione del MUD 2011 (dati 2010) servizio di assistenza che comprende anche una verifica della compilazione ed eventuale correzione dei registri di carico e scarico.
- Redazione del MUD 2011 (dati 2011) Servizio di assistenza nella redazione dell’ulteriore MUD 2011 (come stabilito dal D.M. 22 dicembre 2010) recante le informazioni relative all’anno 2011 per il periodo antecedente l’operatività del sistri (fissata per il 1° giugno 2011).
- Assistenza telefonica servizio di assistenza diretta con operatori qualificati per la corretta registrazione tramite il SISTRI.
- Corso “SISTRI” corso di formazione teorico pratico sulla “gestione rifiuti e compilazione registri tramite utilizzo del sistema SISTRI” che si contraddistingue per l’impostazione pratica, la possibilità di esercitazioni personalizzate, la possibilità di utilizzo della piattaforma multimediale aggiornata.
NEWS del 01/03/2011
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Iscrizione Albo Gestori Ambientali per intermediari e commercianti rifiuti: scadenza 19 aprile 2011
Il 18 febbraio 2011, nella Gazzetta Ufficiale n. 40, è stata pubblicata la deliberazione dell’Albo Gestori Ambientali n. 1 del 19/01/11.
Secondo tale delibera, entro il 19 aprile 2011, tutte le imprese che già svolgono il commercio e l’intermediazione dei rifiuti sono tenute a formalizzare la propria iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria n. 8.
L’iscrizione è subordinata al possesso di specifici requisiti di capacità finanziaria, di dotazione tecnica nonché alla presentazione di specifiche fidejussioni, così come definiti dalla Delibera dell’Albo n. 42 del 15.12.2010.
Mediante la stessa Delibera è stato definito anche l’obbligo, in fase di iscrizione, di nomina del Responsabile Tecnico per la categoria 8, in possesso dei requisiti indicati nella stessa.
NEWS del 01/03/2011
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SISTRI E MUD 2011. Quali sono le novità
Il Ministero dell’Ambiente tramite il sito www.sistri.it ha annunciato che molto presto sarà pubblicato un Testo Unico che raggrupperà tutti i decreti ministeriali emanati nel 2010 riguardanti il SISTRI.
In attesa di questa pubblicazione è stata inoltre annunciata la proroga al 30 aprile 2011 del pagamento dei contributi SISTRI per l’anno 2011, in scadenza il 31 gennaio.
Le modalità e gli importi saranno resi noti con lo stesso decreto di imminente pubblicazione.
Con lo stesso termine (30.04.2011) scade anche la presentazione del MUD per i dati del 2010, a tale riguardo non sono ancora chiare le modalità e i contenuti, che dovranno essere resi noti nelle prossime settimane.
NEWS del 15/02/2011
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APPROFONDIMENTI DELLA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI
Nuovi obblighi relativi al registro di carico e scarico
Le nuove disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, recepita mediante il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010, relativa ai rifiuti ha integrato e modificato le precedenti disposizioni. Cosa prevede l’art. 190? Quali sono i soggetti coinvolti?
Cosa prevede l’art. 190? Quali sono i soggetti coinvolti?
“L’articolo 190 relativo al Testo Unico Ambientale è stato completamente riscritto e riporta gli obblighi relativi al registro di carico e scarico.” Spiega Alessandra Libralon, Ingegnere Ambientale di Polistudio S.p.A. “La nuova disposizione estende la compilazione del registro anche a soggetti che prima ne erano esclusi. Nello specifico a coloro che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).”
Qual è la novità?
“Con la nuova normativa – continua la Libralon – po’ succedere che alcuni soggetti che prima non avevano l’obbligo né del SISTRI, né della tenuta del registro di carico e scarico, si ritrovino ad essere investiti dell’impegno della tenuta di quest’ultimo. Si pensi ad esempio al trasportatore in conto proprio di rifiuti non pericolosi che dal 25 dicembre, data in cui sono entrate in vigore le nuove disposizioni, deve dotarsi di regolare registro di carico e scarico.
Quali saranno i contenuti del registro?
“Sul registro di carico e scarico andranno annotate tutte le informazioni relative alle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti. Inoltre, tali annotazioni dovranno essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.”
NEWS del 01/02/2011
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MODIFICA DELLA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
Ecco cosa prevedono le recenti disposizioni normative
La nuova direttiva rifiuti, recepita con il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010, introduce, fra le altre, una diversa definizione di sottoprodotto. Sunto delle disposizioni della direttiva europea, la nuova definizione di sottoprodotto fa già parlare di sé. Cos’è cambiato? Quale differenza c’è fra sottoprodotto e rifiuto? Il sottoprodotto dovrà essere reimpiegato integralmente? Quale valore ha?
Cos’è cambiato con la nuova direttiva?
“La nuova definizione di sottoprodotto (art. 184-bis) deriva da ciò che stabilisce la direttiva europea – precisa Alessandra Libralon, Ingegnere Ambientale di Polistudio - I sottoprodotti per prima cosa non sono rifiuti, ma per poterlo dire devono rispettare alcune condizioni necessarie. Sono sottoprodotti, quindi, le sostanze e i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino determinati criteri, requisiti e condizioni. Nelle precedenti disposizioni vigeva un vincolo relativamente all’impiego dei sottoprodotti. Questo doveva essere certo fin dalla fase della loro produzione. Chi produceva doveva quindi conoscerne l’utilizzo, l’impiego, il recupero fin dall’origine della produzione dello stesso. Nella nuova definizione, quel “fin dalla fase della produzione” è stato rimosso, se ne deduce che anche quel rifiuto, che per anni non venga reimpiegato, possa diventare un sottoprodotto e trovare una nuova collocazione.”
Il sottoprodotto dovrà essere reimpiegato integralmente?
“No, ora non è più necessario. E’ stata eliminata la condizione che l’impiego del sottoprodotto sia integrale. In questo stato di cose è possibile che a seguito del suo riutilizzo una parte possa essere considerata rifiuto e una parte sottoprodotto. Inoltre sono state modificate le modalità per il suo riutilizzo che prima doveva avvenire nel corso del processo di produzione, cioè non poteva subire alcun tipo di trattamento. La nuova direttiva dispone che venga riutilizzato direttamente e possa venire sottoposto a un trattamento “equiparato alla normale pratica industriale”. Quest’ultimo appellativo rimane un punto ancora controverso. Al momento mancano interpretazioni o pareri in tal senso. Con ogni probabilità, ogni caso richiederà un attento esame.”
Quale valore ha il sottoprodotto?
“Dalla definizione viene rimosso l’obbligo di attribuzione di un valore di mercato al sottoprodotto. Si tratta di un vincolo che decade e in questo stato di cose, il sottoprodotto potrebbe anche essere ceduto in forma gratuita. Non esiste più il problema di fare un contratto fra il compratore e il venditore stipulando il prezzo. Tutto sommato si tratta di una definizione più allargata anche se, come tutte le disposizioni di nuova istituzione, presenta ancora problemi interpretativi. Inoltre, è bene tener presente che il comma due dello stesso articolo anticipa l’emanazione di altri decreti specifici da parte del Ministero dell’Ambiente che andranno a chiarire la posizione per alcune tipologie di sostanze e oggetti e ne stabiliranno criteri tecnici qualitativi e quantitativi chiarendo la loro natura di rifiuto o sottoprodotto.”
NEWS del 01/02/2011
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NON È SUFFICIENTE ABBANDONARE QUALCOSA PER POTER PARLARE DI DISCARICA ABUSIVA
Una recente sentenza di Cassazione chiarisce ogni dubbio
L’interramento di rifiuti in un’area non è necessariamente configurabile come discarica abusiva. Per tale appellativo sono necessarie determinate condizioni fra le quali una condotta sistematica e ripetuta nel tempo, la destinazione dell’area a centro di raccolta rifiuti e il loro scarico ripetuto nel tempo, il degrado anche solo parziale, un’organizzazione di persone deputate a tale esercizio e l’allestimento dell’area. Lo afferma la sentenza di Cassazione Sezione tre del Tribunale Penale n.42436 del 30 novembre 2010.
NEWS del 01/02/2011
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UN NUOVO DECRETO MODIFICA LE DIRETTIVE SUI RIFIUTI.
Ecco le principali novità del DLgs 205/10
Il 25 dicembre scorso è entrato in vigore il nuovo decreto che modifica le direttive in materia di gestione dei rifiuti. Intitolato Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, il decreto legislativo n.205 del 3 dicembre va a integrare e modificare le precedenti disposizioni e in particolare ha la funzione di recepire la direttiva europea 2008/98/Ce e di inserire il SISTRI e le sue relative sanzioni all’interno del Testo Unico.
Quali sono le principali novità?
“Si tratta di 39 nuovi articoli piuttosto corposi, – introduce Alessandra Libralon, Ingegnere Ambientale di Polistudio – una nuova normativa che va a integrare e modificare le direttive precedenti.”
Il nuovo decreto introduce:
- una responsabilità estesa del produttore e una nuova definizione di produttore e prodotto al fine di coinvolgere quest’ultimo nella progettazione dei beni e favorirne il riciclaggio. Una disposizione che amplia lo spettro dei materiali recuperabili e che sarà applicata solo dopo l’emanazione di un successivo decreto che faccia luce sulle modalità da seguire.
- una nuova definizione di riutilizzo dei prodotti che fa riferimento a qualsiasi operazione che preveda il riutilizzo di beni con la stessa finalità che avevano in origine.
- e una definizione di preparazione per il riutilizzo che fa riferimento a operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso la quale i prodotti o parte di essi diventati rifiuti possono essere reimpiegati senza nessun trattamento.
- Dispone che per quanto concerne i prodotti e i rifiuti di prodotti ci si orienti sulla lettura di un apposito catalogo esemplificativo, di prossima diffusione, che aiuterà a distinguere i prodotti che possono essere sottoposti al riutilizzo o alla preparazione per il riutilizzo e le relative procedure per le autorizzazioni dei centri che svolgeranno tali operazioni.
- Stabilisce nuove definizioni di intermediario e commerciante dei rifiuti e di gestione dei rifiuti dalle quali prende vita una nuova figura impegnata nell’intermediazione e commercializzazione dei rifiuti che sta fra colui che li produce e colui che li trasporta o riceve, e una nuova definizione di sottoprodotto più ampia rispetto alla precedente che non ammetteva alcun trattamento preliminare.
- Riformula i quantitativi dei criteri di deposito temporaneo portandoli da 20 mc per i rifiuti non pericolosi e 10 mc per quelli pericolosi a 30 mc di tutti i rifiuti di cui al massimo 10 mc potranno essere rifiuti pericolosi.
- Sostituisce la definizione di materia prima secondaria con cessazione di qualifica di rifiuto, così che quando un rifiuto attraversa le operazioni di recupero ritorna a essere un bene riutilizzabile.
- Modifica il campo di applicazione e quello delle esclusioni introducendo una ridefinizione delle materie che possono costruire biomassa per le centrali di produzione di energia, per esempio materie fecali, paglia, potature e altro materiale agricolo e forestale non pericoloso presente in agricoltura.
- Ridefinisce la responsabilità nella gestione dei rifiuti di tutti gli attori coinvolti.
- Chiarisce il concetto di trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore stesso che si riferisce a un massimo di 4 volte all’anno con un limite di 30 kg o litri a trasporto e comunque inferiore a 100 kg l’anno.
- Modifica la validità delle autorizzazioni al trasporto di rifiuti per conto proprio (da validità perenne passa a 10 anni).
- Introduce l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali per gli operatori logistici presso stazioni ferroviarie, interporti, terminal, scali merci e porti dove possono stazionare rifiuti in attesa della consegna.
- Scioglie la controversia su chi sia il responsabile dei rifiuti prodotti dalle reti fognarie e stabilisce che questi faranno capo al soggetto che svolge la manutenzione.
Inoltre, tra le disposizioni transitorie è opportuno segnalare la volontà del Ministero dell’Ambiente di stabilire entro 90 giorni i criteri di qualifica come sottoprodotto del materiale derivante dall’attività di estrazione e lavorazione di marmi e lapidei. Si stabilisce pertanto che il materiale che proviene dalla lavorazione del marmo non sia un rifiuto ma un sottoprodotto e possa essere utilizzato per il riempimento stesso delle cave.
NEWS del 10/01/2011
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NUOVA PROROGA DEL SISTRI e MUD 2010
Con il DM 22.12.2010 pubblicato in GU il 28 dicembre 2010, ancora una volta a brevissimo dal termine della scadenza, il Ministero dell’Ambiente ha nuovamente prorogato l’inizio dell’operatività effettiva del SISTRI al 01.06.2011.
Il Sistema, istituito dal DM 17.12.2009, più volte prorogato, è entrato in funzione in fase di test il 01.10.2010 per coloro che risultano in possesso dei dispositivi idonei all’utilizzo.
Il Sistema avrebbe dovuto diventare operativo a regime il 01.01.2011 (termine previsto dall’art.12 comma 2 del DM 28.09.2010) introducendo anche le relative sanzioni.
Tuttavia, considerati i notevoli ritardi nella consegna e installazione di tali dispositivi e i mal funzionamenti di alcuni di essi, e per consentire agli operatori di acquisire dimestichezza col nuovo Sistema, il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto necessario prorogare il periodo di interoperatività tra il “vecchio” sistema cartaceo e il “nuovo” sistema di ulteriori cinque mesi (fino al 31.05.2011).
Il Decreto ha inoltre modificato alcuni termini relativi al MUD, pertanto le nuove scadenze risultano le seguenti:
- 30 aprile 2011: termine per la presentazione del MUD relativo ai movimenti del 2010
- 31 maggio 2011: termine dell’interoperatività del doppio regime di registrazione (Sistri e cartaceo)
- 1 giugno 2011: inizio del sistema sanzionatorio relativo al SISTRI
- 31 dicembre 2011: termine per la presentazione del MUD relativo ai movimenti dal 01.01.2011 al 31.05.2011
NEWS del 10/01/2011
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SISTRI E SANZIONI
Il nuovo decreto introduce cifre e modalità
Dal primo di giugno 2011 (termine prorogato di 5 mesi a partire dal 01.01.2011) entrerà in vigore il regime sanzionatorio del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Introdotte dal nuovo DLgs 205/10 del 3 dicembre, le sanzioni relative al SISTRI possono essere riassunte dallo schema che segue.
| Soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al SISTRI nei termini previsti | Sanzione amministrativa pecuniaria:
|
Soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al SISTRI |
Sanzione amministrativa pecuniaria:
E sospensione del servizio fornito dal SISTRI. |
Chiunque:
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Sanzione amministrativa pecuniaria:
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Soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi SISTRI |
Sanzione amministrativa pecuniaria:
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Reclusione fino a 2 anni (art. 483 c.p.) |
Trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti |
Sanzione amministrativa pecuniaria:
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Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata |
|
NEWS del 10/01/2011
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AGGIORNAMENTI SISTRI
Continua la fase transitoria della nuova gestione dei rifiuti
A meno di un anno dalla sua introduzione quali sono le prossime scadenze? Qual è la situazione del regime sanzionatorio? Cosa riserva il futuro? Qual è il regime sanzionatorio applicabile fino al 31 dicembre? Quali sono le altre modifiche introdotte dal IV decreto SISTRI? Quali sono le altre novità che stanno avvenendo in questi mesi fino all’introduzione del sistema a regime? Un consiglio per le aziende.
Il SISTRI, che ha portato radicali modifiche alla gestione dei rifiuti nella quasi totalità delle aziende, prosegue il suo cammino verso l’introduzione del sistema telematico per garantire la tracciabilità dei rifiuti.
Operativo dal 1° ottobre, con l’apertura della piattaforma elettronica che permette alle aziende già in possesso dei dispositivi funzionanti di fare le registrazioni, il SISTRI attraversa la fase sperimentale che porterà alla sostituzione dei registri e dei formulari cartacei con quelli informatici.
In particolare il IV decreto SISTRI, oltre ad aver prorogato al 30 novembre il termine per la consegna di detti dispositivi, USB e black box agli aventi diritto, proroga al 31 dicembre il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.
“In questa fase transitoria – spiega Alessandra Libralon, Ingegnere ambientale di Polistudio – finalizzata alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e ad acquisire la necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi, è necessaria la doppia registrazione. Per il momento la registrazione sullo strumento informatico va solo ad affiancare quella tradizionale, ma solo quest’ultima rimane l’unica sanzionabile.”
Qual è il regime sanzionatorio applicabile fino al 31 dicembre?
“Fino al prossimo anno, quando l’integrazione della nuova direttiva rifiuti e tutti i decreti SISTRI saranno inglobati dal Testo Unico Ambientale e verranno introdotte le sanzioni, la situazione è la seguente: l’articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 specifica che, al fine di garantire che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006. Pertanto sarà solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario a garantire l’adempimento degli obblighi di legge.”
Quali sono le altre modifiche introdotte dal IV decreto SISTRI?
“Nella compilazione del registro cronologico – continua la Libralon – entro il 31 dicembre, i soggetti coinvolti dovranno “caricare” i dati relativi a tutti i rifiuti in giacenza di cui all’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006.”
Quali sono le altre novità che stanno avvenendo in questi mesi fino all’introduzione del sistema a regime?
“In questi mesi, fino a che il sistema non sarà opportunamente testato, potranno avvenire delle modifiche alla piattaforma SISTRI, infatti l’ultima modifica è avvenuta a metà novembre e ha introdotto notevoli aggiornamenti strutturali quali ad esempio la gestione delle operazioni di scarico a partire dalla SCHEDA SISTRI del produttore. Normalmente il SISTRI a fronte di modifiche alla piattaforma è tenuto anche ad aggiornare i manuali d’uso.”
Un consiglio per le aziende?
“Verificare sempre che i propri trasportatori e destinatari siano in possesso dei dispositivi e li possano utilizzare e tenere monitorato il sito internet di SISTRI nel quale sono pubblicati gli aggiornamenti dei manuali e della documentazione.”
Sul tema, Polistudio organizza il corso Gestione rifiuti e compilazione registri utilizzo del sistema SISTRI, appuntamento con la pratica e la teoria per fare chiarezza sul delicato momento di transizione e analizzare in modo pratico il nuovo sistema, sviluppando gli aspetti connessi ai nuovi obblighi normativi, alle innovazioni introdotte e alle modalità di funzionamento.
Il modulo pratico prevede esercizi e simulazioni direttamente sulla piattaforma web del SISTRI tramite una apposita chiavetta messa a disposizione per la formazione dei delegati.
Visualizza il depliant del corso
NEWS del 02/11/20
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TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA.
A breve l’avvio al nuovo accordo ADR
Dal primo gennaio 2011 entreranno in vigore gli emendamenti al regolamento del trasporto stradale di merci pericolose, annunciati nei mesi scorsi dalla Commissione Onu dedicata. Quali sono le principali modifiche introdotte dai nuovi emendamenti? Quali sono le principali modifiche introdotte dai nuovi emendamenti?
Dal primo gennaio 2011 entreranno in vigore gli emendamenti al regolamento del trasporto stradale di merci pericolose, annunciati nei mesi scorsi dalla Commissione Onu dedicata e rilasciati attraverso l’emissione di una bozza che intende revisionare e integrare l’ADR 2009, accordo attualmente in vigore firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n.1839. I nuovi emendamenti saranno attivi dopo il consueto periodo di transizione di sei mesi che permetterà agli stati membri di adeguarsi al nuovo regolamento.
L’accordo ADR, costituito da 17 articoli e 2 allegati, concernenti il rapporto tra indicazioni internazionali e direttive interne, disciplina il trasporto su strada di merci pericolose attraverso disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi e disposizioni sull’equipaggiamento di trasporto da adottare. Le norme, che classificano le sostanze pericolose in diverse categorie, si preoccupano anche di disciplinare le condizioni di imballaggio delle merci, di dare indicazioni sulle caratteristiche degli imballaggi stessi e dei contenitori, di elencare le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne, di dare informazioni sui requisiti dei mezzi per il trasporto inclusi i documenti di viaggio e l’abilitazione dei conducenti.
Quali sono le principali modifiche introdotte dai nuovi emendamenti?
“Innanzitutto – spiega Stefano Incao, Ingegnere Ambientale di Polistudio – viene introdotta la nuova figura dello scaricatore con precisi compiti e responsabilità. Vi è l’inserimento di nuove rubriche nella Tabella A, vengono implementate alcune definizioni come ad esempio quella di alimentatore a pila combustibile o quella di dispositivo di stoccaggio a idruro metallico. Viene inoltre estesa la pericolosità per l’ambiente anche a quelle sostanze che attualmente ne sono escluse perché già classificate pericolose per altre caratteristiche. Altre novità sono l’introduzione di un nuovo marchio per il trasporto in quantità limitata, l’avvento di un nuovo modello per le istruzioni scritte e nuovi percorsi di formazione per il conseguimento del patentino ADR.”
Per il 2011 quale consiglio possiamo dare alle aziende?
“Quelle che sanno già di essere soggette all’ADR – precisa Incao - devono verificare se le modifiche introdotte andranno a interessare anche la loro realtà aziendale. Per le altre è auspicabile un checkup che permetta di appurare l’applicabilità o meno di detto accordo.”
NEWS del 01/12/2010
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E’ in arrivo il Modello di Organizzazione e Gestione Ambientale
Che la sicurezza dei lavoratori e l’impatto sull’ambiente siano tra i fattori maggiormente impattanti nell’attività di un’azienda, è un fatto appurato; ma quali sono gli elementi che maggiormente li differenziano a livello legislativo e di impostazione organizzativa ?
Può un’azienda strutturarsi al fine di garantire contemporaneamente, e con il medesimo livello di efficacia, sicurezza per i lavoratori e rispetto dell’ambiente?
“Ad oggi – spiega Mauro Gallana, Direttore Tecnico di Polistudio – i principali impianti normativi che regolamentano le tematiche ambientali (DLgs 152/06) e quella che disciplina la sicurezza (DLgs 81/08) presentano sostanziali differenze in termini di impostazione: il decreto 81 si presenta più strutturato in ambito di organizzazione e gestione delle problematiche che riguardano la sicurezza dei lavoratori, mentre la normativa in tema ambientale è orientata verso la gestione dei soli aspetti tecnici.”
Nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori, l’aspetto “organizzazione” è sempre più rilevante, e proprio per questo si sta sempre più consolidando la presenza di Modelli di Organizzazione e Gestione, peraltro previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08, mentre nell’ambito della tutela ambientale il fattore “organizzazione” non trova una sua esplicita previsione, lasciando ogni adempimento in capo al solo Legale Rappresentante.
“In attesa del recepimento della direttiva 2008/99/CE, che determinerà modifiche al codice penale introducendo i reati ambientali, appare sempre più opportuno che le imprese si orientino verso l’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione che consenta, anche in questo delicato settore, di mettere a punto l’organizzazione interna per assicurare il rispetto degli adempimenti normativi ambientali, magari integrandola con l’organizzazione finalizzata alla tutela della salute dei lavoratori”
Su tali presupposti, POLISTUDIO ha pensato di studiare e mettere a punto un modello che possa recepire tali necessità.
Presentato il 1° ottobre, nell’ambito della rassegna Ravenna 2010, ed il 6 e 7 ottobre nell’ambito della rassegna Ambiente & Lavoro di Modena con due workshop specificatamente dedicati, il nuovo Modello di Organizzazione e Gestione Ambientale, prendendo spunto da quanto applicato al mondo della tutela della salute dei lavoratori, mette a disposizione una serie di strumenti dedicati ed innovativi per gestire in modo organizzato le tematiche ambientali, mettendo nelle condizioni un’azienda di potersi avvalere, qualora necessario, della “clausola esimente”.
“Punto di partenza è stata l’individuazione di criteri che potessero permettere di identificare in modo oggettivo i componenti dell’organizzazione - spiega Gallana – Abbiamo definito metodi e parametri per individuare queste figure, le modalità di assegnazione delle attribuzioni e delle responsabilità attraverso le deleghe di rappresentanza e attraverso l’assegnazione di compiti, con la creazione di Job Description dedicate. Un bel passo avanti che ha permesso di scoprire che anche l’ambiente può essere gestito in modo organizzato, aumentando così l’efficacia delle azioni di tutela ambientale, con conseguente riduzione dei rischi di commissione di reato.”
Al fine di fornire ulteriori spunti di approfondimento, Polistudio dedica un intero seminario sul tema. Inserito nell’ambito del ciclo i Venerdì di Polistudio, il seminario questo mese si svolgerà GIOVEDI’ 25/11/2010 e tratterà il seguente argomento “Il modello di organizzazione e gestione applicato ai reati ambientali. Prima esperienza applicativa”
Clicca qui per visualizzare il programma
NEWS del 02/11/20
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Ecco le principali modifiche alla parte V del Codice Ambientale
In agosto è entrato in vigore il DLgs 128/2010, terzo correttivo del Codice Ambientale, che modifica e integra il precedente DLgs 152/2006.
In particolare questo nuovo correttivo apporta per la prima volta modifiche importanti alla Parte V del Decreto, cioè la parte che interessa il regime normativo relativo alle Emissioni in Atmosfera.
Cosa cambia rispetto al passato? Varia il contenuto delle autorizzazioni? E nel sistema sanzionatorio? E per quanto riguarda il regime transitorio?
“In primis – spiega Alessandra Libralon, ingegnere ambientale di Polistudio, viene esplicitato che per gli inceneritori, i coinceneritori e gli impianti di trattamento termico dei rifiuti valgono le prescrizioni e i valori limite imposti dall’autorizzazione ordinaria per il recupero e smaltimento rifiuti, mentre per tutti gli altri impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, che non ricadono nel trattamento termico dei rifiuti, valgono le prescrizioni e le autorizzazioni alle emissioni.”
Un ritocco sostanziale alla normativa che in passato prevedeva (di fatto) l’adozione della prescrizione più restrittiva.
Poi?
“Viene introdotta una nuova nozione di stabilimento che sostituisce la nozione di impianto come soggetto dell’autorizzazione alle emissioni – continua la Libralon.” Integrazione che si traduce in una nuova definizione di modifica dello stabilimento che risulta ogni volta che viene installato un nuovo impianto o modificato quello preesistente con conseguente variazione del progetto, dell’autorizzazione o della relazione tecnica. “Nel caso di modifica sostanziale sarà l’autorità, nel nostro caso la Provincia, ad aggiornare l’autorizzazione dello stabilimento solo nelle parti interessate.” Tuttavia il nuovo regime normativo obbliga comunque a presentare una domanda di autorizzazione comprensiva di tutto lo stabilimento.
Varia il contenuto delle autorizzazioni?
“Sì, nelle nuove autorizzazioni vanno inserite nuove informazioni come la quota dei punti di emissione, le portate progettuali ed eventualmente i flussi di massa annui.”
Inoltre il rinnovo dell’autorizzazione può essere richiesto anche prima della scadenza (a discrezione dell’Ente che autorizza) ; il trasferimento di uno stabilimento sarà trattato come l’installazione di uno nuovo ed è cambiata la lista degli impianti soggetti a esclusione e attività in deroga.
E nel sistema sanzionatorio?
In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione l’autorità procede secondo la gravità dell’infrazione partendo da una semplice diffida e dall’assegnazione di un termine entro il quale procedere all’adeguamento. Per infrazioni più gravi si procede alla sospensione dell’autorizzazione solo per quegli impianti e quelle attività che hanno violato le prescrizioni fino alla revoca dell’autorizzazione stessa.
E’ inoltre inasprita la pena per coloro che effettuano una modifica sostanziale senza autorizzazione mentre è ridotta a semplice sanzione amministrativa quella che colpisce chi non comunica la modifica non sostanziale.
E per quanto riguarda il regime transitorio?
Come già riportato nella Newsletter dello scorso mese, è stato variato il calendario per la presentazione delle domande di aggiornamento degli impianti (ora chiamati “Stabilimenti”) autorizzati sia in forma esplicita che tacita con la precedente normativa (DPR 203/88).
In particolare è stato prorogato di un anno (dal 31.12.2010 al 31.12.2011) il tempo concesso per aggiornare gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera prima del 1988.
Per gli altri impianti invece sono stati ridotte a due anni (da quattro anni) le finestre temporali utili per la presentazione della domanda, secondo i seguenti riferimenti:
- dal 01.01.2012 al 31.12.2013 per stabilimenti anteriori al 2006 autorizzati prima del 01.01.2000
- dal 01.01.2014 al 31.12.2015 per stabilimenti anteriori al 2006 autorizzati dopo al 31.12.2009
“In ultimo, poiché gli elenchi delle attività escluse e in deroga (Allegato IV parti I e II) sono stati modificati e integrati si consiglia di verificare se il proprio stabilimento ricade, secondo la riscrittura della normativa sulle emissioni, in tali allegati oppure se è soggetto ad autorizzazione ordinaria secondo l’art. 269.”
A tal proposito si sottolinea che i gestori degli stabilimenti che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88 ma erano in esercizio al momento dell’entrata in vigore del testo unico hanno tempo fino al 31.07.2012 per presentare la domanda di autorizzazione e fino al 01.09.2013 per adeguarsi alle disposizioni.
NEWS del 05/10/20
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PROROGATI I TERMINI PER IL PERIODO TRANSITORIO E IL RITIRO DEI DISPOSITIVI SISTRI
Dopo moltissime indiscrezioni e svariate ipotesi è stato finalmente pubblicato (ancora in extremis) il Dm 28 settembre 2010 che modifica nuovamente il DM 17 dicembre 2009 sul sistema di rintracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Questo IV decreto di modifica mantiene invariata la data di operatività del SISTRI, già prorogata dal DM 17 luglio 2010, del 1° ottobre 2010, ma prevede le seguenti proroghe:
- Il periodo transitorio di interoperatività tra il nuovo sistema informatico e il “vecchio” sistema cartaceo (Registro di carico e scarico e formulario) viene allungato fino al 31 dicembre 2010
- Il termine per la consegna dei dispositivi USB e delle black box da parte delle Camere di Commercio, dell’Albo gestori ambientali e delle Associazioni di categoria viene prorogato fino al 30 novembre
Questa parziale proroga si è resa necessaria a fronte delle notevoli difficoltà riconosciute dagli Enti nella consegna dei dispositivi elettronici. Tale difficoltà è stata riscontrata anche dal Comitato di Vigilanza e Controllo del SISTRI nel corso della riunione avvenuta il 23 settembre, suscitando notevoli preoccupazioni.
Il Ministero dell’Ambiente tuttavia ha scelto di non prorogare l’operatività del SISTRI, preferendo invece allungare il periodo di transizione e di test, per consentire al Sistema di usufruire di un periodo di tempo più lungo per il decollo ed l’avvio definitivo che avverrà quindi il primo gennaio 2010.
E’ importante considerare che in questo periodo di transizione, tutti i soggetti sono tenuti anche e in primo luogo alla tenuta del registro di carico e scarico e alla compilazione dei formulari cartacei previsti dagli articoli 190 e 193 del D.lgs. n. 152/2006 che al momento sono gli unici soggetti a sanzione.
Il SISTRI ha pubblicato una nota esplicativa sul suo sito per chiarire maggiormente alcuni punti fondamentali ed in particolare:
- Coloro che alla data del primo ottobre sono risultati in possesso dei dispositivi, utilizzano gli stessi ricordando che il registro cronologico del SISTRI deve essere compilato con i carichi avvenuti dopo il primo ottobre, mentre gli scarichi riferiti a carichi registrati nel Registro di carico e scarico cartaceo prima di tale data potranno essere registrati solo in tale registro. In ogni caso prima del 31 dicembre 2010 sarà necessario caricare tutte le giacenze del registro cartaceo non scaricate.
- Coloro che alla data del primo ottobre non sono risultati in possesso dei dispositivi, continuano a compilare solamente i registri e formulari cartacei fino alla consegna dei dispositivi.
- Visto che nella catena produttore-trasportatore-destinatario uno o più soggetti possono non essere in possesso dei dispositivi elettronici, si applica in questo periodo di transizione quanto previsto dall’art. 6 comma 4 del DM 17.12.2009
- Per tutto il periodo transitorio l’unico regime sanzionatorio previsto è quello relativo alla compilazione dei registri di carico e scarico e del formulario, per tale ragione è obbligatorio (pena l’applicazione di sanzioni o ammende a seconda dei casi) continuare la compilazione di tali documenti fino al 31 dicembre 2010
Inoltre sono stati pubblicati sul portale SISTRI:
- La nuova versione (1.2) del manuale operativo
- Le guide per produttori, trasportatori e recuperatori/smaltitori
- La guida per l’installazione dei dispositivi USB
NEWS del 05/10/20
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In vigore dal 26 agosto 2010 il nuovo correttivo al Testo Unico Ambientale
Come già preannunciato in una nostra comunicazione, a partire dal 26 agosto 2010, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, avrà efficacia il nuovo decreto legislativo 128/2010 che apporterà considerevoli modifiche in materia di emissioni in atmosfera, VIA e VAS al Testo Unico Ambientale.
Tale decreto correttivo interviene sulle Parti prima, seconda e quinta del decreto legislativo 152/2006 (norme in materia ambientale) modificando le procedure per la valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e riportando nuove diposizioni riguardanti l’inquinamento atmosferico anche dal punto di vista sanzionatorio.
Inoltre introduce, nella parte II del Codice Ambientale, anche le nuove disposizioni che disciplinano l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) abrogando di fatto il preesistente regime normativo costituito dal D.Lgs. n. 59/2005.
Nelle prossime Newsletter verranno approfondite maggiormente le principali innovazioni e modifiche riguardanti questa nuova importante correzione al Testo Unico Ambientale.
NEWS del 16/09/20
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Variate le scadenze per l’aggiornamento delle autorizzazioni degli Stabilimenti approvati prima del Testo Unico Ambientale
A seguito dell’introduzione del Correttivo della parte V del Testo Unico ambientale (emissioni in atmosfera), avvenuta con il D.Lgs. n. 128/2010, è stato variato il calendario per la presentazione delle domande di aggiornamento degli impianti (ora chiamati “Stabilimenti”) autorizzati sia in forma esplicita che tacita con la precedente normativa (DPR 203/88).
In particolare è stato prorogato di un anno (dal 31.12.2010 al 31.12.2011) il tempo concesso per aggiornare gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera prima del 1988.
Per gli altri impianti invece sono stati ridotte a due anni (da quattro anni) le finestre temporali utili per la presentazione della domanda.
Nella fattispecie il nuovo calendario indicato dal Testo Unico Ambientale è quindi il seguente:

“Alcune Regioni o Province hanno apportato modifiche alla data di scadenza prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 128/2010 – ricorda Alessandra Libralon, ingegnere ambientale di Polistudio - ed è opportuno, per le aziende interessate, consultare gli enti del proprio territorio per verificarne le eventuali delibere in materia e soprattutto se il calendario è stato variato in funzione delle nuove modifiche normative”
Il Veneto, continua la Libralon, non aveva apportato modifiche prima del correttivo del Testo Unico, quindi la prima scadenza è di fatto posticipata al 31 dicembre 2011.
NEWS del 16/09/20
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Aggiornamento sull’applicazione del sistema SISTRI
In attesa dell’entrata in vigore dell’applicazione del sistema SISTRI prevista per il primo di ottobre (prorogata dal DM 09/07/2010) sul sito del SISTRI sono state pubblicate alcune importanti novità.
Come anticipato nella nostra precedente comunicazione con il nuovo decreto di modifica DM 09/07/2010 sono stati previsti degli “sconti” sui contributi versati, sul sito del SISTRI è pubblicata la modulistica per la richiesta di conguaglio da inviare all’indirizzo e-mail conguagliosistri@sistri.it o come fax al numero verde 800 05 08 63.
Si può verificare il diritto alla richiesta di conguaglio del contributo di iscrizione controllando le nuove tabelle previste dal DM 09/07/2010.
Recentemente è stata pubblicata anche la prima versione del Manuale Utente del SISTRI che tuttavia risulta ancora in fase di sperimentazione e revisione/modifica (prima dell’entrata in funzione prevista per il 01/10/2010) sulla base dei feedback e delle segnalazioni che in questo momento stanno pervenendo dagli utenti che stanno testando il sistema.
Visti i continui aggiornamenti normativi è consigliabile nelle prossime settimane monitorare costantemente il sito del SISTRI (www.sistri.it) per verificare le novità e gli aggiornamenti del manuale pubblicati.
Polistudio, come di consueto, continuerà ad aggiornare i propri clienti con le novità ritenute di maggiore rilievo.
NEWS del 16/09/20
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RIORDINO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE
Una breve panoramica sui “ritocchi” inerenti all’inquinamento atmosferico
Il 24 giugno è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri la modifica di alcune parti del Codice Ambientale (DLgs 152/2006).
“Le variazioni, ancora in attesa di pubblicazione, si preannunciano sostanziose - dichiara Alessandra Libralon, Ingegnere Ambientale di Polistudio – e particolarmente interessanti appaiono quelle che riguardano il riordino della normativa sull’inquinamento atmosferico.”
Mai variata dall’entrata in vigore del testo unico ambientale, la regolamentazione delle emissioni in atmosfera subirà, con la nuova direttiva, modifiche significative.
Per prima cosa, cambia l’oggetto dell’autorizzazione alle emissioni che passa dall’impianto allo stabilimento. Con la prima versione del testo unico ambientale l’autorizzazione era richiesta per il singolo impianto, quale sistema dotato di autonomia funzionale che produce emissioni. La modifica sposta l’attenzione verso l’intero stabilimento, inteso come insieme di impianti e attività che producono emissioni sotto un unico gestore decisionale.
“La modifica introdurrà inevitabilmente una nuova rivisitazione di tutte le autorizzazioni - spiega la Libralon - tenendo presente che tuttora gli appositi Enti stanno continuando a rilasciare autorizzazioni che hanno come oggetto il singolo impianto.”
Sotto il profilo concettuale e per quelle attività come la verniciatura e l’incollaggio che emettono composti organici volatili e per le aziende chimiche, viene rivisitata la definizione di emissioni diffuse che va a includere anche le emissioni non convogliate coincidenti con solventi contenuti in scarichi idrici e rifiuti.
Dal punto di vista burocratico il rinnovo all’autorizzazione all’emissione potrà essere richiesto dall’autorità pubblica anche prima della scadenza, mentre sotto il profilo sanzionatorio sarà ristretta la fattispecie del reato di esercizio di impianto con superamento dei valori limite di emissione. Tale reato sarà integrato solo in caso di difformità tra valori misurati e prescritti, rilevata mediante specifici metodi di campionamento.
Novità, infine, per gli stabilimenti nei quali siano presenti esclusivamente impianti con emissioni scarsamente rilevanti che saranno esclusi dalla necessità di autorizzazione. “ E’ evidente che questo è un primo effetto della sostituzione del concetto di impianto con quello di stabilimento – precisa la Libralon - mentre prima era concesso avere impianti non soggetti ad autorizzazione nello stesso stabilimento, ora anche un solo impianto con emissioni rilevanti implica la necessità di autorizzare l’intero stabilimento, nonostante la presenza di altri impianti con emissioni di scarsa importanza.”
NEWS del 02/08/20
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Ulteriormente modificato e integrato il Decreto 17/12/2009
che istituisce il SISTRI
Con il DM 09 luglio 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio, sono state introdotte ulteriori modifiche ed integrazione al DM 17/12/2009 decreto ministeriale istitutivo del SISTRI - sistema informatico di tracciabilitá dei rifiuti, in aggiunta alle modifiche introdotte dal primo decreto correttivo del 15/02/2010.
La modifica del "Decreto SISTRI" è stata pubblicata proprio in corrispondenza della data esatta dell’entrata in vigore del sistema per le aziende e gli enti inclusi nel gruppo 1.
La modifica più saliente che tutto il mondo delle imprese e delle associazioni di categoria attendeva è infatti la proroga dei tempi di entrata in vigore del Sistema, che è stata richiesta a più riprese a causa degli evidenti ritardi nella consegna dei dispositivi elettronici USB e delle black box da parte di Camere di Commercio e Albo Gestori Ambientali.
Pertanto i nuovi tempi di applicazione del sistema sono i seguenti:
- Entrata in vigore dell’applicazione del SISTRI per entrambi i gruppi 1 e 2: 01 ottobre 2010
- Termine per la consegna dei dispositivi elettronici: 12 settembre 2010
Oltre alla proroga dei termini di applicazione il Decreto introduce altre modifiche ed integrazioni significative riguardanti:
- l'estensione della videosorveglianza agli impianti di co-incenerimento dei rifiuti (l'obbligo era stato giá applicato alle discariche in primis ed esteso poi agli impianti di incenerimento)
- l'obbligo di conservare i dispositivi elettronici presso le unitá locali o la sede delle imprese
- particolaritá relative alla gestione delle micro raccolte di rifiuti
- diminuzioni di contributo per i produttori di rifiuti pericolosi e imprenditori agricoli fino a 10 dipendenti sulla base della produzione annua. A tal proposito il SISTRI renderá disponibile la modulistica per la richiesta del conguaglio per la maggiorazione del contributo giá versato che verrá restituita negli anni successivi al 2010.
- L'estensione della possibilitá di delega alle associazioni imprenditoriali e di categoria anche per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 4 tonnellate annue e non pericolosi fino a 20 tonnellate annue e la possibilitá per tali associazioni di compilare il registro cronologico con frequenza mensile o trimestrale (per produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg annui)
- Chiarimenti in merito ad alcune definizioni (numero di addetti per unitá locale, circuiti organizzati di raccolta, associazioni imprenditoriali)
Infine si sottolinea che il DM 9 luglio 2010 ha disposto anche la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box da parte delle imprese di autoriparazione nel settore elettrauto in possesso dei requisiti previsti nell’allegato IB al DM 17 dicembre 2009.
A tal proposito si informa che le domande pervenute al Sistri entro il 26 luglio 2010 saranno prese in considerazione per partecipare ai corsi organizzati dallo stesso Sistri in data 29 e 30 luglio propedeutici e obbligatori per l’attivitá di installazione delle black box.
In conseguenza delle proroghe introdotte dal DM 09/07/2010, considerando i ritardi nella consegna dei dispositivi elettronici e quindi della impossibilitá di accedere alle piattaforme test on-line, Polistudio ha deciso di rinviare i corsi di formazione inizialmente programmati per l’utilizzo del SISTRI a martedì 14 settembre 2010.
Si allega pertanto la nuova scheda di adesione al corso di "GESTIONE RIFIUTI E COMPILAZIONE REGISTRI - UTILIZZO DEL SISTEMA SISTRI".
News del 21/07/2010![]()
GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: un problema per le nuove aziende
La legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e in vigore dal 20 febbraio, introduce nuove disposizioni per la gestione dei rifiuti speciali.
Richiamate dall’articolo 16 della suddetta legge finanziaria, e in attesa che sia adottato un piano regionale, le norme in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali prevedono che l’autorizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti passi attraverso il consenso di Provincia, Arpa e Osservatorio Regionale dell’Arpa.
“Le richieste di installazione dei nuovi impianti – sottolinea Alessandra Libralon, ingegnere ambientale di Polistudio – risulteranno quindi bloccate fino alla delibera di approvazione provinciale.”
Ma quale sarà il criterio di riferimento per concedere tale approvazione?
“A differenza delle precedenti disposizioni – precisa la Libralon - che richiamavano criteri e vincoli di tipo ambientale e di destinazione urbanistica, l’attuale assetto normativo incarica la Provincia di dare il proprio assenso in ragione della distanza fra il luogo di produzione dei rifiuti e l’impianto.”
Così, l’assenza di un settore produttivo in un determinato territorio potrebbe tradursi nella negazione da parte dell’Ente di approvare un impianto di trattamento di rifiuti derivanti da quel settore.
Quali saranno le aziende coinvolte?
“Di certo tutte quelle che intendono insediarsi ex novo – continua - ma anche quelle che desiderano apportare una sostanziale modifica all’impianto preesistente.”
Nessuna precisazione invece viene fatta sui termini entro i quali la Provincia dovrà dare risposta alle richieste di autorizzazioni.
Un consiglio per le aziende?
“Fino all’approvazione del piano regionale – conclude la Libralon – è auspicabile che le aziende incontrino l’Arpa e la Provincia per verificare le concrete possibilità di vedere i propri impianti approvati.”
News del 01/06/2010
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DUBBI E CRITICITA’ SUL MUD: la dichiarazione annuale dei rifiuti speciali fra ritardi e aspettative
Dopo rinvii e attese è stato approvato il DPCM 27 aprile 2010 che introduce la nuova modulistica per la presentazione del MUD, modello unico ambientale.
Ritrattazione del precedente decreto (2 dicembre 2008) che prevedeva l’invio e il pagamento esclusivamente in via telematica, l’attuale normativa rappresenta un ritorno alla versione cartacea della dichiarazione alla quale vengono inserite nuove sezioni e campi da compilare. Un passo indietro sull’invio telematico, dunque, e un passo avanti sui dati da dichiarare “…ma molti sono i dubbi circa la legittimità dell’adozione del nuovo modello,” dichiara Alessandra Libralon, ingegnere ambientale di Polistudio. Per primo il rispetto dell’art 6 della legge 70/1994 che istituisce il MUD e impone la data del primo marzo quale ultimo termine utile per l’adozione di un eventuale nuovo modello e il 30 aprile come tetto per la presentazione della dichiarazione annuale.
Pare ovvio che i tempi non possano essere rispettati.
Il Decreto di proroga urgente è stato pubblicato il 21 maggio (DL72/2010) con molto ritardo rispetto al giorno in cui era stato approvato dal Consiglio dei Ministri e rispetto alla scadenza di legge del 30 e risolve in parte i dubbi inerenti il termine ultimo per la presentazione del MUD, che sarà quindi il 30 giugno.
“Questa situazione preoccupa anche in previsione dell’imminente inizio dell’attività del SISTRI – precisa Alessandra Libralon – e un’eccessiva superficialità potrebbe tradursi in un problema per le aziende che restano in attesa di disposizioni in merito.”
News del 01/06/2010
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RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: cambia la vita dei distributori e installatori
E’ stato pubblicato il decreto attuativo del DLgs 151/2005 che recepiva una normativa comunitaria relativa alla gestione dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico e di uso professionale.
Pubblicato il 4 maggio e in vigore dal 19 dello stesso mese, ma operativo per quanto concerne gli adempimenti solo il 18 giugno, il decreto fa scattare l’obbligo per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di assicurare al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata.
Dal piccolo rivenditore, quindi, al grande centro commerciale, in ragione del suddetto decreto, i distributori dovranno organizzare un luogo idoneo di raccolta rifiuti e un adeguato trasporto con mezzi idonei ed inoltre dovranno effettuare l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali in qualità di trasportatori, nonché iscriversi al SISTRI se rientrano nell’obbligo e formare il proprio personale in ragione delle nuove disposizioni.
Polistudio resta disponibile per fornire ulteriori informazioni e servizi in merito.
News del 01/06/2010
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NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI
In attesa del recepimento della 2008/98/CE
Nel mese di maggio l’Italia recepirà nel proprio ordinamento la nuova direttiva europea sui rifiuti.
Annunciato dal Ministero dell’Ambiente, il recepimento della nuova direttiva porterà un’ulteriore modifica alla parte IV del DLgs n.152/2006.
Una prima bozza di decreto è stata approvata nella seduta del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2010.
“Un nuovo impatto alla gestione dei rifiuti da parte delle aziende” dichiara Alessandra Libralon, Tecnico dell’area ambiente di Polistudio. Gestione già sconvolta di recente dall’introduzione del SISTRI, il sistema telematico che garantisce la tracciabilità dei rifiuti, entrato in vigore nei primi mesi dell’anno.
Ma è proprio per integrare il SISTRI all’interno dell’ordinamento, che l’Italia, rispetto agli altri paesi membri dell’Unione Europea, anticipa il recepimento della nuova direttiva che avrebbe scadenza nel dicembre 2010.
Il Ministero intende così far coincidere l’inizio dell’operatività del SISTRI, che conclusa la fase di iscrizione si appresta alla consegna dei dispositivi, con la nuova revisione della norma.
Ecco le possibilità inserite nella prima bozza di Decreto Legislativo di recepimento:
- L’introduzione della responsabilità estesa del produttore. Importante novità in materia di gestione dei rifiuti, l’estensione della responsabilità del produttore punta sulla riduzione alla fonte della produzione di rifiuti durante il ciclo di vita di un prodotto, preferendo il riciclo, la riparazione e lo smontaggio all’eliminazione totale del bene a fine vita. Tramite decreti applicativi da emanarsi successivamente potranno essere individuati i settori merceologici, le modalità e i criteri per la progettazione e la riduzione dei rifiuti coinvolti. “E’ quel che già accade per alcuni settori – precisa la Libralon - per esempio, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche individua già le parti da riciclare e sostiene economicamente la spesa comune per lo smaltimento dei rifiuti domestici.”
- La modifica della definizione di sottoprodotto. La nuova norma applicherà verosimilmente un ampliamento della lista dei sottoprodotti concedendo a questi ultimi un trattamento, incluso nella normale pratica industriale.
- L’inserimento di una nuova definizione di cessazione di qualifica di rifiuto (ex materia prima seconda).
- Una più chiara definizione della gerarchia del trattamento dei rifiuti.
- L’introduzione di nuovi traguardi per il recupero e riciclaggio dei rifiuti in tema di raccolta differenziata entro il 2020.
- L’introduzione di nuove definizioni (oli usati e rifiuto organico, preparazione per il riutilizzo, etc..)
- L’introduzione delle sanzioni relative alla mancata iscrizione al SISTRI
- Chiarimenti sulle responsabilità dei vari attori in merito al percorso del rifiuti e alla compilazione delle schede SISTRI
- Inasprimento di alcune sanzioni
- Riduzioni di sanzione pecuniaria per i soggetti che si iscrivono al SISTRI in ritardo ma entro il 31/12/2010
- Modifica degli Allegati B e C (operazioni di recupero e smaltimento)
Rimandiamo al mese prossimo gli approfondimenti, alla luce del recepimento della nuova direttiva.
News del 03/05/2010
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Si allungano i tempi per adeguare i vecchi impianti
Il Decreto Milleproroghe ha rinviato di due anni i termini per l’adeguamento di quegli impianti, previsto dall’art. 281 del Testo Unico ambientale, che non erano mai stati inclusi in alcun campo normativo riguardante le emissioni in atmosfera (D.P.R. n. 203/1988) e che ricadono nell’ambito di applicazione del DLgs. n.152/2006.
Già precedentemente prorogata di altri due anni la scadenza passa dal 29 aprile 2011 al 29 aprile 2013.
Con la nuova normativa tali impianti sono soggetti all’adeguamento (per esempio le emissioni diffuse liberate nell’ambiente di lavoro senza una cappa di aspirazione devono essere convogliare in un apposito camino) e alla richiesta di autorizzazione alle emissioni.
“La domanda di autorizzazione dell’impianto va presentata almeno 6 mesi prima della scadenza, entro il 29 ottobre 2012 – precisa Alessandra Libralon, ingegnere ambientale e tecnico di Polistudio – e alla ricezione della risposta, l’azienda deve adeguare i propri impianti entro e non oltre il 29 aprile 2013. Nonostante la proroga il consiglio è quello di adeguarsi immediatamente per evitare contestazioni da parte dell’ARPA in caso di verifica.”
Ecco un elenco esemplificativo e non esaustivo di impianti soggetti a presentazione della domanda di autorizzazione e adeguamento:
- impianti che producono emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa tecnologicamente non convogliabili (es. emissioni di polveri o composti organici volatili)
- impianti termici civili alimentati a metano o GPL o biogas con potenza termica nominale uguale o superiore a 3MW;
- impianti termici civili alimentati a biomassa o a gasolio o a biodisel aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MW;
- impianti alimentati a olio combustibile (anche in emulsione) con potenza 1MW.
News del 01/04/2010
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Proporga decreto “Sistri”
Con D.M. 15-02-2010 (pubblicato in G.U. sabato 27/02/2010), che entra in vigore oggi, sono state introdotte proroghe ed integrazioni rispetto agli adempimenti previsti dal decreto “SISTRI”.
In sintesi le modifiche riguardano:
- I termini per l’iscrizione a SISTRI che sono prorogati di ulteriori 30 giorni, quindi:
30-03-2010 (30 gg dopo il 28-02-2010) per il Gruppo 1 (vedi tabella sotto)
29-04-2010 (30 gg dopo la scadenza per il Gruppo 1) per il Gruppo 2 (vedi tabella sotto)
per il Gruppo 2 (vedi tabella sotto)
- Modifica alla la modulistica da utilizzare per l’iscrizione;
- Modifica alla definizione di Delegato;
Si rimandano i dettagli delle modifiche alla ns. prossima news letter di aprile c.a.
Visualizza tabella “Specifica Gruppi 1 e 2”News del 01/03/2010
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NUOVO PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Tempi brevi per l’adeguamento ma per le aziende venete un’unica strada da seguire
Approvato dalla Regione Veneto con deliberazione 5 novembre 2009 n.107 ed entrato in vigore l’8 dicembre, il nuovo Piano di Tutela della Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore ai sensi dell’art.121 del DLgs 152/2006 . Oltre a definire standard di qualità ambientale e a stilare l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione, il PTA introduce importanti novità sulle norme riguardanti gli scarichi idrici, campi di applicazione e limiti di emissione. Ma cosa comporta per le aziende?
Gli articoli 37 e 38 che regolano gli scarichi di acque industriali stabiliscono che è vietato lo scarico sul suolo di acque reflue industriali con la sola eccezione di quei casi in cui sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a procedere diversamente. Tutte le altre reti idriche esistenti delle aziende, che avranno un anno di tempo per l’adeguamento (8/12/2010), dovranno convogliare gli scarichi in corpi idrici superficiali, in reti fognarie oppure destinarli al riutilizzo separando le linee di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e le acque meteoriche di dilavamento.
L’articolo 39 che disciplina le acque meteoriche di dilavamento, quelle di prima pioggia e le acque di lavaggio aggiunge l’obbligo di adeguamento dei sistemi di depurazione entro tre anni dalla data di pubblicazione del Piano per alcune tipologie di impianti che comportano un dilavamento di sostanze pericolose che non si esauriscono con l’acqua di prima pioggia e per quelle che pur esaurendo il dilavamento con l’acqua di prima pioggia rientrano in casi specificatamente menzionati al comma 3.
“Finalmente un’unica strada, una normativa che stabilisce un’unica direttiva per le aziende venete” spiega Alessandra Libralon, tecnico esperto del settore ambiente di Polistudio S.p.A. Un piano che il Testo Unico Ambientale ha favorito investendo le singole regioni di questa nuova autonomia in fatto di regolamentazione della materia sul proprio territorio. Un’unica strada che lascia alle spalle i tempi in cui ogni singola azienda si affidava al progettista e ai singoli regolamenti dei servizi fognari. L’impatto sulle aziende però potrebbe essere rilevante. Oltre all’investimento strutturale il costo potrebbe essere gravato anche da un fermo azienda e i tempi non sufficienti per via delle autorizzazioni “Noi che seguiamo le pratiche per l’adempimento di queste nuove direttive e richiediamo le autorizzazioni per conto delle aziende – continua l’Ing. Libralon - siamo un po’ preoccupati dai tempi. E’ vero che un passo avanti verso una regolamentazione più strutturata è stato fatto, ma un anno per adeguarsi potrebbe creare seri problemi e viste le difficoltà del momento storico proprio non ci voleva.”
News del 18/02/2010
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
In scadenza il tempo di transizione per gli impianti sorti prima del 1988
Scade il 31 dicembre 2010 il cosiddetto “tempo di transizione” concesso dal DPR 203 dell’88 a tutti quegli impianti di emissioni in atmosfera preesistenti che hanno presentato una richiesta di continuazione a emettere. Entro tale data, le aziende interessate dovranno ripresentare un rinnovo dell’autorizzazione per tutti quegli impianti autorizzati in via transitoria.
Con l’entrata in vigore del Testo Unico Ambientale dell’aprile 2006, che ha stabilito un tempo di adeguamento degli impianti preesistenti (art.281), le autorizzazioni sopra menzionate hanno ora una scadenza di 15 anni, tempo dopo il quale è necessario rinnovare tutte le autorizzazioni.
News del 18/02/2010
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NOVITA’ ASSOLUTA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI: SISTRI INFORMATIZZAZIONE DELL’INTERA FILIERA.
E’ stato pubblicatoin Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009 che introduce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)SISTRI è un sistema ideato per l’informatizzazione delle procedure di gestione dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, finalizzato a sostituire progressivamente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Lo sviluppo di tutto il sistema è previsto in tre fasi:
- 1° fase di iscrizione e pagamento del diritto annuale;
- 2° fase di consegna dei dispositivi;
- 3° fase di avviamento.
Il primo adempimento obbligatorio, che scade il 28 febbraio o il 30 marzo 2010 a seconda della tipologia esercitata dall’azienda, è l’obbligo di iscrizione da fare tramite sito internet, via fax o utilizzando un apposito numero verde.
In questo periodo di attivazione del sistema sono molte le preoccupazioni, non da ultima l’onerosità che potrebbe avere il sistema.
Il 2010 sarà un anno di transito per andare a regime con il nuovo impianto, salvo eventuali proroghe che dovessero essere emanate nei prossimi mesi.
Polistudio, considerato il contenuto fortemente innovativo della nuova norma, è in contatto con le Istituzioni e con vari partner di settore per sviluppare servizi di assistenza adeguati alle esigenze.
Attualmente è stato istituito un apposito servizio di assistenza per la fase di iscrizione (gratuito per Clienti con i quali è attivo un contratto annuale di consulenza ambientale che ne facciano richiesta entro il 15/02/2010)
Per eventuali richieste inviare e-mail a soniat@polistudio.it, con oggetto “assistenza iscrizione SISTRI”, indicando
- Ragione sociale azienda
- Referente
- Recapito
sarete contattati da un ns referente.
In allegato particolari tecnici
News del 28/01/2010
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DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI ANNO 2010
Due le dichiarazioni da effettuare quest’anno relativamente alla gestione dei rifiuti: 30/04/2010 è la data ultima per la dichiarazione relativa ai rifiuti 2009, 31/12/2010 per quella relativa ai rifiuti la cui gestione è antecedente all’entrata in vigore del SISTRI.
Nell’anno 2010 avverranno due dichiarazioni annuali dei rifiuti:
- La seconda entro il 31/12/2010 per i rifiuti gestiti nell’anno 2010 prima dell’entrata in vigore del SISTRI
Le modalità di presentazione del MUD ad aprile 2010 saranno quelle modificate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008, che erano state posticipate di un anno con il Decreto Milleproroghe del 31/12/2008.
Rispetto ai MUD presentati negli anni precedenti, il MUD di aprile 2010 prevederà le seguenti modifiche:
- nuove modalità di redazione e trasmissione della documentazione (modalità telematica);
- incremento del numero e della complessità delle sezioni specifiche che compongono il modello;
- alcune innovazioni nella struttura della comunicazione semplificata;
- estensione dell’obbligo di compilazione anche ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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Edilizia e gestione dei rifiuti: saie concrete 2009
Osservatorio Nazionale dei Rifiuti, Provincia di Ferrara, imprese del settore edile e laboratori di ricerca: tutti i protagonisti degli interventi al convegno svoltosi il 29/10/09 al SAIE Concrete Bologna.
Si è tenuto il 29 Ottobre, a Bologna, il convegno sulla gestione dei rifiuti in occasione del SAIE CONCRETE 2009. Il seminario, organizzato con il patrocinio di ATECAP (Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato) e con la sponsorizzazione di COLABETON, ha riscosso enorme successo vista l’attualità del connubio edilizia-smaltimento rifiuti. Numerosi ed importanti gli interventi ed i contributi ad opera delle aziende che hanno preso parte all’iniziativa. Presto a disposizione sul sito di Polistudio gli atti e i contributi dettagliati delle presentazioni all’appuntamento intitolato “La gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti nella filiera del comparto edilizio, dalle cave alla produzione di cemento e calcestruzzo per finire alla gestione di un cantiere edile per lo sviluppo di un sistema integrato che consenta di riutilizzare i rifiuti prodotti (o sottoprodotti) all’interno della stessa filiera nell’ottica di una eco-sostenibilità ed eco-autonomia di settore”.
News del 25/11/2009
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Rimozione coperture in amianto: obblighi e opportunità
Sono molte le aziende che si interrogano sullo smaltimento delle coperture in amianto, ma forse non tutte sanno come poter trasformare questo problema in opportunità di riduzione dell’inquinamento e del consumo energetico.
Il problema della gestione i siti dove ci siano materiali contenenti amianto comporta per il proprietario o gestore del sito un solo obbligo (per ora): quello di monitorare sul degrado del materiale. In base al Decreto Ministeriale 06 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto), il proprietario o gestore di siti dove ci siano materiali contenenti amianto deve infatti provvedere ad un inventario di tutti i materiali, ed eseguire controlli ed indagini per definire lo stato di degrado dei materiali, ed eventualmente pianificare i necessari interventi di rimozione/bonifica
Non esiste ancora un vero e proprio obbligo di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto, e ciò a prescindere dall’esistenza o meno di un rischio effettivo, a meno che non sopraggiunga dalle Autorità Competenti un’ingiunzione di rimozione; considerato, in ogni caso, che le attività di monitoraggio e controllo possono comportare oneri anche significativi a carico del proprietario, o gestore, del sito interessato, la rimozione di tali materiali, oltre a costituire un indubbio miglioramento delle condizioni ambientali, può comunque rappresentare l’occasione per ulteriori interventi di miglioramento ambientale, magari attraverso la sostituzione delle coperture in amianto con soluzioni integrate da impianti fotovoltaici.
News del 15/10/2009
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EMAS o ISO 14000: finanziamenti per le aziende
Nel sito del Ministero dell’Ambiente continua ad essere riproposta da anni la possibilità per le aziende private di accedere a dei finanziamenti a fondo perduto dal 50 all’80% delle spese sostenute per ottenere la certificazione dei sistemi di gestione ambientale Emas o ISO 14000.
News del 22/09/2009

